Italian Supreme Court annuls criminal conviction for accounting fraud due to statute of limitations expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction without remittal because the criminal offense had expired under the statute of limitations. The defendant argued that the prosecution was procedurally flawed and that the crime was time-barred since he ceased his administrative duties in 2009. The court accepted the expiration argument, noting that the maximum limitation period had passed, thereby extinguishing the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 c.p.; Art. 160 c.p.: The criminal conviction is annulled without remittal when the offense has been extinguished by the expiration of the maximum limitation period.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PISSINIS Battista, nato a Ivrea il 10/03/1963 avverso la sentenza emessa il 02/11/2022 dalla Corte d'Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Marco Dotta, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 02/11/2022, la Corte d'appello di Torino ha - per quanto qui specificamente rileva - confermato la sentenza in data 22/03/2016, con la quale il Tribunale di Ivrea aveva condannato PISSINIS Battista alla pena di giustizia in relazione al reato di cui agli artt. 10 D.Igs. 74/2000, al lui ascritto al capo M) per avere, in qualità di amministratore unico della società "Mondial Service s.r.l." fino al 30 dicembre 2009, occultato le scritture contabili di cui è obbligatoria conservazione, tra cui diverse fatture emesse a favore di persone fisiche e società negli anni 2008 e 2009.
2. Propone ricorso per cessazione il PISSINIS, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Mancanza„ contraddittorietà e illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello omesso di motivare in ordine aila sussistenza della condotta tipica, a.lvencio accertato in va presuntiva l'occultamento o la distruzione delle fatture oggetto di contestazione, e reoerite presso terzi, ex clienti dell'impresa, senza essersi confrontata con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui occorre a prova di un pulci pluris rispetto alla mancata tenuta delle scritture.
Si osserva inoltre che ie fatture erano state consegnate ai clienti ed erano dunque state reoerite, mentre tutta la documentazione della MONDIAL SERVICE relativa ai 2008 (tra cui le fatture contestate) era stata acquisita a seguito di sequestro disposto dalVA.C.;. mBieia. Quanto alle fatture del 2009, si deduce l'insussistenza cementi donei a comprovare una condotta di occultamento del ricorrente, che COMIlle era stato amministratore della società fino al 30/12/2009, mentre il faiiimento era stato dichiarato 21/12/2011. 2.2. Violazione di legge con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.
Si deduce che, proprio per essere il PISSINIS decaduto dalla carca amministrativa nei 2009, non poteva a lui applicarsi la disposizione che ha aumentato I termine ci prescrizione, introdotta nel 2011: in ogni caso, anche a 'valer considerare ouest'uitima applicabile, il reato si era estinto il 05/12/2022.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita i'ar uiiamento con rinvio dela sentenza impugnata, condividendo il secondo Morivo aia iuce delle doglianze prospettate in punto di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La non manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, nella parte in cui si amente l'omessa pronuncia su una questione già dedotta in appello, impone Ci annuiia.re senza rinvio ie sentenza impugnata, per essere il reato ascritto al PISSINIS estinto in conseguenza del decorso del termine massimo prescrizionale.
2. Deve invero osservarsi che la difesa ricorrente evidenzia, con l'odierno ricorso (pag. 3 seg.), Quanto riferito dall'addetta alla contabilità della fallita, e dallo stesso curatore, alla G.d.F. di Ivrea in ordine all'avvenuto sequestro dell'intera documentazione contabile relativa al 2008 in altro procedimento penale presso la P7ocurs i Bie:ia: circostanza confermata nel verbale di constatazione, anche con riferimento alle fatture menzionate nei capo di imputazione (cfr. pag. 3-4 del 1- corso, in cui specifico riferimento alle indicazioni puntualmente fornite nelVatto di appello). Si tratta, all'evidenza, di un tema di centrale rilievo per la ricostruzione e per corretta qualificazione giuridica dei fatti contestati al PISSINIS al capo M), che tuttavia è rimasto dei tutto inesplorato da parte della Corte territoriale. Deve conseguentemente escludersi, almeno in parte qua, la manifesta infondatezza del ricorso.
3. Come g ià accennato, neiia situazione descritta non può che prendersi atto GeWintervenuto decorso de: termine massimo prescrizionale, con conseguente annui:amento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai PISSINIS estinto oer intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per presc