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Sentenza — n. 47046/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of unjust detention compensation due to gross negligence in criminal conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 47046/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against the appellate court's refusal to grant compensation for unjust detention. The appellant argued that the appellate court improperly re-evaluated intercepted communications and penalized his exercise of the right to silence. The court held that the appellant's conduct, involving encrypted phone calls with drug traffickers and logistical tasks, constituted gross negligence creating a false appearance of criminal liability, which justified the detention measure.

Regesto Legislator

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Art. 314 cod. proc. pen.; In unjust detention compensation cases, the court must assess all evidence to determine if the victim's conduct, through gross negligence, contributed to the false appearance of criminal liability, even if not meeting strict crime thresholds.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust detention compensation gross negligence false appearance of crime right to silence procedural appeal dismissal logistical assistance encrypted communications traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 314 cod. proc. pen.
30057/2022, rigettava l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 611 cod. proc. pen.
L'Avvocatura della Stato ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
art. 314 cod.proc.pen
30057/2022, rigettava l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen.
art. 611 cod.proc.pen
L'Avvocatura della Stato ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
La condotta imprudente, quindi, creava la falsa apparenza della configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557
Sez. 4, n. 21308/2022
Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Teddy William, nato in Ghana il 16/08/1980 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 della Corte di appello, Sez. minorenni, di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Teddy William, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 13/04/2023 con cui la Corte di appello, Sez. minorenni, di Napoli, decidendo in sede di giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 30057/2022, rigettava l'istanza ex art. 314 cod.proc.pen. Con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello era entrata nel merito della condotta posta in essere dall'imputato attraverso una rivalutazione del contenuto delle intercettazioni, ritenendolo un soggetto che aveva agevolato o quanto meno partecipato alla struttura associativa dei narcotrafficanti; non era stato considerato che gli elementi che avevano indotto il Giudice della cautela ad emettere il provvedimento restrittivo, anche se più attentamente e diversamente valutati, erano gli stessi che avevano indotto i Giudici di appello ad emettere sentenza di assoluzione.

Con un secondo motivo deduce inosservanza dell'art. 314 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva affermato che il ricorrente, avvalendosi della facoltà di non rispondere, non aveva offerto al giudice della cautela spiegazioni alternative al contenuto delle intercettazioni, così valorizzando il suo silenzio al momento dell'interrogatorio, espressione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, e non incidente sul diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione per espressa disposizione normativa.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'Avvocatura della Stato ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. nella quale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettare il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e va rigettato.

2. Va osservato, in premessa, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis, Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione;

Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, De Gregorio, Rv. 270001).

3. Ciò posto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di Teddy William sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale. La Corte territoriale, infatti, muovendo dall'assoluzione dell'imputato, ha stabilito, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta, pur non integrando gli estremi del reato, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adozione della misura cautelare/ è stata tale da concorrere ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito penale.

In particolare, è stata evidenziata quale condotta macroscopicamente imprudente la condotta consistita nel "conversare ripetutamente al telefono, in linguaggio cifrato, con narcotrafficanti, consapevolmente e ripetutamente accettando l'incarico di individuare persone per trasportare oggetti tra Italia e Belgio, acquistare i biglietti, procurare gli alloggi in Italia, procurare le schede telefoniche , procedere ai pagamenti per conto dei narcotrafficanti in favore di tali persone, consegnare cose a tali persone per conto dei narcotrafficanti, il tutto curando di non fare nomi di persone e luoghi, non descrivere l'oggetto degli affari trattati, affermando di non parlare troppo".

Tale condotta, alla stregua di un giudizio ex ante, è stata valutata idonea a causare o concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare: gli incarichi assunti apparivano obiettivamente conformi all'attività di un elemento operativo del gruppo di narcotrafficanti; l'utilizzazione di linguaggio cifrato e l'accortezza nel non fare nomi e luoghi, apparivano circostanze fondanti la deduzione che si trattasse di affari illeciti. La condotta imprudente, quindi, creava la falsa apparenza della configurabilità del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, inducendo a ritenere ragionevolmente, per quanto erroneamente, che il Teddy fosse "un elemento operativo dell'associazione dedita al narcotraffico, addetto alla logistica e sufficientemente scaltro da trattare ripetutamente al telefono, con linguaggio cifrato, i dettagli delle importazioni/esportazioni tra Belgio e Italia di sostanze stupefacenti, così assumendo valenza sinergica rispetto all'errato intervento dell'autorità ed al suo mantenimento.

La motivazione è congrua e logica e colma le carenze motivazionali rilevate nella sentenza di annullamento. Il riferimento ulteriore contenuto in sentenza al silenzio serbato in sede di interrogatorio dal Teddy non assume rilievo, attesa la sufficienza degli elementi già valutati dalla Corte territoriale a fondamento del rigetto della richiesta (cfr Sez.4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata).

4. Al rigetto del ricorso consegue, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; in base al principio di soccombenza il ricorrente va condannato, inoltre, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dal Ministero dell'Economia e Finanze, nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali; Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dal Ministero del