Cassation court dismisses appeal against provisional seizure of shares in fictitious registration case, upholding proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected Renzo Pravettoni's appeal against the Milan Tribunal's refusal to lift a provisional seizure on shares and assets of Legnano Ecoter. The appellant argued that the seizure violated the principle of proportionality and failed to adequately address new evidence presented during the trial regarding the alleged fictitious registration of the company. The court held that the seizure was justified by prior judicial findings and that the appellant's arguments did not demonstrate a sufficient interest to overturn the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321, Art. 322-bis c.p.p.; The court must assess the proportionality of provisional measures based on the totality of evidence, and a lack of new interest in defense arguments does not justify lifting a seizure already grounded in prior judicial determinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PRAVETTONI Renzo, nato a Sedriano il 25/06/1948, in qualità di legale rappresentante della LEGNANO ECOTER s.r.l. e della ECOTER ECOLOGIA DEL TERRITORIO s.p.a. avverso l'ordinanza emessa il 16/06/2023 dal Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del Consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 16/06/2023, il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da PRAVETTONI Renzo (nelle qualità specificate in epigrafe) avverso l'ordinanza emessa in data 14/04/2023, con cui il G.i.p. del Tribunale di Milano aveva respinto l'istanza di dissequestro delle quote sociali della LEGNANO ECOTER (nella misura del 76% del capitale) e dei beni della medesima società, sottoposti a vincolo reale nel processo a carico di PORTOLESI Pietro Paolo, PORTOLESI Aurora e TODARO Franco per il concorso nel delitto' di intestazione fittizia.
2. Ricorre per cassazione il PRAVETTONI, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla motivazione, ritenuta apparente, circa le doglianze prospettate con l'appello in tema di periculum in mora. Si censura il mancato esame delle questioni devolute sulla scorta del recente arresto delle Sezioni Unite, nonché in ordine alla violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del sequestro. 2.2. Violazione di legge con riferimento al fumus commissi delicti. Si censura l'ordinanza per il mancato apprezzamento delle dichiarazioni rese in dibattimento dal PRAVETTONI e dagli altri testi escussi, che avrebbero consentito di escludere la sussistenza del fumus del delitto di intestazione fittizia: il Collegio milanese aveva invece operato una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni, rigettando la richiesta con affermazioni apodittiche. Si censura inoltre il mancato esame della documentazione offerta per dimostrare la liceità e la non riconducibilità al PORTOLESI dei bilanci e dei flussi di cassa.
3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, condividendo le censure prospettate dal ricorrente in punto di periculum in mora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Prendendo le mosse dalle censure formulate in relazione al fumus commissi delicti, deve osservarsi che, nella prospettazione difensiva, il giudicato cautelare formatosi in ordine alla gestione di fatto della LEGNANO ECOTER (società formalmente amministrata dal PRAVETTONI) da parte di PORTOLESI Paolo (cfr. l'ordinanza 14/07/2022 del Tribunale di Milano, ampiamente riportata alle pag. 9 segg. del provvedimento impugnato) dovrebbe ritenersi superato dalle dichiarazioni dibattimentali rese dall'odierno ricorrente. Il Tribunale ha disatteso l'istanza, osservando che le dichiarazioni del PRAVETTONI non erano state in grado di confutare gli elementi fondanti il giudicato cautelare (cfr. pag. 13 dell'ordinanza, in cui, per un verso, si fa riferimento alla mancata spiegazione, da parte del PRAVETTONI, della conversazione tra il commercialista e il PORTOLESI, avente ad oggetto il bilancio della società, in cui quest'ultimo si professava amministratore unico della società; per altro verso, si fa cenno degli ulteriori elementi valorizzati nel pregresso incidente cautelare, costituiti dalle plurime conversazioni con clienti in cui il PORTOLESI, concordava i prezzi e stabiliva modalità e termini di pagamento).
Tali considerazioni devono essere valutate unitamente a quanto osservato dal G.i.p. emittente il provvedimento impugnato con l'appello: in quella sede, era stato posto l'accento, da un lato, sulle incerte dichiarazioni del PRAVETTONI relative alle competenze della ventenne figlia del PORTOLESI, alla quale il ricorrente avrebbe dato i primi rudimenti per un'attività complessa quale quella gestoria di un impianto di rifiuti; nonché, d'altro lato, sul fatto che il commercialista della LEGNANO ECOTER aveva comunicato anzitutto al PORTOLESI - e non al PRAVETTONI che pure avrebbe dovuto essere il suo unico interlocutore, ricoprendo la carica di amministratore unico - dell'avvenuta chiusura del bilancio (cfr. pag. 1 dell'ordinanza 14/04/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano).
Risulta evidente che il compendio argomentativo desumibile dalle conformi decisioni dei giudici del merito cautelare non può essere in alcun modo ricondotto alle ipotesi di motivazione assente o meramente apparente, uniche deducibili in questa sede.
3. Per ciò che riguarda la residua censura, assume rilievo assorbente la circostanza per cui il ricorrente, nei motivi di appello e nell'odierno ricorso, non ha in alcun modo considerato che il sequestro preventivo era stato a suo tempo disposto non solo ai sensi del comma 2 dell'art. 321, ma anche ai sensi del comma 1 (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata). È pertanto evidente che l'eventuale accoglimento delle argomentazioni difensive, sviluppate unicamente con riferimento alla misura anticipatoria della confisca, non potrebbe comunque determinare il venir meno del vincolo cautelare reale, che rimarrebbe fermo anche solo a tutela delle finalità impeditive codificate nel comma 1 dell'art. 321: di qui il difetto di interesse alla proposizione del motivo di ricorso.
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dell'impugnazione proposta, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent