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Sentenza — n. 50315/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding 48-hour PM request deadline, ruling 96-hour total period applies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50315/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Lorenzo Stefani's appeal against a lower court order validating a police restriction on football stadium access. Stefani argued the Public Prosecutor's request for validation arrived after the mandatory 48-hour window from notification, violating procedural rules. The court ruled that the law establishes a cumulative 96-hour period for validation, meaning the measure remains effective even if the prosecutor's request is slightly delayed beyond the initial 48 hours.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 6, comma 3, L. n. 401/1989: The invalidity of a police measure due to the Public Prosecutor's failure to request validation within 48 hours is precluded if the validation is granted within the total 96-hour period from notification.

Parole chiave

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police measure validation procedural deadline public prosecutor request football stadium access cassation appeal dismissal restrizioni accessorie divieto di accedere a un dato territorio diritto dello sport

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 6, comma 3, L. n. 401 del 1989
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 13543 del 07/12/2023
Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021
13543 del 07/12/2023; Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv.
Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019
282231; Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv.
Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011
276829; Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Tomasi, Rv.
Sez. 3, n. 6224 del 6/11/2008
251598; Sez. 3, n. 6224 del 6/11/2008, Tonni, Rv.
Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007
242731; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv.
Sez. 3, n. 5326 del 20/12/2006
23739-01; Sez. 3, n. 5326 del 20/12/2006, dep.
Sez. 1, n. 21834 del 26/03/2004
235872; Sez. 1, n. 21834 del 26/03/2004, Gregori, Rv.
Sez. 1, n. 20654 del 26/03/2003
Sez. 1, n. 20654 del 26/03/2003, Basile, Rv.
Sez. 6, n. 3195 del 23/10/1998
227141; Sez. 6, n. 3195 del 23/10/1998, Rv.
Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021
Si ritiene, quindi, non condivisibile, in quanto ormai superato, l'orientamento difforme minoritario richiamato dal ricorrente a supporto delle argomentazioni difensive (Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STEFANI LORENZO nato a VENEZIA il 17/05/1982 avverso l'ordinanza del 21/04/2023 del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; lette le conclusioni del PG, dott. PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso 1.. DEPOWTATA IN CANCEL13 tt. 1 8 DIC 2023 44, —

RITENUTO IN FATTO

1. Lorenzo Stefani ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 21/04/2023, in epigrafe indicata, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento del Questore di Venezia del 07/04/2023, notificato al ricorrente in data 18/04/2023, alle ore 12,00, contenente il divieto di accesso agli impianti ove si svolgono competizioni calcistiche e l'obbligo di presentazione innanzi al P.S. di Mestre prima e dopo le competizioni calcistiche, per anni cinque.

2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 6, comma 3, della I. n. 401 del 1989, in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso all'esito di una richiesta di convalida del Pubblico Ministero pervenuta all'ufficio del Giudice alle ore 12,29 del 20 aprile 2023. Il ricorrente evidenzia che la richiesta di convalida del P.M. al G.I.P. indica la data di emissione del 19 aprile 2023 alle ore 15.12, ma non reca alcun timbro di 'depositato' ove è apposta la data del deposito; il giudice di merito, nell'ordinanza di convalida impugnata, nel richiamare la richiesta di convalida del Pubblico Ministero, attesta che la richiesta è pervenuta al suo ufficio alle ore 12,29 del 20/04/2023; dunque, oltre le quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del Questore al prevenuto, avvenuta alle ore 12,00 del 18/04/2023.

Pertanto, evidenzia che non vi è prova del termine in cui è stata depositata la richiesta del Pubblico Ministero e che comunque questa è stata inoltrata all'Ufficio del Giudice oltre le 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Non vi è quindi certezza del rispetto dei termini di cui all'art. 6, comma terzo, L. n.401 del 1989. Chiede che l'ordinanza di convalida venga annullata, in quanto disposta in violazione di legge.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La doglianza è manifestamente infondata. Si evidenzia che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, e precisamente, in relazione al mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida, si condivide l'orientamento, ormai consolidato, nonché recentemente ribadito, secondo cui tale inosservanza non comporta di per sé l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia comunque intervenuta nel termine complessivo di 96 ore da detta notifica.

Tale indirizzo valorizza il tenore letterale dell'art.6, comma terzo, legge n. 401 del 1989 secondo il quale le misure imposte dal questore cessano di avere efficacia soltanto "se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza richiesta di convalida e se il giudice 1 ‘n \ n , , non dispone la convalida nelle 48 ore successive". La suddetta norma, utilizzando la congiunzione "e" il luogo della disgiuntiva "o" nella successione diacronica delle due frasi, indica in modo univoco che la perdita di inefficacia del provvedimento del questore è subordinata ad una valutazione globale dei termini, complessivi di ore 96 (48 più 48), decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Ne segue che il termine di decadenza dal potere di convalida è di 96 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento (Sez.3, n. 13543 del 07/12/2023; Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231; Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231; Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829; Sez. 3, n. 44431 del 09/11/2011, Tomasi, Rv. 251598; Sez. 3, n. 6224 del 6/11/2008, Tonni, Rv. 242731; Sez. 3, n. 35515 del 06/07/2007, Liani, Rv. 23739-01; Sez. 3, n. 5326 del 20/12/2006, dep. 2007, Piccardo, Rv. 235872; Sez. 1, n. 21834 del 26/03/2004, Gregori, Rv. 228211;

Sez. 1, n. 20654 del 26/03/2003, Basile, Rv. 227141; Sez. 6, n. 3195 del 23/10/1998, Rv. 213038). Si ritiene, quindi, non condivisibile, in quanto ormai superato, l'orientamento difforme minoritario richiamato dal ricorrente a supporto delle argomentazioni difensive (Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008, Rv. 242733). Ciò premesso, risulta dagli atti che la richiesta di convalida del P.M. al G.I.P. è stata comunque emessa in data del 19/04/2023 alle ore 15,12, ed è pervenuta all'ufficio del Giudice alle ore 1,.29 del 20/04/2023.

Il G.I.P. del Tribunale di Venezia ha convalidato il provvedimento del Questore di Venezia in data 21/04/2023; dunque, entro il termine di novantasei ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, avvenuta alle ore 12.00 del 18/04/2023, a nulla rilevando che la richiesta di convalida del PM non abbia rispettato il termine delle 48 ore dalla notifica.

2. Il ricorso, dunque, deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 18 ottob