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Sentenza — n. 46684/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46684/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46684/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 23 dicembre 2023 il tribunale assolveva Lopedote Federico dai reati ascrittigli, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Bari, ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 131 bis c.p; Sentenza — n. 46684/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Bari, ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo di impugnazione.

Parole chiave

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attenuazione della pena punibilità impunità motivi medici esenzione dalla pena difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore dell'imputato che ha ribadito la correttezza della intervenuta applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis c.p
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale del tribunale di Bari; nel procedimento a carico di Lopedote Federico nato a Monopoli (BA) il 17/06/1967; avverso la sentenza del 23/12/2022 del tribunale di Bari; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello ; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dr. Stefano Tocci che ha chiesto l'annullamento con rinvio; letta la memoria del difensore dell'imputato che ha ribadito la correttezza della intervenuta applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 dicembre 2023 il tribunale assolveva Lopedote Federico dai reati ascrittigli, per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.

2. Avverso tale sentenza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Bari, ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce, il vizio di mancanza di motivazione in ordine all'intervenuta applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis cod. pen. •

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato: il giudice si è limitato a sostenere la particolare tenuità del fatto rinviando alla contestazione e sostenendo che il tenore - non meglio illustrato - della stessa, oltre che delle specifiche norme violate, delineerebbe la sussistenza del requisito della esiguità. Appare evidente l'assenza di ogni illustrazione del ragionamento logico - giuridico seguito nel caso di specie, con conseguente elaborazione di una motivazione apparente, tale essendo il caso - quale quello di specie - in cui il provvedimento giurisdizionale manchi del tutto della parte motivata ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare "iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cfr. Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi Sez. 1, n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995 ) Rv. 202133 - 01).

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio e trasmissione degli atti al tribunale di Bari in altra composizione fisica. Va evidenziato che il predetto tribunale in tale sede non potrà rilevare l'eventuale decorso della prescrizione. Infatti, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016 Rv. 267590 - 01 Mazzoccoli; Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015 Ud. (dep. 22/09/2015 ) Rv. 264796 - 01 Ferraiuolo).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. con rinvio per nuovo giudizio sul punto al tribunale di Bari, in diversa persona fisica. Cos