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Sentenza — n. 50755/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order regarding accounting document crimes due to lack of specific reasoning on document existence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50755/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Rome Court of Appeal's order regarding the conviction for accounting document crimes, remanding the case for a new trial. The appellant argued the lower court failed to prove the original existence of the hidden or destroyed accounting documents. The court found the appeal valid because the lower court omitted essential reasoning on this specific factual element, rendering the conviction legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 10 D.Lgs. 74/2000; Art. 606 c.p.p.: The crime of concealing or destroying accounting documents presupposes the prior existence of such documentation; a conviction based solely on the failure to find records without specific reasoning proving their original existence is vitiated by lack of motivation.

Parole chiave

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accounting document crime lack of motivation original document existence criminal procedure appeal remand for retrial omissione della contabilità reticenza dolosa dei difetti appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 D.Lgs. 74/2000
10, d.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 9 D.Lgs. 471/1997
11,74/2000 rappresentando la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9 del Dlgs.1174/2000 osservando la mancanza di prova circa l'esistenza materiale della contabilità che sarebbe stata occultata ovvero distrutta.
Art. 606 c.p.p.
Deduce, con il primo, vizi ex art. 606/ lett.
Art. 62-bis c.p.
La Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche valorizzando il notevole importo delle imposte evase e la ripetitività delle condotte siccome inserite in un biennio, facendo quindi corretta applicazione del principio per cui, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
Art. 133 c.p.
art. 62-bis c.p
La Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche valorizzando il notevole importo delle imposte evase e la ripetitività delle condotte siccome inserite in un biennio, facendo quindi corretta applicazione del principio per cui, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1441 del 2018, Rv. 272034
471" (Sez. 3, n. 1441 del 2018, Rv. 272034 — 01).
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da De Simone Eduardo nato a Napoli il 13/11/1971; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 24/02/2023 della Corte di Appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la dichiarazione di inammissibilità del secondo motivo di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 febbraio 2023, la Corte di Appello di Roma riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Latina del 19 ottobre 2020, dichiarando non doversi procedere per i reati ascrittigli nei confronti di De Filippi Mauro per essersi gli stessi estinti per prescrizione, e confermando nel resto la sentenza a carico di De Simone Eduardo, condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 5 e 10 del Dlgs. 74/2000.

2. Avverso la suindicata ordinanza De Simone Eduardo, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

2. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606/ lett.

b) ed e)/cod. proc. pen. con riguardo all'art. 10 del Dlgs. 11,74/2000 rappresentando la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 9 del Dlgs.1174/2000 osservando la mancanza di prova circa l'esistenza materiale della contabilità che sarebbe stata occultata ovvero distrutta.

3. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606( comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per motivazione illogica circa il diniego delle attenuanti generiche e per omessa o erronea valutazione degli elementi inerenti la personalità del ricorrente

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. Come noto "il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 2000, n.

74) presuppone l'istituzione della documentazione contabile e la produzione di un reddito e pertanto non contempla anche la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili, sanzionata amministrativamente dall'art. 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471" (Sez. 3, n. 1441 del 2018, Rv. 272034 — 01). Di tale principio la Corte d'appello non ha tenuto conto, omettendo ogni risposta sul punto e limitandosi a rilevare la omessa giustificazione, da parte dell'imputato, del mancato rinvenimento delle scritture richiestegli nel corso di un'ispezione della Guardia di Finanza, oltre alla sufficienza, ai fini della dimensione lesiva del reato, di un'impossibilità relativa di ricostruzione del reddito e del volume d'affari.

E' rimasto inevaso l'ineludibile tema della dimostrazione della originaria esistenza della documentazione poi non rinvenuta, e assunta come occultata o distrutta, né a tali fini può essere valorizzata la sentenza di primo grado, nella quale non è dato rinvenire alcuna motivazione circa la necessaria possibilità di ritenere originariamente sussistente la documentazione in questione, né fornisce elementi utili sul punto l'affermazione del primo giudice per cui non sarebbe stata rinvenuta la totalità delle fatture dell'impresa e dei documenti contabili obbligatori (libro giornale ecc..), trattandosi di una affermazione vaga rispetto al tema qui in esame, che risulta obiettivamente privo di alcuna specificazione sulla previa istituzione degli atti contabili di cui sopra.

Analoghe considerazioni devono formularsi con riguardo alla affermazione dei giudici di merito per cui, con riguardo al capo b) (omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e IRES relative agli anni 2011 e 2012), sarebbero rilevanttaccertamenti condotti mediante consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, documenti acquisiti e prove testimoniali qualificate, in assenza di ogni specificazione circa l'emersione, da tali dati, di indicazioni in ordine alla esistenza della documentazione assunta come occultata o distrutta. Né certamente la lacuna è superata attraverso il riferimento alla esistenza di un ampio volume di affari.

La fondatezza di tale motivo assorbe e rende pleonastico l'esame del secondo motivo limitatamente al reato ex art. 10 del Dgs. 74/2000.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo da esaminarsi, per quanto sopra detto, limitatamente al responsabilità per il reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000, e relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di appello ha escluso le attenuanti generiche valorizzando il notevole importo delle imposte evase e la ripetitività delle condotte siccome inserite in un biennio, facendo quindi corretta applicazione del principio per cui, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria — come nel caso in esame -, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 — 02).

Da tali considerazioni discende la coerenza della motivazione anche riguardo allo stesso trattamento sanzionatorio, del resto di poco discosto dal minimo edittale.

3. Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ikppello di Roma limitatamente al reato di cui all'art. 10 del Dlgs. 74/2000 e per l'eventuale rideterminazione della pena finale. Con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, del ricorso.•

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma limitatamente alla conferma della dichiarazione di penale responsabilità relativa alla imputazione di cui al capo a). Di