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Sentenza — n. 51444/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 51444/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 51444/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA PORTA TOMMASO nato a ORTA DI ATELLA il 30/05/1960 avverso l'ordinanza del 26/04/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG FULVIO BALDI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso ..,-......-----.„.. \ titql"0. 9nATA N (7,„k!\GELI. 27 D1C gin • RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Tommaso Della Porta ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, con la quale ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile in Orta di Atella deducendo i vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione: dall'ordinanza impugnata risulta che l'incidente di esecuzione è stato proposto da Tommaso Della Porta quale legale rappresentante della Italiana Pietre s.r.l. Il ricorso per cassazione è stato, invece, proposto in proprio da Tommaso Della Porta ma non nella qualità di legale rappresentante della società istante. Il ricorrente non può impugnare con il ricorso per cassazione in proprio un provvedimento a cui è estraneo, non avendo partecipato all'incidente di esecuzione: parte del procedimento di esecuzione è la società che ha presentato l'istanza, quale soggetto interessato. Né il ricorrente, in proprio, ha interesse alla revoca dell'ordine di demolizione di un immobile rispetto al quale non ha alcun rapporto giuridico. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos

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Sentenza — n. 51444/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso ..,-......-----.„.. \ titql"0. 9nATA N (7,„k!\GELI. 27 D1C gin • RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Tommaso Della Porta ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 26 aprile 2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, quale giudice dell'esecuzione, con la quale ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione dell'immobile in Orta di Atella deducendo i vizi di violazione di legge e di difetto della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione: dall'ordinanza impugnata risulta che l'incidente di esecuzione è stato proposto da Tommaso Della Porta quale legale rappresentante della Italiana Pietre s.r.l. Il ricorso per cassazione è stato, invece, proposto in proprio da Tommaso Della Porta ma non nella qualità di legale rappresentante della società istante. Il ricorrente non può impugnare con il ricorso per cassazione in proprio un provvedimento a cui è estraneo, non avendo partecipato all'incidente di esecuzione: parte del procedimento di esecuzione è la società che ha presentato l'istanza, quale soggetto interessato. Né il ricorrente, in proprio, ha interesse alla revoca dell'ordine di demolizione di un immobile rispetto al quale non ha alcun rapporto giuridico. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos

Parole chiave

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ordine di demolizione disdetta della locazione abitativa sfratto revoca dell'esecutore testamentario revoca della decisione amministrativa revoca del permesso di dimora
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