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Sentenza — n. 50497/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only merit-based arguments rather than legal violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied solely on merit-based arguments regarding the lack of evidence and reasoning quality. The appellant argued that a technical expert failed to perform necessary lab analyses, creating a gap in proof essential for the crime of environmental pollution. The Court ruled that such factual challenges and requests for new evidence are precluded in cassation, which admits only appeals based on violations of law or fundamental defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609, 616 c.p.p.; Cassation appeals against preventive seizure orders are admissible only for violations of law, excluding merit-based arguments regarding factual gaps or requests for new evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure cassation appeal inadmissibility merit arguments environmental crime technical expert evidence gap ricerca sull'ambiente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 136 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov
Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009
239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv.
Sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013
245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Impagliazzo Giuseppe, nato a Ischia il 01-03-1967, avverso l'ordinanza del 24-05-2023 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato Michelangelo Morgera, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. \ 4

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 maggio 2023, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava il decreto del 24 aprile 2023, corretto il successivo 28 aprile, con il quale il G.I.P del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro preventivo di diversi automezzi, depositi e beni aziendali delle ditte "Ischia Ecologica" e "Isolana Ecologia" nei confronti (tra l'altro) di Giuseppe Impagliazzo, indagato del reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale partenopeo, Impagliazzo, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva e deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione, osservando che nella vicenda in esame non è stato assunto un elemento di prova che avrebbe dissipato ogni dubbio sullo sversamento e sul conseguente inquinamento contestato, atteso che il consulente tecnico nominato dal P.M. ha ritenuto di non eseguire le analisi di laboratorio che gli erano state demandate, per cui il Tribunale avrebbe dovuto nominare un perito al fine di recuperare il dato probatorio mancante e fondamentale per ricostruire i fatti; a tal fine sarebbe, infatti, necessaria l'analisi dei campioni che è stata omessa dal consulente del P.M., incidendo la mancata analisi del terreno sulla valutazione degli indizi del reato.

3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893).

2. Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure di merito, afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di riesame nonchè volte a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.

3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, quindi, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas