Sentenza — n. 50494/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAZhan Quirong ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe , con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame volta ad ottenere il dissequestro dell'immobile, di cui il ricorrente è locatario, essendo intestato a terzo soggetto, all'interno del quale si svolgeva attività di gioco d'azzardo.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 50494/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione dell'art. 722 e 240 cod. pen.. in quanto non sussiste alcun vincolo di pertinenzialità tra l'immobile, oggetto del provvedimento cautelare, e il reato contestato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHAN QUIRONG nato il 16/08/1977 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG MARCO DALL'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso !DEPOSITATA I-N -CAN- ":7 R 10
RITENUTO IN FATTO
1. Zhan Quirong ricorre per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe , con la quale il Tribunale di Bari ha rigettato la richiesta di riesame volta ad ottenere il dissequestro dell'immobile, di cui il ricorrente è locatario, essendo intestato a terzo soggetto, all'interno del quale si svolgeva attività di gioco d'azzardo.
2. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 722 e 240 cod. pen.. in quanto non sussiste alcun vincolo di pertinenzialità tra l'immobile, oggetto del provvedimento cautelare, e il reato contestato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso va dichiarato inammissibile, poiché, in data 16/10/2023, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia all'uopo munito di procura speciale, vi ha rinunciato, rappresentando nell'atto di rinuncia che il proprietario dell'immobile, nelle more del procedimento, ha risolto il contratto di locazione con il signor Zhan e presentato istanza di restituzione al PM.
2. Vertendosi, nel caso in esame, in un ipotesi di sopravvenuta carenza di interesse determinata da causa non imputabile al ricorrente (Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Rv. 252910), non consegue alla dichiarazione di inammissibilità alcuna condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso all'udienza del 15 novembre 2023 Il