Cassation appeal dismissed as inadmissible due to revocation of the underlying precautionary measure creating lack of interest.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the precautionary measure against the appellant had been revoked, eliminating the legal interest to challenge the original order. The appellant argued that territorial jurisdiction was incorrect and that precautionary needs no longer existed due to a recent acquittal. The Court ruled that the revocation of the measure rendered the appeal moot, limiting the appellant to paying only procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017: When a precautionary measure is revoked, rendering the appeal moot, the appellant may be condemned solely to pay procedural costs and not to the fine fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tramontano Pasquale, nato a Napoli il 21-11-1961, avverso l'ordinanza del 07-03-2023 del Tribunale di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale dott.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Antonio Nobile, difensore di fiducia dell'imputato, il quale ha preliminarmente rappresentato che la misura cautelare personale applicata al ricorrente è stata revocata per decorso dei termini.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 marzo 2023, il Tribunale del Riesame di Trento confermava il provvedimento del 21 novembre 2022, eseguito il 9 febbraio 2023, con cui il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva applicato nei confronti di Pasquale Tramontano la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Manfredonia (poi sostituito con il Comune di Brusciano), in relazione all'accusa di avere concorso con altri coindagati nel sottrarre al pagamento delle accise un quantitativo di prodotto energetico per autotrazione, addebitandosi in particolare a Tramontano di aver reso possibile la "copertura" fittizia del prodotto, pervenuto presso siti clandestini di stoccaggio ai fini della cessione in favore di clienti italiani, tramite l'emissione, tramite la sua società, di documentazione falsa.
2. Avverso l'ordinanza del Tribunale trentino, Tramontano, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, oggetto di doglianza è l'erronea applicazione degli art. 8 cod. proc. pen. e 18 del d. Igs. n. 74 del 2000, contestandosi il rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Trento, in base al rilievo secondo cui la condotta contestata, consistita nell'emissione di e-das falsi da parte della società Ben.Tra s.r.I., di cui il ricorrente era amministratore, si era consumata presso la sede legale della predetta società, sita in Castello di Cisterna, con conseguente radicamento della competenza presso l'Autorità giudiziaria di Noia.
Del resto, sottolinea la difesa, la regola primaria di individuazione del giudice competente nei reati tributari (assimilabili a quelli contestati) è quella desumibile dagli art. 18 del d. Igs. n. 74 del 2000, che, nel ricalcare a sua volta la regola di cui all'art. 8 cod. proc. pen., individua quale luogo di consumazione del reato la sede legale della persona coinvolta nei fatti oggetto di imputazione. Si evidenzia inoltre che, anche laddove non si ritenga il segmento di condotta specificamente contestato al ricorrente (emissione degli e-das da parte della società Ben.tra s.r.I.), quale momento iniziale della consumazione, i fatti per cui si procede avrebbero comunque avuto inizio, come risulta dalle riprese video, nel Comune di Cerignola, con conseguente competenza del Tribunale di Foggia.
Con il secondo motivo, la difesa censura il giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari, osservando innanzitutto che il riferimento finale del Tribunale alla pendenza a carico di Tramontano di altro procedimento penale per fatti diversi è stato superato nelle more da uno sviluppo significativo, ovvero l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Foggia perché il fatto non sussiste. A ciò si aggiunge che non può ritenersi pertinente il richiamo allo "stabile e continuativo concorso dell'indagato nelle condotte illecite", posto che il ricorrente non è indagato del reato associativo, neppure nella veste di partecipe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. All'odierna udienza la difesa ha rappresentato che la misura cautelare personale applicata al ricorrente è stata revocata per decorso dei termini, per cui il ricorso proposto nell'interesse di Tramontano deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, scaturendo da ciò la condanna del ricorrente al solo pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, Rv. 273882), con orientamento condiviso dal Collegio, che nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (come quando, come avvenuto nel caso di specie, il provvedimento impugnato viene nel frattempo revocato), quest'ultimo, anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge n. 103 del 2017, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali e non anche al versamento in favore della Cassa per le ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen