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Sentenza — n. 50297/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late objection and merit review in criminal procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 50297/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court violated his right to defense by denying interrogation requests during the preliminary hearing and abbreviated trial, while also contesting the denial of mitigating circumstances. The court ruled that the objection to the denial of interrogation was waived because it was not raised immediately after the act, and the appeal regarding mitigating circumstances constituted an impermissible review of the factual merits.

Regesto Legislator

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Art. 606, 182, 183, 616 c.p.p.; The right to be interrogated is waived if not objected to promptly, and appeals challenging the factual assessment of mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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waiver of procedural objection denial of interrogation rights review of factual merits mitigating circumstances assessment inadmissibility of appeal facoltà di astenersi dal testimoniare rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. b) 1) c) e) c.p.p.
Con il primo, deduce vizi ex art. 606,Iett.
Art. 182 c.p.p.
Trattandosi, tuttavia, di un tale grado di nullità, come sopra anticipato, la intervenuta discussione senza alcuna contestazione dell'intervenuto diniego di interrogatorio da parte del giudice ha implicato l'attuale non deducibilità della nullità, ai sensi dell'art. 182 / comma cod.
Art. 183 c.p.p.
pen., in assenza della mancata eccezione della stessa subito dopo il suo compimento oltre che la sanatoria del vizio anche ex art. 183 cod.
Art. 616 c.p.p.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
Cosicchè è corretta la qui contestata valutazione in ordine alla conferma del diniego delle invocate attenuanti, e va ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
art. 421 c.p
art. 183 cod. proc. pen
pen., in assenza della mancata eccezione della stessa subito dopo il suo compimento oltre che la sanatoria del vizio anche ex art. 183 cod. proc. pen.
art. 62-bis c.p
Cosicchè è corretta la qui contestata valutazione in ordine alla conferma del diniego delle invocate attenuanti, e va ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017
Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014
271509 - 01): per cui l'interrogatorio dell'imputato corrisponde ad un suo diritto così che il relativo diniego integra una nullità a regime intermedio (Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da Zanelli Innocenzo nato a Costa Volpino il 11.12.1958; nel procedimento a carico del medesimo avverso la sentenza del 17/11/2022 della corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 novembre 2022 la Corte di ,2kppello di Brescia riformava parzialmente la sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo appellata da Frassi Ersilia e Zanelli Innocenzo, assolvendo i due appellanti dal reato loro ascritto limitatamente alla utilizzazione di una fattura del 2016 emessa da M.G. Lavorazioni di Musatti Giovanna di euro 20.300 perché il fatto non sussiste, nonché Frassi Elisa anche in relazione ad altre condotte per non avere commesso il reato, e rideterminava quindi la pena applicata a Zanelli Innocenzo riducendo altresì la somma confiscata al medesimo.

2. Avverso la suindicata sentenza Zannelli Innocenzo, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce vizi ex art. 606,Iett. b)1 c) ed e)/cod. proc. pen. riguardo al mancato interrogatorio dell'imputato richiesto in occasione della udienza preliminare e della intervenuta ammissione al rito abbreviato. Si osserva che con violazione del diritto di difesa non sarebbe stata accolta dal primo giudice la richiesta di rinvio finalizzata all'interrogatorio dell'imputato, pur in presenza della intervenuta ammissione del rito abbreviato non condizionato e che la risposta sul punto della Corte di appello oltre a non avere colto la rilevanza della intervenuto diniego ai fini del rispetto del diritto di difesa, si fonderebbe su una non corretta ricostruzione della sequenza procedimentale intervenuta dinnanzi al Gup, posto cher diversamente da quanto sostenuto dai secondi giudici, per i quali la udienza preliminare del 8.10.2021 sarebbe stata fissata per la discussione dell'ammesso rito abbreviato, cosicchè sembrerebbe che nonostante tale fissazione l'imputato avrebbe scelto di non comparirer- la predetta udienza del 8.10.2021 seguiva semplicemente a quella del 16.7.2021 rinviata per legittimo impedimento del difensore, e l'imputato non si presentava solo perché trattavasi di prima udienza preliminare, di fatto tecnica, dedicata alla mera ricognizione delle intenzioni processuali degli imputati, consistenti quanto al ricorrente, nella formulazione di una istanza di patteggiamento accompagnata già dal consenso del P.M.; laddove la richiesta in subordine del rito abbreviato avveniva poi contestualmente a quella proposta in via principale, di patteggiannento, e solo su caldeggiamento del Gup, evidentemente già intenzionato, secondo la difesa, a una conclusione in via anticipata del processo ; così che al difensore non rimaneva che formalizzare prima della discussione del rito abbreviato la richiesta di rinvio, affinché l'imputato potesse rendere la sua versione dinnanzi al proprio giudice.

4. Con il secondo motivo, deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Diversamente da quanto sostenuto per escludere le invocate attenuanti, le dichiarazioni del ricorrente avrebbero avuto un peso per accertare la estraneità di Frassi Ersilia rispetto alle vicende ascrittele, e inoltre si evidenzia come la tesi della manchevolezza di tali dichiarazioni sotto il profilo della fittizietà delle operazioni svolte contrasterebbe con la richiesta di riti alternativi. Per cui l'apporto dell'imputato non si sarebbe frapposto all'accertamento della verità. Si contesta, inoltre, anche la valorizzazione della pluralità di annualità interessate rispetto alle condotte contestate al ricorrente siccome concentrate in solo 4 e per 41 fatture e 5 società emittenti. Sarebbe stata anche ignorata la volontà del ricorrente di riabilitare la propria posizione processuale per due precedenti risalenti agli anni '90.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile. Al di là della pura valutazione soggettiva del perimetro in cui avrebbe dovuto svolgersi l'udienza preliminare del 8.10.2021, in assenza di indicazioni in tal senso e, piuttosto, in presenza della mera rifissazione di tale udienza, mediante rinvio, come tale in realtà astrattamente funzionale tanto ad una decisione secondo rito ordinario che a seguito di ammissione e ben possibile contestuale discussione di riti alternativi, rileva anche la circostanza per cui, pur a fronte della richiesta di rinvio per consentire all'imputato di rendere la propria versione, al rigetto di tale istanza ha fatto seguito la discussione finale del procedimento per rito abbreviato ammesso, senza alcuna contestazione della predetta scelta del giudice.

In proposito, occorre osservare che certamente nel giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione delle disposizioni previste per l'udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all'art. 421 c.p.p., sussiste il diritto dell'imputato ad essere sottoposto ad interrogatorio, qualora ne faccia richiesta, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che la richiesta di giudizio abbreviato sia condizionata all'esame dell'imputato (Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017 Rv. 271509 - 01): per cui l'interrogatorio dell'imputato corrisponde ad un suo diritto così che il relativo diniego integra una nullità a regime intermedio (Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 263660).

Trattandosi, tuttavia, di un tale grado di nullità, come sopra anticipato, la intervenuta discussione senza alcuna contestazione dell'intervenuto diniego di interrogatorio da parte del giudice ha implicato l'attuale non deducibilità della nullità, ai sensi dell'art. 182 / comma cod. proc. pen., in assenza della mancata eccezione della stessa subito dopo il suo compimento oltre che la sanatoria del vizio anche ex art. 183 cod. proc. pen. in presenza di una sostanziale accettazione della qui contestata scelta del Gup a seguito della intervenuta discussione.

2. Anche il secondo motivo è inammissibile. A fronte di una ricognizione complessiva circa la minima rilevanza delle dichiarazioni dell'imputato rispetto alla scoperta della verità, riferibile evidentemente innanzitutto alle condotte ascritte allo stesso, il ricorrente oppone una personale rilettura di tali considerazioni, circoscritta alla ritenuta portata contributiva delle affermazioni dell'imputato rispetto alla posizione della Frassi, che costituisce una rivalutazione del merito della vicenda, inammissibile in questa sede, alla stessa stregua del rappresentato ridimensionamento della gravità delle ripetute condotte, come invece coerentemente e ragionevolmente sostenuta dai giudici.

Cosicchè è corretta la qui contestata valutazione in ordine alla conferma del diniego delle invocate attenuanti, e va ribadito che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02).

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces