Custodian convicted for violating seals by continuing construction; appeal dismissed due to lack of good faith.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Luigi Erba's cassation appeal against his conviction for violating property seals by continuing unauthorized construction. Erba argued he lacked criminal intent because he renounced his inheritance and claimed the property was no longer his, while also contesting the timeline of the construction relative to the property owner's death. The court rejected these defenses, ruling that a custodian must maintain continuous and attentive vigilance over seized property and cannot claim good faith merely by failing to report third-party violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 349, comma 2, cod. pen.; A custodian of seized property cannot claim good faith or lack of intent by renouncing inheritance or failing to report third-party violations, as they remain obligated to exercise continuous and attentive custody.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ERBA LUIGI nato a POGGIOMARINO il 13/09/1960 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 D.L. n.137/20.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 17/10/2022, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha condannato Erba Luigi in relazione al reato di cui all'art. 349, comma secondo, cod. pen., per avere, nella qualità di custode delle opere edilizie presenti sull'immobile sottoposto a sequestro in data 16/07/2015, violato i sigilli realizzando ulteriori opere edilizie, consistite nella collocazione di una porta di ferro blindata, degli infissi in alluminio, della messa in opera dell'impianto idrico e della predisposizione dell'impianto elettrico oltre alla predisposizione delle opere di installazione di una ringhiera in ferro sulle balconate.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento formulando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta violazione di legge e vizio della motivazione, per avere la Corte d'appello non tenuto in conto che l'imputato, con atto notarile del 15/02/2016 aveva rinunciato all'eredità della moglie, Martorelli Lucia, deceduta in data 23/11/2015, proprietaria dell'immobile oggetto del sequestro. Pertanto, rileva il ricorrente non vi è prova dell'elemento soggettivo del reato in contestazione, posto che egli, avendo rinunciato all'eredità, ha manifestato un totale disinteresse in ordine alle innovazioni e al valore del bene, peraltro rinvenuto, al momento dell'accesso dei verbalizzanti, in possesso di un soggetto terzo.
Donde la mancanza di interesse del ricorrente ad effettuare le opere edilizie abusive, posto che l'immobile era estraneo alla sfera economico-patrimoniale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce vizio della motivazione, in quanto la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che le opere siano iniziate in data successiva al provvedimento di sequestro, disposto il 16/07/2015 e che cessate in ragione della morte della proprietaria, signora Martorelli, avvenuta in data 23/11/2015, e in ragione della successiva rinuncia all'eredità da parte del ricorrente, avvenuta in data 15/02/2016.
Rappresenta il ricorrente, al contrario, che dalle risultanze processuali, emerge chiaramente che i lavori abusivi aggiuntivi intrapresi successivamente all'apposizione del vincolo, in data 16/07/2015, in quanto il teste Andrea Manzo, operante di polizia giudiziaria, ha dichiarato che verosimilmente i lavori erano stati eseguiti il giorno precedente l'accesso dei verbalizzanti, avvenuto in data 07/03/2017, durante il quale era stata rilevata la realizzazione di nuove opere abusive, consistenti nella messa in opera di infissi, nella predisposizione degli impianti idrico ed elettrico, nella predisposizione di una ringhiera nelle balconate.
Di talchè, risulta evidente che tali opere sono state eseguite successivamente alla rinuncia dell'eredità, e che il ricorrente non aveva alcun interesse economico all'esecuzione di tali opere, né poteva avere alcuna cognizione della esecuzione sull'immobile delle innovazioni contestate nel capo di imputazione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Le doglianze contenute nel primo e il secondo motivo di ricorso, concernenti l'affermazione della responsabilità, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508;
Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cpp non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.
In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/01/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 03/09/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 05/07/2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15/04/2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo, in ordine alla prima doglianza, ha preso in esame i rilievi difensivi ed evidenziato che, come si desume dai verbali di sequestro del manufatto, i sigilli sono stati apposti nel 2015, antecedentemente alla morte della proprietaria del bene, moglie del ricorrente e successivamente sono stati nuovamente collocati anche in data 07/03/2017, sempre quando la proprietaria era in vita. A seguito del sequestro dell'immobile, ii ricorrente era stato nominato custode giudiziario delle opere edilizie fin dal 2015 e tale qualifica veniva rinnovata nel 2017, allorquando venivano accertati ulteriori nuovi lavori edilizi sull'opera oggetto di sequestro.
Pertanto, correttamente, il giudice ha affermato che il ricorrente, nella qualità di custode giudiziario, nominato fin dal primo accertamento avvenuto nel 2015, fosse destinatario di uno specifico obbligo di vigilanza sulla cosa, dovendo egli vigilare affinché ne venga assicurata o conservata l'integrità. Tale obbligo di vigilanza incardina in capo al custode a prescindere dalla rinuncia all'eredità della moglie, avente ad oggetto l'immobile su cui erano realizzati i lavori abusivi in data 15/02/2016, in quanto concerne la qualifica di custode, e non quella di proprietario o committente dell'opera.
Ne segue che, in ragione della suddetta qualifica soggettiva di custode, il ricorrente era obbligato a vigilare sulla res, non rilevando dunque né il titolo di proprietà sul bene, né l'assenza della sopravvenuta carenza di interesse economico sulla cosa a causa della rinuncia all'eredità, né la circostanza che il custode non sia stato trovato sul luogo durante il sopralluogo. Sotto il profilo soggettivo, il giudice di merito ha altresì evidenziato che, in tale veste di custode, il ricorrente avrebbe dovuto segnalare eventuali violazioni realizzate da terzi sui sigilli apposti sull' immobile sotto la sua custodia.
Onere non assolto dal ricorrente, il quale non ha fornito alcuna spiegazione in merito alla prosecuzione delle opere edilizie, né allegato le ragioni per le quali era nella materiale impossibilità di esercitare i suoi doveri di custodia. In proposito, si ricorda che ai fini della configurazione del dolo generico, il momento conoscitivo del dolo si sostanzia nella consapevolezza, da parte dell'autore del reato, della esistenza del vincolo apposto per disposizione di legge o per ordine dell'autorità (Sez. 3, n. 43169 del 15/05/2018, Rv. 274088).
A tal riguardo, si è persino sostenuto che, nel caso di prosecuzione di attività edilizia su manufatto già sottoposto a sequestro, dalla mancata specificazione del divieto di non proseguire le opere, non possa derivare, di per sé, la configurabilità dello stato di buona fede in favore dell'agente, sul quale grava comunque l'obbligo di preservare la cosa (Sez.3, n.11219 del 10/10/1995, Rv.203218). Pertanto, grava su colui riveste la qualifica di custode l'obbligo di esercitare sulla res una custodia continua ed attenta, salvo che fornisca prova che l'omissione della doverosa vigilanza sia dovuta a caso fortuito o a forza maggiore ( Sez.3, n.26848 del 15/06/2004, Rv.229463). 1.2.
Anche la seconda doglianza, concernente il vizio della motivazione in ordine all'esatta individuazione del momento in cui è avvenuta la violazione dei sigilli, per effetto della prosecuzione delle opere edilizie abusive in epoca antecedente o successiva alla morte della proprietaria (23/11/2015) o successiva alla rinuncia dell'eredità (avvenuta in data 15/02/2016), come vorrebbe assumere il ricorrente, alla luce dei principi giurisprudenziali già menzionati, è infondata. Si osserva in proposito che il capo di imputazione contesta la realizzazione di opere ulteriori sul manufatto abusivo in data successiva al 16/07/2015, e a quella data il ricorrente era stato nominato custode giudiziario delle opere edilizie realizzate sull'immobile in questione, ragione per cui egli era comunque obbligato a vigilare sulla res.
2. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque, sotto entrambi i profili, puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.3. Il ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente