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Sentenza — n. 50505/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls preventive seizure order due to lack of required periculum in mora motivation under new binding precedent.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50505/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower tribunal's order rejecting a request to lift a preventive seizure without remand. Barbaccia Giovanni argued the seizure order lacked required motivation regarding periculum in mora, citing a recent binding precedent that mandates such explanation for confiscation-related seizures. The Court agreed, noting the new legal standard existed at the time of the seizure, thereby validating the claim of insufficient motivation and ordering the return of seized assets.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 240 cod. pen.; The Supreme Court holds that a preventive seizure order aimed at confiscation must explicitly motivate the periculum in mora based on the urgency of the ablativo effect, and failure to do so constitutes a fatal lack of motivation under current binding jurisprudence.

Parole chiave

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preventive seizure periculum in mora confiscation orders lack of motivation binding precedent Italian criminal procedure seizure restitution causa di sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 2 cod. proc. pen.
36959 Ellade) hanno stabilito la necessità della motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, anche in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod.
Art. 240 cod. pen.
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 626 cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
artt. 110 cod. pen
e alla confisca per equivalente nei confronti di Malandrino Concordio, Soriano Gianfranco, La Porta Massimo, Leopardi Maria Rosaria e Barbaccia Giovanni emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen
36959 Ellade) hanno stabilito la necessità della motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, anche in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod.
art. 626 cod. proc. pen
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021
Sez. III, n. 39846 del 13/05/2022
Sez. III, n. 31380 del 26/04/2022
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barbaccia Giovanni nato a Palermo il 23/09/1975; avverso la ordinanza del 29.06.2023 del tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2023 il tribunale del riesame di Salerno adito nell'interesse di Barbaccia Giovanni avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta nei confronti della Segi s.r.l. e alla confisca per equivalente nei confronti di Malandrino Concordio, Soriano Gianfranco, La Porta Massimo, Leopardi Maria Rosaria e Barbaccia Giovanni emesso dal Gip del tribunale di Vallo della Lucania il 14 marzo 2023 e disposto in relazione ai reati ex artt. 110 cod. pen. 81 cpv. 10 quater comma 2 dlgs. 74/2000, rigettava l'istanza.

2. Avverso tale ordinanza Barbaccia Giovanni mediante il proprio difensore ha proposto ricorso deducendo due motivi di impugnazione.

3. Rappresenta con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen. in ordine al rigetto della istanza con riferimento alla dedotta assenza della motivazione sul periculum in mora nell'ambito del provvedimento di sequestro disposto dal Gip. Il tribunale avrebbe dovuto annullare il predetto provvedimento per la dedotta assenza di motivazione, e non sarebbe corretta la spiegazione offerta dal tribunale, che ha inteso integrare la ritenuta motivazione qui in contestazione, con il relativo richiamo a due sentenze di questa Suprema Corte (sez. III del 13 maggio 2022 n. 39846 e del 26 aprile 2022 31380) quale conforto alla tesi per cui il Gip avrebbe pur sempre formulato una motivazione seppure erronea, laddove avrebbe aderito alla superata tesi per cui in caso di confisca non sarebbe stato necessario motivare in ordine al relativo periculum, siccome esistente in re ipsa in ragione della confiscabilità astratta del bene.

Ciò perché con la citata sentenza si faceva riferimento a una decisione di sequestro anteriore - diversamente dal caso di specie - alla sentenza con cui le SS.UU (sent. del 24.06.2021 n. 36959 Ellade) hanno stabilito la necessità della motivazione del periculum inerente la confisca, pur con talune specificazioni, anche in caso di sequestro ex art. 321 comma 2 cod. proc. pen.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per omessa motivazione circa la sussistenza del periculum in mora atteso che il tribunale del formulare la motivazione integrativa sul punto avrebbe confuso la posizione del ricorrente con quella della SEGI s.r.l. così ricorrendo ad argomenti incongrui. 5.11 primo motivo del ricorso è fondato. In proposito questo collegio ritiene di doversi discostare dalla tesi sostenuta dal tribunale, per cui il Gip avrebbe espresso una motivazione al riguardo, seppur sub specie del rilievo - erroneo - per cui la pericolosità sarebbe stata insita nella confiscabilità del bene.

Così da legittimare il ricorso, come nel caso di specie, al potere integrativo della motivazione in capo al tribunale del riesame. Tale scelta interpretativa richiama espressamente l'indirizzo in tal senso espresso da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3 -, n. 39846 del 13/05/2022 Rv. 283831 - 01), che tuttavia appare non pienamente riconducibile al caso di specie, connotato dalla adozione, alla data del marzo 2023, del provvedimento genetico di sequestro; in epoca, quindi, ormai distante dalla nota decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege" (Sez.

U - , n. 36959 del 24/06/2021 Rv. 281848 - 01). Cosicchè, diversamente dal contesto in cui è stato elaborato il principio di diritto citato dal tribunale del riesame, il nuovo indirizzo sancito dalle Sezioni Unite e sopra citato, al momento della decisione del Gip costituiva ormai un bagaglio giuridico da ritenersi definitivamente acquisito, per cui la mancata spiegazione del periculum non può più ritenersi frutto di una scelta motivazionale esistente, seppur errata in diritto. Ed integra quindi il vizio della carenza di motivazione sul punto.

La questione assorbe l'ulteriore censura di cui al ricorso in esame. 6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte annulla senza rinvio, nei confronti di Barbaccia Giovanni l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto sequestrato nei confronti di Barbaccia Giovanni all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il provvedimento del Gip del tribunale di Vallo della Lucania in data 14/03/2023 e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 c