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Sentenza — n. 50484/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 50484/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 50484/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 19/11/2022, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione (ovvero, in subordine, di individuazione della procedura di rimessione in pristino, tenuto conto della disponibilità della ricorrente alla diretta esecuzione).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 50484/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando il contenuto delle precedenti ordinanze reiettive e osservando che il giudicato di condanna non poteva essere rimesso in discussione da una notazione del comune di data anteriore.

Parole chiave

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ordine di demolizione modifica della licenza edilizia impugnazione della cancellazione modifica della sentenza di divorzio revisione di una decisione annullamento del lodo arbitrale
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: FUCALE Liboria, nata a Cattolica Eraclea il 01/02/1949 avverso l'ordinanza emessa in data 19/12/2022 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19/11/2022, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione (ovvero, in subordine, di individuazione della procedura di rimessione in pristino, tenuto conto della disponibilità della ricorrente alla diretta esecuzione).

2. Propone ricorso per cassazione la FUCALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza, da un lato, per avere la Corte d'Appello ritenuto che la piattaforma in cemento fosse stata ricompresa nelle opere abusive dalla sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento, laddove invece, in quella sede, si era fatto riferimento solo al manufatto e al muro di recinzione. Si censura poi la definizione di "presunto fabbricato rurale preesistente", alla luce della documentazione prodotta, così come si contesta il carattere dilatorio ed ambiguo attribuito, dalla Corte d'Appello, all'istanza subordinata.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, richiamando il contenuto delle precedenti ordinanze reiettive e osservando che il giudicato di condanna non poteva essere rimesso in discussione da una notazione del comune di data anteriore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Risulta invero incensurabile il percorso argomentativo tracciato dalla Corte d'Appello, che per un verso ha espressamente ed integralmente richiamato le precedenti decisioni assunte nel 2017 e nel 2021 su istanze analoghe, le quali avevano chiarito che l'intero immobile era insuscettibile di sanatoria, ivi compresa la piattaforma cementizia su cui insiste la difesa (cfr. in particolare pag. 2 dell'ordinanza in data 11/01/2021, in cui si evidenzia che la non sanabilità delle opere in cemento doveva ricondursi al fatto che si trattava di opere realizzate in fascia di inedificabilità assoluta e soggetta a vincoli paesaggistici).

Per altro verso, la Corte territoriale ha condivisibilmente escluso che un elemento di novità potesse essere costituita dall'attestato sindacale del 1992, relativo ad un preesistente fabbricato rurale, trattandosi di atto ampiamente anteriore alla decisione irrevocabile di condanna, escludendo infine la possibilità di accogliere la domanda subordinata, volta ad individuare nella stessa FUCALE il soggetto da incaricare del ripristino, avendo ella comunicato la propria disponibilità. Si tratta di un percorso argomentativo immune da criticità qui deducibili, alla luce, in primo luogo, delle due precedenti ordinanze che hanno inequivocabilmente affermato che anche la piattaforma cementizia dovesse essere compresa tra le opere da demolire, nonché dell'assenza di elementi di novità concretamente apprezzabili.

Altrettanto è a dirsi per la reiezione della domanda subordinata. La difesa si è doluta dell'aggettivazione utilizzata nel provvedimento (che aveva definito "dilatoria" la disponibilità della FOCALE al ripristino), senza adeguatamente confutare le ragioni alla base del diniego, ovvero il collegamento e la sostanziale subordinazione di tale disponibilità alla simultanea ricostruzione del fabbricato rurale cui faceva riferimento l'attestazione sindacale del 1992: condizione - a tacer d'altro - evidentemente improponibile nella fase di demolizione del manufatto abusivo.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così