Sentenza — n. 47702/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Marino Valeria quale titolare della ditta esecutrice dei lavori contestati, avverso il provvedimento di convalida del sequestro, emesso dal Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 44 del DPR 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 589 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47702/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 44 del DPR 309/90.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Marino Valeria nata a Palermo il 23/06/1993; nel procedimento a carico della medesima avverso la ordinanza del 6/02/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 6 febbraio 2023 il tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Marino Valeria quale titolare della ditta esecutrice dei lavori contestati, avverso il provvedimento di convalida del sequestro, emesso dal Gip del medesimo tribunale in relazione al reato ex art. 44 del DPR 309/90.
2. Avverso l'ordinanza del tribunale Marino Valeria tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3.Con il primo deduce vizi ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen. in relazione al fumus del reato ipotizzato. Si contesta la motivazione della scelta di ritenere la intervenuta demolizione integrante la fattispecie ipotizzata. Il tribunale avrebbe violato il citato art. 44 e l'art. 3 comma 1 lett.
d) del DPR 380/01, posto che il citato art. 3 includerebbe nella ristrutturazione tre legittime ipotesi di demolizione e ricostruzione. E quindi il tribunale sarebbe incorso in errore laddove avrebbe sostenuto l'esclusione dalla ristrutturazione della attività di demolizione sebbene nel caso concreto il ricorrente si fosse dotato di titolo abilitativo inerente l'attività di ristrutturazione con previsione di previa demolizione e ricostruzione del manufatto.
4. Con il secondo motivo deduce il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen., per mancanza di motivazione in ordine al periculum in mora. Peraltro a fronte di un edificio demolito si sarebbe dovuto spiegare come fosse possibile che la libera disponibilità di un immobile non più demolito, potesse agevolare la commissione di altri reati. Inoltre il tribunale avrebbe motivato il provvedimento di rigetto in relazione al manufatto e non al mezzo meccanico usato per la demolizione e pure sequestrato, mezzo di cui sarebbe titolare la ricorrente e privo della necessaria stretta correlazione con il reato ai fini della adozione di una misura cautelare reale.
5. A seguito del ricorso proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte della ricorrente Marino. Alla stregua della predetta rinuncia, per intervenuta revoca del sequestro, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, senza onere per la ricorrente, atteso che la causa della rinunzia non è alla stessa imputabile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricor