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Sentenza — n. 51303/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifest unfoundedness regarding detention order and association charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 51303/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments presented by the appellant. The appellant challenged a detention order based on alleged logical flaws in the court's reasoning regarding his involvement in a criminal association and the sufficiency of evidence. The Court rejected these claims, affirming that the lower tribunal provided logical and congruent arguments to justify the detention based on the gravity of the crimes and the appellant's profile.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.; Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's reasoning is logical and congruent, and the appellant fails to provide sufficient evidence to overcome the presumption of necessity for detention.

Parole chiave

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detention order criminal association manifest unfoundedness cautionary measures presumption of necessity logical reasoning inadmissibility dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. a) e c) cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett.
Art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen.
Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
L'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art.
Art. 585, quarto comma, ultima parte cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.
art. 273 cod.proc.pen
63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen.
art. 192 cod. proc. pen
pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475;
art. 275, comma 3 cod.proc.pen
Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R.
art. 274 cod. proc. pen
pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021
detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv.
Sez.5, n. 91 del 01/12/2020
282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01;
Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020
Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n.
Sez.3, n.33051 del 08/03/2016
26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n.
Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015
26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 - 01).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
Sez.2, n.34216 del 29/04/2014
Sez.1, n.33272 del 27/06/2013
Sez.6 n.47414 del 30/10/2008
Sez.1, n.38293 del 16/09/2004
Sez.6, n.8596 del 21/12/2000
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Sentenza — n. 37702/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal violation or manifest illogical reasoning regarding preventive detention. The court rejected the appeal as it merely re-evaluated factual circumstances rather than citing a specific legal error or demonstrating that the lower court's reasoning was fundamentally illogical according to legal principles. The decision emphasizes that cassation reviews are limited to specific statutory violations or clear logical failures in the application of law, not a re-examination of the factual reconstruction or the judge's discretionary assessment of the concrete situation. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The court upheld the preventive detention measure based on the concrete evidence of the suspect's dangerous personality and the inability of other measures to prevent re-offending. The ruling clarifies the strict boundaries of cassation review in criminal procedure, ensuring that appellate courts do not substitute their own judgment for that of the trial court unless specific legal thresholds are met. This decision reinforces the principle that preventive detention decisions are highly fact-specific and require a deferential approach from higher courts unless there is a clear breach of law or logic.
Sentenza — n. 28252/2022 — snpen
Cassation Court dismisses appeal against detention order due to lack of notification and insufficient evidence to overcome statutory presumptions.
Sentenza — n. 1889/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal on custody ineffectiveness, ruling detention does not automatically break criminal association continuity.
Sentenza — n. 18118/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of criminal association and lack of specific legal violations.
Sentenza — n. 3527/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed due to withdrawal by defense after first-instance conviction was issued.

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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Musaku Klajdi, nato a Fiershegan (Albania) il 14/12/1995 avverso l'ordinanza del 29/06/2023 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udita per l'imputato l'avv. Livia Lauria, che ha concluso riportandosi ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29/06/2023, il Tribunale di Potenza rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Musaku Klajdi avverso l'ordinanza emessa in data 12/06/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Poteva, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 - 110,73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capi 1 e 5 dell'imputazione).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Musaku Klajdi, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al contestato reato associativo (capo 1) Lamenta che il Tribunale aveva desunto il perdurante e stabile inserimento dell'indagato nella consorteria criminale contestata dagli esiti del procedimento riguardante l'arresto in flagranza operato in suo danno il 30.03.203 e dalla vicinanza al cognato Balliu Myrteza, con argomentazioni assertive, non correlate alle emergenze fattuali ed illogiche; neppure era stata risposta alle deduzioni difensive che evidenziavano elementi fortemente indicativi della estraneità del ricorrente al sodalizio criminoso (indisponibilità di criptotelefonino; limitato periodo temporale del coinvolgimento (soli quattro mesi); assenza di contati con i sodali ed i vertici dell'associazione, al di là della figura del cognato; contenuto generico ed incomprensibile dell'unica intercettazione ambientale coinvolgente il ricorrente); in particolare, il Tribunale, in maniera illogica, rimarcava la costante reiterazione delle condotte di forniture del Prifti in compagnia del Balliu, retrodatava falsamente il cinvolgimento del ricorrente, dava rilievo a condotte di terzi.

Con riferimento, poi, all'episodio del 6.3.2023 e sull'attività di perquisizione e sequestro che aveva condotto all'arresto in flagranza del Musaku, il successivo 30 marzo, il Tribunale ne affermava la rilevanza ai fini della dimostrazione dell'intraneità al sodalizio criminoso con deduzioni logiche presuntive, pur dando atto che lo schema di consegna dell'eroina ed il ritiro del denaro era avvenuto con una variazione del sistematico e collaudato modus operandi dell'associazione (fornitura dello stupefacente in territorio policorese e ritiro del corrispettivo il giorno seguente nel territorio leccese).

Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 274, comma 1, lett.

a) e c) cod.proc.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale aveva ritenuto, spontaneamente, la ricorrenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 tett.

b) cod.proc.pen., con argomentazioni prive di concretezza, in violazione del principio giurisprudenza che richiede, per la valutazione del pericolo di fuga, l'esistenza di dati concreti dimostrati della effettiva volontà di sottrarsi alla giustizia; quanto, poi, al pericolo di reiterazione del reato, la motivazione era carente in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo di recidivanza. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura, lamentando che il Tribunale, pur a fronte della doglianza difensiva che lamentava che il Giudice per le indagini preliminari non aveva giustificato la scelta della misura, era rimasto silente con conseguente vizio motivazionale. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. In data 3/11/2023 sono stati depositati motivi nuovi per il ricorrente, con i quali è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 1).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez.2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01).

Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475;

Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997;

Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006;

Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).Nella specie, il Tribunale riteneva sussistenti la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati (capi 1 e 5), evidenziando, che le risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico ed il consapevole ruolo partecipativo di Musaku Klajdi, stabilmente inserito nel sodalizio criminoso capeggiato dai fratelli Hajri Marcel e Gerti, con il compito di corriere incaricato della consegna di sostanza stupefacente del tipo eroina , nonchè di addetto alla pesatura, al taglio ed al confezionamento dello stupefacente trattato dalla compagine associativa (in particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto: costante reiterazione delle condotte di fornitura dello stupefacente in favore del coindagato Prifti in compagnia del coindagato Balliu, con riscossione del prezzo ed incameramento di percentuale del ricavato; possesso di elevato quantitativo di stupefacente di vario tipo per un totale di oltre 20 Kg, nonchè di attrezzatura deputata al taglio, alla pesatura ed al confezionamento dello stesso; apporto partecipativo alla compagine associativa per diversi mesi; importanza delle mansioni svolte, funzionali all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione criminosa).

La valutazione, sorretta da congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, alla base della figura dell'associazione finalizzata a traffici di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74) è identificabile un accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - parti di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, preordinati alla cessione o al traffico di droga.

La prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di facta concludentia, quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 6, n. 10781 del 13/12/2000, dep. 16/03/2001, Rv. 218731); per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3, n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01;

Sez.4, n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionali, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01); inoltre, l'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente agito, per cui il coinvolgimento in un solo episodio criminoso non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto (Sez.1, n. 43850 del 03/07/2013, Rv.257800;

Sez.4, n.45128 del 11/11/2008 Rv.241927). E si è anche precisato che, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez.6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv.282122 - 01).

A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.

2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990.-, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela)- che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quomodo della stessa).

In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.

E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. e che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01;

Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 - 01). Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinte le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, evidenziando anche, a conferma, plurimi elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui alle lett.

a) e c) dell'art. 274 cod.proc.pen. e della adeguatezza della misura applicata, richiamando non solo la gravità del reato ma anche le modalità dell'azione e la personalità dell'indagato (reiterazione delle condotte, elevata professionalità e specializzazione nello svolgimento delle attività illecite, intraneità in un'associazione dedita al traffico di stupefacenti su scala internazionale con fattivi appoggi anche all'estero). In tal modo, il Tribunale ha assolto all'obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità.

3. Il ricorso proposto, pertanto, va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

4. L'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza dei motivi proposti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., si estende anche ai motivi nuovi, e ciò in applicazione della disposizione, di carattere generale in tema di impugnazioni, dell'art. 585, quarto comma, ultima parte, dello stesso codice, in base alla quale l'inammissibilità dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi (cfr per casi analoghi, Sez.2, n.34216 del 29/04/2014, Rv.260851; Sez.1, n.33272 del 27/06/2013, Rv.256998; Sez.6 n.47414 del 30/10/2008, Rv.242129; Sez.1, n.38293 del 16/09/2004, Rv.229737; Sez.6, n.8596 del 21/12/2000, dep.01/03/2001, Rv.219087).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p