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Sentenza — n. 50492/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against seizure order due to lack of interest from unexecuted measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant failed to prove the preventive seizure had been executed. Although the applicant argued they knew of the account blocks via home banking, the court held that without formal execution, no legal interest existed to challenge the order. Consequently, the appeal was rejected as it sought to overturn a measure that had not yet affected the applicant's assets.

Regesto Legislator

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Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 324, commi 3, 5, 7, cod. proc. pen.: An appeal against a preventive seizure is inadmissible if the seizure has not been executed, as the requisite interest to challenge the measure is absent until the applicant's property rights are actually affected.

Parole chiave

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preventive seizure interest to appeal inadmissibility property rights cassation appeal sequestro di conti bancari conto bloccato sequestro cautelare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Se è ormai punto fermo nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui l'interesse prescritto dall'art. 568, comma 4, cod.
Art. 324, commi 3, 5, 7, cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att.
art. 173 disp.att. cod.proc.pen
Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
art. 325 cod. proc. pen
Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 325 cod. proc. pen.
art. 483 cod. pen
74/2000 né tantomeno gli atti asseritamente falsi dai quali era scaturita l'ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 483 cod. pen.
art. 586 comma 4 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 3602 del 16/01/2019
Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 25/02/2021
Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 40069 del 22/09/2012
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da COGER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore STANTE GRAZIA, nata a Rapolla il 2.7.1962 avverso la ordinanza in data 18.5.2023 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore, avv. Gerardo Giuseppe Savino Di Ciommo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 18.5.2023 il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente della somma di C 111.426,88 integrante il profitto del reato di cui all'art. 10 quater d. Igs. 74/2000 unitamente a varie ipotesi di falso in atto pubblico disposto dal Gip presso il medesimo Tribunale in data 14.3.2023 proposta da Grazia Stante nella qualità di legale rappresentante della Coger s.r.l.. A fondamento della declaratoria di inammissibilità i giudici della cautela, muovendo dal rilievo che tra gli atti trasmessi dal PM non vi fossero i verbali di esecuzione del sequestro, hanno ritenuto che nulla fosse stato allegato dall'istante, malgrado costituisse un suo specifico onere, in ordine all'avvenuta esecuzione della misura, difettando pertanto in capo a costei il necessario interesse all'impugnativa.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 357 secondo comma, 373 lett. c), 324 e 586 cod. proc. pen., di aver appreso, nulla essendole stato notificato in ordine al sequestro operato sui conti correnti, dell'esecuzione della misura solo attraverso la consultazione home banking degli estratti conto sia della società presso la Banca Popolare di Bari e presso la Banca di Credito Cooperativo dai quali figurava l'indisponibilità delle somme in giacenza pari rispettivamente ad C 31.013 e ad C 73, che personali dai quali risultava il sequestro della somma di €818 sul conto Bancoposta e di €3.135 su un libretto di deposito.

Censura pertanto la omessa notifica di detti atti rilevando come, in forza del principio affermato dalla pronuncia di questa stessa Sezione n. 40069 del 22.9.2012 secondo cui il blocco dell'operatività dei conti correnti eseguito sua sponte dall'istituto bancario, messa sull'avviso dalla PG attraverso la richiesta dell'esistenza di rapporti di credito riconducibili all'indagato, consente di ritenere anticipato a tale momento l'esecuzione del sequestro, dal blocco dei suddetti conti correnti derivasse il proprio interesse ad impugnare. 2.2. Con il secondo motivo censura, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'ordinanza impugnata redatta senza tenere in alcun conto delle doglianze sollevate con la stessa istanza di riesame in punto di fumus e di pertinenza dei beni sottoposti a vincolo, ma esclusivamente riproducendo il provvedimento genetico 2.3.

Con il terzo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 325 cod. proc. pen. che nell'ipotesi in cui la motivazione del provvedimento genetico sia radicalmente assente o meramente apparente in ordine agli elementi forniti dalla difesa il Tribunale del riesame non può far ricorso ai propri poteri supplettivi per integrare la motivazione mancante, dovendo invece dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, indipendentemente dalla prospettazione della parte ricorrente. Rileva pertanto come sulla scorta di tale premessa la difesa non potesse, a fronte della mancanza degli atti che il PM avrebbe dovuto depositare ove esistenti, produrre alcunché, né chiedere integrazioni al riguardo, laddove erano i giudici del riesame a dover, una volta constatata la mancanza del verbale di sequestro, annullare l'ordinanza genetica dichiarando l'inefficacia del sequestro.

Puntualizza come la richiesta di riesame fosse nata per tutti i ricorrenti dal blocco subito sui propri conti correnti, pacificamente riscontrato dai rispettivi estratti conto, non potendo essere fatta ricadere sulla difesa la mancata documentazione del verbale di esecuzione riguardante ben 274 imprese sparse in tutta Italia. Aggiunge che in ogni caso il provvedimento del GIP dovesse essere annullato per l'assorbente considerazione che il riepilogo delle vicende di merito reso dai giudici del riesame con identica motivazione valevole per tutti i ricorrenti, non riguardava in alcun modo la Coger cui era stato contestato che i corsi di formazione svolti per i dipendenti non fossero mai stati effettuati: rileva al contrario come essendosi tenuti nel periodo di emergenza Covid e perciò necessariamente on line, fosse stata di essi prodotta tutta la documentazione contabile ed amministrativa senza che fosse stato mai chiarito dall'organo di accusa in cosa fossero consistiti gli artifici e i raggiri posti a fondamento dell'indebita compensazione contestatale ai sensi dell'art. 10 quater d.

Igs. 74/2000 né tantomeno gli atti asseritamente falsi dai quali era scaturita l'ulteriore contestazione ai sensi dell'art. 483 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., che il tempo trascorso dalla conoscenza del blocco dei conti correnti, di cui la ricorrente ha avuto contezza il 21.4.2023 e la pronuncia del Tribunale del Riesame è stato pari a 30 giorni con inosservanza di tutti i termini processuali previsti ex lege.

3. All'odierna udienza è stato riunito al presente procedimento quello, fissato anch'esso per la trattazione e contrassegnato dal n.r.g. 23428/2023, relativo al ricorso proposto da Grazia Stante nella duplice veste di legale rappresentante della COGER s.r.l. e di indagata, avverso il medesimo provvedimento del Tribunale del Riesame del 18.5.2023 attesa la connessione oggettiva e soggettiva

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, dal contento fra loro perfettamente sovrapponibile, devono essere dichiarati inammissibili non confrontandosi alcuno dei devoluti motivi di censura con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale salernitano ha ritenuto, a fronte di un sequestro preventivo disposto in forma sia diretta che per equivalente, della cui avvenuta attuazione, tuttavia, nulla era dato sapere, non essendo ricompresi tra gli atti trasmessi dal Pubblico Ministero i verbali di esecuzione della misura né in via diretta nei confronti della società, né per equivalente nei confronti della legale rappresentante, l'insussistenza in capo l'istante, che nulla aveva allegato al riguardo, del necessario l'interesse all'impugnativa.La declaratoria di inammissibilità, preclusiva alla disamina del merito della richiesta di riesame si fonda conseguentemente sulla mancanza, a monte, di un provvedimento che abbia inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale della ricorrente.

Conclusione questa conforme ai precedenti arresti di questa Corte che pongono in capo a chi impugna l'onere di dedurre, a pena di inammissibilità, la sussistenza dell'interesse ad impugnare che a sua volta presuppone l'avvenuta esecuzione del sequestro, fatto questo rientrante anch'esso tra i suoi oneri di allegazione. Nel rilevare come sia onere di chi impugna un provvedimento di sequestro indicare, a pena di inammissibilità, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, idonea a consentire la restituzione del bene in proprio favore, è stato infatti affermato, nella coerente declinazione della condizione di ammissibilità dell'impugnazione prevista dall'art. 586 comma 4 cod. proc. pen., che il soggetto astrattamente legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare ai sensi dell'art.322 cod. proc. pen., può proporre il gravame solo se vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione, che deve corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale di riferimento e che va perciò individuato nella materia cautelare reale in quello alla restituzione della cosa attraverso la rimozione del vincolo (Sez. 3, Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545;

Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 25/02/2021, Albano, Rv. 281241). Se è ormai punto fermo nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui l'interesse prescritto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. può dirsi sussistente soltanto se con l'impugnazione possa raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole per il ricorrente, di talché tale condizione non ricorre allorquando lo strumento sia attivato al mero fine di ottenere un'affermazione di non conformità a diritto di un provvedimento che non ha ancora inciso in nessun modo sulla sfera patrimoniale del soggetto, deve, allora, necessariamente ricadere su quest'ultimo allorquando impugni un provvedimento di sequestro l'onere di allegare l'avvenuta esecuzione della misura cautelare che lo ha privato della disponibilità di quel bene di cui reclama la restituzione, trattandosi di un profilo necessariamente ricompreso nella sfera dell'interesse all'impugnativa.

Tanto premesso, le doglianze sollevate con i ricorsi in esame tralasciano integralmente il rilevato profilo di inammissibilità, pregiudiziale a qualunque altra censura, incentrandosi o sulla mancata disamina del merito dell'istanza di riesame (secondo motivo), o sul fatto che incombesse sull'organo requirente la trasmissione dei verbali di sequestro (terzo motivo) o ancora sul mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 324 commi 3,5, e 7 cod. proc. pen. (quarto motivo), motivi questi ultimi legati, al di là di ogni rilievo sulla loro fondatezza, alla perdita di efficacia della misura cautelare: trattasi all'evidenza di censure tutte necessariamente assorbite dall'affermata declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse all'impugnativa in ragione della mancata esecuzione del sequestro oggetto della stessa richiesta di riesame, non fatta oggetto di alcuna specifica contestazione.

Né vale addurre in questa sede, secondo quanto prospettato con il primo motivo, che avendo le ricorrenti avuto contezza del blocco dei conti correnti tramite consultazione a mezzo home banking per essersi l'istituto bancario attivato anticipatamente rispetto alla formale messa in esecuzione del provvedimento cautelare, sarebbe, a decorrere dal momento in cui non avevano più la disponibilità delle somme presenti sui conti, insorto in capo alle medesime l'interesse ad impugnare: quand'anche ciò fosse avvenuto, fatto del quale non è stata fornita alcuna evidenza, dirimente è il rilievo che nessuna allegazione al riguardo risulti essere stata svolta innanzi ai giudici del riesame.

Segue all'esito dei ricorsi l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in difetto di elementi per ritenere che la presente impugnativa sia stata proposta senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le rico