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Sentenza — n. 48825/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's withdrawal after seized assets were returned.

Numero d'incarto Sentenza — n. 48825/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant withdrew the request due to a lack of interest following the return of seized assets. The appellant argued that the lower court incorrectly identified criminal intent regarding tax credit documentation, but the prosecutor had already revoked the seizure order. Consequently, the court ruled that the appeal was no longer viable and exempted the appellant from legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal declared inadmissible due to withdrawal for lack of interest is not subject to the ordinary condemnation for costs and pecuniary sanctions.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest seizure revocation costs exemption inadmissibility ruling omissione della contabilità ricupero d'imposta false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
artt. 483 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 13/03/2018, Rezmuves
(Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 13/03/2018, Rezmuves, Rv.
Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio
272308; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv.
Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012 - dep. 01/08/2012, Ighune
252910; Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012 - dep. 01/08/2012, Ighune, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Back Office s.r.l. avverso l'ordinanza del 05/06/2023 del Tribunale della libertà di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Back Office s.r.I., in persona di Riccardo Rossi, legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal G.i.p. del Tribunale di Vallo della Lucania avente ad oggetto documentazione amministrativo-contabile predisposta ai fini del beneficio del credito di imposta per la formazione del personale dipendente, credenziali di accesso al corso on line, registro presenze relativo agli anni 2019 e 2020, nonché le relative certificazioni, ipotizzando il delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv., 483 cod. pen., in relazione all'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 222) al Rossi, in concorso con altri correi.

2. Avverso l'indicata ordinanza, Back Office s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, per il ministero del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, propone ricorso per cassazione, che deduce, con un unico motivo, la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 483 cod. pen., 76, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000, 10 -quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente ravvisato il fumus del delitto di indebita compensazione, in quanto gli unici rapporti commerciali intrattenuti tra la Back Office s.r.l. e la Tax and Legai Advisor s.r.l. attengono esclusivamente a un'attività di consulenza, fornita dalla seconda società, per l'erogazione dei contributi afferenti al F.N.C. (Fondo Nuove Competenze) messi a disposizione dall'A.N.P.A.L.-Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, come si desume dalla fattura 1569 e delle relativa ricevuta di bonifico, elementi che il Tribunale cautelare non ha considerato.

3. Con dichiarazione depositata all'odierna udienza, l'avv. Sergio Nicola Aldo Scicchitano, difensore e procuratore speciale della società ricorrente, premesso che il p.m. presso il tribunale di Vallo della Lucania, con provvedimento del 23 agosto 2023, ha disposto la revoca del provvedimento ablativo a carico della società, a cui sono stati restituiti tutti i beni sequestrati, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Di conseguenza, stante l'intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Va, infine, rilevato che, nel caso d'inammissibilità del ricorso per cassazione a causa di rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse, determinata da una causa non imputabile al ricorrente, come nel caso in esame, non deve essere pro- nunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordi- naria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017 - dep. 13/03/2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 - dep. 01/03/2012, Oliverio, Rv. 252910; Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012 - dep. 01/08/2012, Ighune, Rv. 253229).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i