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Sentenza — n. 50750/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls accessory restoration order in acquittal case due to lack of criminal conviction basis.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50750/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's accessory order for restoration of the premises without remittal. The appellant argued that the appellate court failed to remove the restoration order after declaring the criminal charges time-barred. The court ruled that such accessory orders require a prior criminal conviction and must be revoked when the crime is extinguished by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004; Art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001: Accessory administrative orders for demolition or restoration of illegal structures are only enforceable following a criminal conviction and must be revoked if the underlying crime is extinguished by prescription.

Parole chiave

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accessory administrative order restoration of premises criminal conviction requirement prescription of crime demolition of illegal structure Cassation annulment public administration powers ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004
Ai sensi dell'art. 181, comma 2, d.lgs.
Art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001
Il meccanismo è analogo a quello che presiede l'ordine di demolizione in caso di abuso edilizio, dove l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone pur sempre la pronuncia di una sentenza di condanna, (si veda, tra le più recenti, Sez.
art. 131-bis cod. pen
274420-01 in un caso di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Nappo
Sez. 3, n. 48248 del 10/05/2018, Violante
Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro
380 del 2001 presuppone pur sempre la pronuncia di una sentenza di condanna, (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv.
Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, Fontana
270907 - 01 che richiama Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, Fontana, Rv.
Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo
268844; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo, Rv.
Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, Sorrentino
190604; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, Sorrentino, Rv.
Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo
198511; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Carandente Tartaglia Stefania, nata a Napoli il 30/06/1978, avverso la sentenza in data 08/05/2020 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente agli ordini di demolizione e rimessione in pristino, ordini da eliminare

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 8 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 16 novembre 2021 del Tribunale di Napoli, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputata per essere i reati ascritti - violazioni degli art. 44, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 -, estinti per prescrizione.

2. Ricorre per cassazione l'imputata che lamenta l'omessa eliminazione della statuizione accessoria dell'ordine di rimessione in pristino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. Ai sensi dell'art. 181, comma 2, d.lgs. n. 42 del 2004, l'ordine di rimessione in pristino è impartibile solo in seguito a una sentenza di condanna o ad essa equiparata, non bastando il mero accertamento della commissione del reato, con la conseguenza che l'estinzione per prescrizione non consente al giudice di impartire l'ordine di ripristino, che deve essere revocato dal giudice dell'impugnazione, ferme restando le competenze dell'autorità amministrativa (Sez. 3, n. 31430 del 16/05/2018, Nappo, Rv. 273764-01, con ampi riferimenti all'evoluzione storica della norma e n. 48248 del 10/05/2018, Violante, Rv. 274420-01 in un caso di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.).

Il meccanismo è analogo a quello che presiede l'ordine di demolizione in caso di abuso edilizio, dove l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 presuppone pur sempre la pronuncia di una sentenza di condanna, (si veda, tra le più recenti, Sez. 3, n. 37836 del 29/03/2017, Catanzaro, Rv. 270907 - 01 che richiama Sez. 3, n. 55295 del 22/09/2016, Fontana, Rv. 268844; Sez. 3, n. 73 del 30/04/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 6, n. 6337 del 10/03/1994, Sorrentino, Rv. 198511; Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258518), salve le prerogative dell'autorità amministrativa.

In entrambi i casi, si tratta di ordini accessori che non si pongono in alternativa agli omologhi ordini impartiti dalla Pubblica amministrazione le cui competenze in materia rimangono ferme, a prescindere da eventuali epiloghi processuali favorevoli all'imputato. La Pubblica amministrazione può ordinare autonomamente la demolizione del manufatto abusivo o disporre la rimessione in pristino, ovvero eseguire anche coattivamente gli ordini eventualmente già impartiti. Nel caso in esame, l'estinzione del reato paesaggistico per prescrizione è stata dichiarata dalla Corte di appello con sentenza predibattimentale, per cui non v'è alcun elemento fondante un eventuale accertamento penale del fatto che giustifica il mantenimento della statuizione accessoria che va pertanto revocata.

S'impone in definitiva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, che va eliminato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, ordine che elimina Così deciso, il