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Sentenza — n. 49311/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls police order for sports presentation due to failure to wait 48 hours for defense rights.

Numero d'incarto Sentenza — n. 49311/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confirmation of a police order requiring the defendant to present himself at a Carabinieri command for two years. The defendant argued the order was invalid because the prosecutor and investigating judge validated it before the mandatory 48-hour period for defense rights had elapsed. The court ruled that such premature validation causes general nullity, thereby rendering the obligation of presentation ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 2, L. 401/89; Art. 6, comma 1, L. 401/89: The validation of a police order imposing an obligation of presentation cannot occur before the expiration of forty-eight hours from notification, as earlier intervention violates the right of defense and causes general nullity.

Parole chiave

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obligation of presentation police order nullity forty-eight hour rule right of defense sports events regulation premature validation general nullity proroga della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 2, L. 401/89
Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n.
Art. 6, comma 1, L. 401/89
Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020
Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016
Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).
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Testo completo

a seguente SENTENZA DEPOSITATA IN CANCELLMA sul ricorso proposto da 12 D1C 2023 Grasso Michele nato il 30/07/1979 a Napoli; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 21/06/2023 del tribunale di Varese;ILIT-tki .41;:cuaes- visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Liiana rzi udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIIRITTO 1. Con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di Varese convalidava il provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023, nella parte in cui era stato applicato, nei confronti di Grasso Michele, l'obbligo di presentazione al Comando della Tenenza dei Carabinieri di Quarto per il periodo di anni 2 ai sensi dell'art. 6 commi 2 e 5 L. 401/89.

2. Avverso la predetta ordinanza Grasso Michele, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando due motivi di impugnazione.

3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge: si osserva che il m provvedimento del Questore di Varese sopra citato sarebbe stato notificato il 20 giugno 2023 alle ore 18.25, con richiesta di convalida del P.M. e successiva convalida del Gip del 21 giugno 2023, alle ore 14.00, senza quindi il rispetto di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore, riservato per l'esercizio del diritto di difesa.

4. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza di motivazione circa l'obbligo di presentazione anche in occasione dello svolgimento di partite amichevoli.

5. Il ricorso è fondato, avendo il Gip statuito prima del previsto decorso del termine, insuperabile (salvo che la difesa abbia comunque esercitato le proprie prerogative, diversamente da quanto emerge nel caso in esame), di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile. Come noto, in tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (dep. 24/05/2021) Rv. 281341 - 01).

6. Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15 giugno 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Varese del 15/6/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di