Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifest lack of foundation and generic grounds regarding bail revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by De Fabrizio Graziano inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to properly apply chain-of-accusation rules regarding bail duration and ignored his evidence of reformation. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting the prior conviction predated the new measure and the lower court's reasoning was specific to the case facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 297, comma 3; Art. 303, comma 1; Art. 274 cod. proc. pen.: Appeals based on generic criticisms of bail necessity or failure to apply specific procedural rules without concrete factual confrontation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Fabrizio Graziano, nato a Lecce il 22/03/1982 avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce dell'11/08/2023. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, cui il medesimo P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Giuseppe Presicce del Foro di Lecce, che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell'11/08/2023 il Tribunale del riesame di Lecce rigettava l'appello, proposto da Graziano De Fabrizio, avverso l'ordinanza con cui in data 17/07/2023 il Giudice per le indagini preliminari in sede aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale.2. Avverso tale ordinanza l'imputato propone, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 297, comma 3, e 303, comma 1, cod. proc. pen., con specifico riguardo alla «desumibilità» dagli atti della c.d.
«connessione qualificata» tra le contestazioni relative al presente procedimento e quelle di cui al p.p. n. 2709/2020, con conseguente necessità di «retrodatazione» della misura; 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in riferimento all'articolo 274 cod. proc. peri.. Evidenzia il ricorrente come, all'atto dell'esecuzione della seconda misura, il De Fabrizio, dopo un periodo di detenzione, era stato affidato in prova al servizio sociale e svolgeva regolare attività lavorativa, dando così prova di concreto ravvedimento, circostanze non valorizzate nel provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 20780 del 23/04/2009, Iaccarino, Rv. 243322 - 01), hanno espresso il principio secondo cui «in tema di cosiddetta "contestazione a catena", la disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen. per il computo dei termini di durata della custodia cautelare non è applicabile nell'ipotesi in cui per i fatti contestati con la prima ordinanza l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ancor prima dell'adozione della seconda misura». Nel caso di specie, dall'ordine di esecuzione per la carcerazione allegato al ricorso emerge che la sentenza di condanna relativa al primo episodio di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 è divenuta definitiva in data 30 maggio 2021, mentre l'ordinanza in virtù della quale il ricorrente si trova detenuto in carcere è stata emessa in data 26 giugno 2023 (v. pag. 2 del ricorso). Il motivo, che non si confronta con la giurisprudenza consolidata della Corte, è quindi manifestamente infondato.
3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità. Ed infatti, entrambi i giudici della cautela, nel rammentare che il delitto in esame è assistito dalla «doppia presunzione» (di sussistenza e di adeguatezza dell'esigenza cautelare) di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., motivano il diniego di revoca o sostituzione della misura alla luce di un duplice e concomitante rilievo: da un lato della gravità della condotta (l'odierno ricorrente infatti, secondo i giudici, svolgeva un ruolo rilevantissimo nel sodalizio criminoso, ossia quello di «braccio destro» del promotore e organizzatore Mirko De Matteis, svolgendo un ruolo fondamentale non solo nello spaccio di stupefacenti, ma anche nell'attività di recupero crediti e di detenzione di armi; dall'altro, della sua personalità, e in particolare del «palmares di tutto rispetto attestato dal certificato del casellario, in cui emerge una pregressa condanna per reato associativo» (così il riesame), che evidenzia un «elevato grado di professionalità criminale» (così il GIP).
Entrambi i giudici, inoltre, evidenziano come il provvedimento di affidamento in prova dell'odierno ricorrente sia stato riconosciuto dal Tribunale di Sorveglianza (che, evidenzia il provvedimento impugnato a pag. 9, ovviamente non poteva tenere conto di quanto emerso nel procedimento di competenza distrettuale) in riferimento ad un singolo e pregresso episodio di spaccio, risultando pertanto del tutto ininfluente ai presenti fini. Evidenzia inoltre il provvedimento impugnato (pag. 10), per un verso come la «confessione» del ricorrente concerna genericamente l'attività di spaccio, ma svolta in autonomia e senza vincolo associativo; per altro verso, l'assoluta inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto a quella intramuraria, posta la scaltrezza del ricorrente, che in occasione del primo arresto riceveva i sodali in casa (con cui potrebbe intrattenere rapporti con i più disparati mezzi di comunicazione), dove deteneva droga e armi.
Il ricorso non si confronta affatto con i provvedimenti cautelari impugnati, né con la circostanza che, nei casi previsti dall'articolo 275, comma 3 cod. proc. pen. (in cui vige la c.d. «doppia presunzione relativa» di sussistenza e adeguatezza dell'esigenza special-preventiva), non trova applicazione «sic et simpliten> la giurisprudenza relativa all'articolo 274 cod. proc. pen. in tema di esigenze cautelare, limitandosi a produrre (e riprodurre) generiche censure, destinandosi così all'inammissibilità.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3 i 5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all