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Sentenza — n. 46417/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46417/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46417/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 6/2/2023, il Tribunale di Torino assolveva Tindaro Gitto e Stefano Marino dall'imputazione di cui agli artt. 110, 56, 515 cod. pen., perché il fatto non sussiste. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale, pur riconoscendo che l'accertamento nasceva in un'ordinaria attività ispettiva di natura amministrativa, ne avrebbe dichiarato la nullità in quanto - potendosi subito verificare l'esistenza dell'ipotesi di reato poi contestata - gli imputati avrebbero avuto diritto a ricevere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Diversamente, come ben emerge dal verbale ispettivo e dalla stessa sentenza, la polizia municipale avrebbe prima verificato la presenza di alimenti congelati, quindi la carenza informativa della relativa lista, cosicché solo dopo quel momento sarebbe emersa un'ipotesi di notizia di reato. L'eccezione difensiva, inoltre, sarebbe tardiva, in quanto - come da giurisprudenza invero non univoca - avrebbe dovuto esser formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 46417/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; Sez. 4, n. 33795 del 17/5/2019, Venditto, Rv. 276675. Tra le non massimate, Sez. 4, n. 42015 del 29/9/2022, Cavicchioli; Sez. 4, n. 27597 dell'11/5/2022, Galanti).

Parole chiave

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difesa contro le pratiche commerciali illecite indicazioni nutrizionali reticenza dolosa dei difetti contraffazione di merci sicurezza degli alimenti false dichiarazioni

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
pen., sicché, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l'art. 180 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino nel procedimento a carico di Gitto Tindaro, nato ad Ascoli Satriano (Fg) il 30/7/1951 Marino Stefano, nato a Marsala (Tp) il 12/11/1948 avverso la sentenza del 6/2/2023 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore degli imputati, Avv. Vera Perino, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6/2/2023, il Tribunale di Torino assolveva Tindaro Gitto e Stefano Marino dall'imputazione di cui agli artt. 110, 56, 515 cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. Il Tribunale, pur riconoscendo che l'accertamento nasceva in un'ordinaria attività ispettiva di natura amministrativa, ne avrebbe dichiarato la nullità in quanto - potendosi subito verificare l'esistenza dell'ipotesi di reato poi contestata - gli imputati avrebbero avuto diritto a ricevere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Diversamente, come ben emerge dal verbale ispettivo e dalla stessa sentenza, la polizia municipale avrebbe prima verificato la presenza di alimenti congelati, quindi la carenza informativa della relativa lista, cosicché solo dopo quel momento sarebbe emersa un'ipotesi di notizia di reato. L'eccezione difensiva, inoltre, sarebbe tardiva, in quanto - come da giurisprudenza invero non univoca - avrebbe dovuto esser formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con riguardo, innanzitutto, alla tempestività dell'eccezione di nullità/inutilizzabilità del verbale ispettivo del 15/4/2022, deve aderirsi all'indirizzo - ormai del tutto maggioritario e riferibile per analogia anche al caso di specie - secondo cui la violazione dell'obbligo di dare avviso al conducente, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale, deducibile nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., sicché, in caso di procedimento per decreto, il momento ultimo entro il quale la nullità può essere dedotta va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado, e non nella presentazione dell'atto di opposizione al decreto stesso, non contenendo l'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento al decreto penale di condanna e al relativo atto di opposizione (tra le varie, Sez. 4, n. 21552 del 29/4/2021, Garbin, Rv. 281333;

Sez. 4, n. 52085 del 10/12/2019, Soffiato, Rv. 277511; Sez. 4, n. 33795 del 17/5/2019, Venditto, Rv. 276675. Tra le non massimate, Sez. 4, n. 42015 del 29/9/2022, Cavicchioli; Sez. 4, n. 27597 dell'11/5/2022, Galanti).

5. Con riferimento al merito, poi, si osserva che la censura proposta dal Procuratore ricorrente risulta inammissibile, perché involgente un accertamento di merito non consentito a questa Corte. 5.1. Il ricorso, in particolare, lamenta che l'attività amministrativa "pura" (la verifica di alimenti congelati) avrebbe preceduto - pur, forse, coincidendovi parzialmente - quella che avrebbe consentito di riscontrare "elementi circostanziali per figurarsi l'ipotesi di reato" (la verifica del menù, nel quale sarebbe stato assente il riferimento a cibi congelati); non opererebbe, dunque, l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. (che stabilisce che, nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia), ma l'art. 220 delle stesse disposizioni (secondo cui quando, nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti, emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice).

Il Tribunale, per contro, ha rilevato che l'accertamento in oggetto sarebbe stato irripetibile, e che - pur nascendo in ambito amministrativo - avrebbe "fin da subito consentito di verificare l'esistenza di un'ipotesi di reato ex artt. 56-515 c.p. (...). Del resto, gli agenti avevano fin da subito individuato i potenziali responsabili negli odierni imputati, posto che le loro generalità e rispettive qualifiche sono indicate nel citato verbale di ispezione, di tal ché gli stessi dovevano essere considerati "indagati." 5.2. Il Procuratore ricorrente, dunque, ha compiuto - con esito differente rispetto al Tribunale - una verifica di puro merito circa l'attività eseguita dalla Polizia municipale di Torino, che, come tale, non può esser ulteriormente valutata da questa Corte ancora nei termini propri della sola fase di cognizione.

6. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero. Co