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Sentenza — n. 51432/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment due to absolute nullity from failure to notify citation decree.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the second-instance judgment without remittal because the defendant failed to receive the citation decree for the appeal. The court found that the defendant was neither notified at his declared domicile, prison, nor residence, and the presence of a trust lawyer did not cure this defect. Consequently, the absolute nullity under Article 179 of the Code of Criminal Procedure absorbed the second ground of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 179 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: The failure to notify a citation decree constitutes an absolute nullity that cannot be cured by the mere presence of a trust lawyer, requiring the annulment of the judgment.

Parole chiave

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absolute nullity citation decree notification defect trust lawyer Criminal Procedure Code annulment without remittal procedural violation perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 179 cod. proc. pen.
Risulta quindi integrata una delle nullità assolute dell'art. 179 cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il primo l'imputato deduce la violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase di appello; con il secondo lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con il primo l'imputato deduce la violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase di appello; con il secondo lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Risulta quindi integrata una delle nullità assolute dell'art. 179 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Paternò Francesco, nato a Vibo Valentia, il 28/03/1991, avverso la sentenza in data 03/02/2023 della Corte di appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, letta per l'imputato la memoria dell'avv. Francesco Damiano Muzzopappa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 3 febbraio 2023 la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 16 dicembre 2019 del Tribunale di Vibo Valentia che aveva condannato Francesco Paternò alle pene di legge per il reato dell'art. 4, comma 4-bis, I. n. 401 del 1989.

2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. Con il primo l'imputato deduce la violazione di norme processuali per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio nella fase di appello; con il secondo lamenta la violazione di legge per il diniego dell'art. 131-bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. E' fondato il primo motivo di ricorso, ciò che determina l'assorbimento del secondo. Ed invero, risulta agli atti che l'imputato non ha ricevuto la notifica del decreto di citazione in appello né nel domicilio dichiarato o eletto, né in carcere ove è detenuto né presso la sua residenza. Risulta quindi integrata una delle nullità assolute dell'art. 179 cod. proc. pen. Né è possibile ritenere sanato tale vizio per effetto della presenza del difensore di fiducia in udienza che nulla aveva eccepito, come sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, perché la sanatoria è ammessa laddove vi sia una notifica sia pure irregolare e si raggiunga comunque lo scopo della prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del suo destinatario (tra le più recenti, Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810-01), mentre, nel caso in esame, non solo non vi è prova della notifica ma neanche della conoscenza effettiva del processo, tanto non potendosi desumere con certezza dalla nomina di un difensore di fiducia prima dell'udienza di appello, in assenza di elementi di correlazione precisi e univoci.

S'impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l