Sentenza — n. 47019/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi di Fusser Daiana, nata a Roma il 24/12/1988, Fusser Jessica, nata a Roma il 30/07/1991, avverso la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Roma, '- visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla demolizione del manufatto abusivo
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 531 cod. proc. pen; Sentenza — n. 47019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Di qui la necessità della sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando a ciò sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 756 del 2/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673). Alla stregua delle considerazioni svolte s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ciò che concerne l'ordine di demolizione che ai sensi dell'art. 620 lett. I). cod. proc. pen. va eliminato in questa sede.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi di Fusser Daiana, nata a Roma il 24/12/1988, Fusser Jessica, nata a Roma il 30/07/1991, avverso la sentenza in data 01/12/2022 della Corte di appello di Roma, '- visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente alla demolizione del manufatto abusivo
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 1° dicembre 2022 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 12 ottobre 2016 del Tribunale di Civitavecchia, ha dichiarato di non diversi procedere nei confronti di Daiana e Jessica Fusser perché i reati edilizi loro ascritti erano estinti per prescrizione. ,AAH 2. Le ricorrenti lamentano con un unico motivo la violazione degli art. 531 cod. proc. pen. e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, perché, in seguito alla dichiarazione di prescrizione, non era stato eliminato l'ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono fondati. E' pacifico in giurisprudenza che l'ordine di demolizione di opera edilizia abusiva presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso di sentenza che rileva l'intervenuta prescrizione del reato (tra le più recenti, Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015, Franchi, Rv. 265616 - 01). Pertanto, al cospetto del proscioglimento per prescrizione, non è possibile mantenere in piedi l'ordine giudiziale di demolizione.
Quest'ordine però costituisce un provvedimento accessorio rispetto alla condanna principale, esplicitazione di un potere sanzionatorio non residuale o sostitutivo, ma autonomo rispetto a quello dell'autorità amministrativa, attribuito dalla legge al giudice penale (per tutte, Sez. U, n. 15 del 1976/1996, Monterisi, Rv. 205336). Si tratta, infatti, di una sanzione amministrativa di tipo ablatorio (non di una pena accessoria, né di una misura di sicurezza patrimoniale), caratterizzata dalla natura giurisdizionale dell'organo istituzionale al quale ne è attribuita l'applicazione, la cui catalogazione fra i provvedimenti giurisdizionali trova ragione giuridica proprio nella sua accessività alla "sentenza di condanna" (vedi sempre la citata sentenza Monterisi).
Di qui la necessità della sentenza di condanna (o a essa equiparata), non risultando a ciò sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso, come nel caso di sentenza di estinzione per prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 756 del 2/12/2010, Sicignano, Rv. 249154; Sez. 3, n. 8409 del 28/2/2007, Muggianu, non massimata; Sez. 3, n. 10/2/2006, Cirillo, Rv. 233673). Alla stregua delle considerazioni svolte s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per ciò che concerne l'ordine di demolizione che ai sensi dell'art. 620 lett. I). cod. proc. pen. va eliminato in questa sede.
Tale decisione, tuttavia, non incide sul corrispondente ordine impartito per analoghe ragioni dalla Pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'odine di demolizione, ordine che elimina Così deciso, il 27 aprile 2023 Il Consigliere