Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 50323/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific seizure details in the petition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50323/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Ragonese Angelo inadmissible because the petition failed to specify the exact legal basis for the first-instance seizure of the property. The applicant argued for restitution of an asset linked to a criminal organization but did not provide the necessary document references or distinguish between types of confiscation. The Court ruled that the principle of self-sufficiency requires precise identification of the challenged acts, which the administrative registry cannot infer from the petition alone.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal must be self-sufficient and precisely identify the challenged acts; failure to specify the legal basis for seizure renders the petition inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
principle of self-sufficiency inadmissibility of appeal seizure and confiscation procedural autonomy onere di indicare gli atti bene sequestrato confisca dei proventi di reato restituzione della garanzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 240-bis cod. pen.
Tuttavia, non solo non allega copia della sentenza, ma neppure indica, nel ricorso, gli estremi per la sua compiuta individuazione, rendendo impossibile al Collegio conoscere a che titolo la confisca sia stata disposta (in via diretta ovvero per equivalente, ordinaria ovvero "estesa" ex art. 240-bis cod.
D.Lgs. 159/2011
art. 240-bis cod. pen
Tuttavia, non solo non allega copia della sentenza, ma neppure indica, nel ricorso, gli estremi per la sua compiuta individuazione, rendendo impossibile al Collegio conoscere a che titolo la confisca sia stata disposta (in via diretta ovvero per equivalente, ordinaria ovvero "estesa" ex art. 240-bis cod.
articolo 104-bis disp. att. cod. proc. pen
art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen
Il Collegio ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 25543 del 26/04/2023, Lafleur
Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu
Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca
280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ragonese Angelo, nato a Catania il 29/01/1956 avverso l'ordinanza del 24/05/2023 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ettore Pedicini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 24/05/2023, il Tribunale del riesame di Catania rigettava l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Ragonese Angelo, terzo estraneo attinto da sequestro e confisca di primo grado di un immobile sito in San Giovanni La Punta, di cui chiedeva la restituzione.

2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il Ragonese. Con il primo e unico motivo, lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 27 e 42 Cost., 12-bis d. Igs. 74/2000 e 52 ss. D. Igs. 159/2011, ovvero inosservanza di norme processuali e segnatamente degli artt. 125, 191, 321 e 322 c.p.p., ovvero ancora vizio di motivazione, sotto il profilo della motivazione mancante o apparente in riferimento al requisito del periculum in mora. Evidenzia come erroneamente non sia stata disposta la restituzione del bene nei suoi confronti, soggetto totalmente estraneo al procedimento e alla condotta criminale contestata ad un sodalizio criminale dedito alla gestione di scommesse clandestine on fine capitanato da tale Padovani Antonio. Evidenzia, inoltre, come nessun nesso eziologico sia da ricollegare tra il bene e il profitto del reato, che semmai riguardava i server e gli altri strumenti utilizzati per la commissione del reato.

3. In data 23/11/2023 l'Avv. Eleonora Baratta, per l'imputato, depositava conclusioni scritte in cui insisteva per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Collegio evidenzia come il ricorrente stesso affermi essere stata disposta confisca di primo grado del bene di cui chiede la restituzione. Tuttavia, non solo non allega copia della sentenza, ma neppure indica, nel ricorso, gli estremi per la sua compiuta individuazione, rendendo impossibile al Collegio conoscere a che titolo la confisca sia stata disposta (in via diretta ovvero per equivalente, ordinaria ovvero "estesa" ex art. 240-bis cod. pen., facoltativa ovvero obbligatoria, in quanto bene provento del reato ovvero suo strumento, ecc.).

Tale incertezza vulnera in modo insanabile la possibilità stessa per la Corte di applicare i principi stabiliti dalla sua costante giurisprudenza in riferimento ai diversi tipi di confisca. Ed infatti, il provvedimento impugnato richiama l'articolo 104-bis disp. att. cod. proc. pen., il quale prevede, al comma 1-quater, che «ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del Codice Penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro», rendendo così necessario per questa Corte sapere in relazione a quale reato il sequestro e la confisca siano stati disposti, onde applicare la disciplina normativa corrispondente. Resta infatti in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso.

Il Collegio ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165-bis comma 2 disp. att. cod. proc. pen., sia necessario il rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione da parte del ricorrente degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla Cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso (Sez. 5, n. 25543 del 26/04/2023, Lafleur, mm.;

Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). Il ricorso è pertanto inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d