Cassation court dismisses appeal claiming double jeopardy against legal representative for VAT fraud against company.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the criminal prosecution violated the principle of ne bis in idem. The appellant argued that prior administrative sanctions against his company constituted a double jeopardy, yet the court found the criminal action targeted the individual legal representative while the administrative penalty applied to the distinct corporate entity. Consequently, the court ruled that the two proceedings did not pursue the same factual subject, rendering the double jeopardy defense legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10-ter d.lgs. n. 74/2000; Protocollo n. 7 CEDU: A violation of the ne bis in idem principle is precluded when an administrative sanction is imposed on a legal entity distinct from the individual subject to subsequent criminal prosecution for the same conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TENI ANTONIO nato a NOVOLI il 02/01/1960 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO; lette le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza del 12 dicembre 2022 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Lecce il 21 febbraio 2020 ad Antonio Teni, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di quattro mesi di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, perché nella sua qualità di legale rappresentante della S.a.s. Marten di Teni Antonio & C., omise di versare, entro il termine previsto, l'imposta sul valore aggiunto per l'anno di imposta 2013 (in Lecce il 27 dicembre 2014).
2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza con unico motivo si deduce la violazione degli art. 649, comma 2, cod. pen. e 4 del prot. 7 Cedu. La Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere sussistente il bis in idem convenzionale, atteso che il procedimento amministrativo si sarebbe concluso, prima dell'esercizio dell'azione penale, con l'adesione del contribuente , il 17 novembre 2015/all'accertamento dell'Agenzia delle Entrate del 14 ottobre 2015, con richiesta di rateizzazione del debito; sarebbe irrilevante il pagamento solo parziale delle rate, perché le sanzioni pecuniarie, pari ad C 17.061, oltre interessi, sarebbero divenute definitive con l'atto di adesione e sarebbero proporzionali.
La Corte di appello non avrebbe dato corretta applicazione ai principi di diritto richiamati nella sentenza, in particolare della decisioneick e B contro Norvegia‘e di quelli della Corte di cassazione a cui si fa riferimento nel ricorso per cassazione; non sarebbe corretto affermare che i due procedimenti perseguano finalità diverse, le sanzioni sarebbero proporzionali e gli elementi probatori sarebbero gli stessi nei due procedimenti. Il complessivo risultato sanzionatorio sarebbe sproporzionato, tenuto conto della sanzione pagata e del valore dei beni confiscati alla società.
Vi sarebbe stata una duplicazione di procedimenti poiché le sanzioni sarebbero state inflitte al ricorrente quale socio accomandatario e illimitatamente responsabile della società.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. È assorbente il profilo per cui l'azione penale è stata esercitata nei confronti del legale rappresentante mentre il procedimento tributario riguarda la società, cioè un soggetto giuridico diverso.Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è preclusa la deducibilità della violazione del divieto di bis in idem in conseguenza della irrogazione di una sanzione formalmente amministrativa, ma della quale venga riconosciuta la natura «sostanzialmente penale» - secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU data dalle decisioni emesse dalla'Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause «Grande Stevens e altri contro Italia» del 4 marzo 2014, e «Nykanen contro Finlandia» del 20 maggio 2014 - quando la prima sanzione sia stata inflitta ad un soggetto giuridico diverso da quello al quale sia stata ascritta, nel successivo procedimento penale, la violazione costituente reato, non potendosi ritenere, in tal caso, che il fatto sia corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale (fattispecie relativa all'irrogazione di una sanzione amministrativo-tributaria nei confronti di due società, delle quali l'imputato del reato ex art. 10 -ter D.Lgs. n. 74 del 2000 era legale rappresentante;
Sez. 3, n. 24309 del 19/01/2017, Bernardoni, Rv. 270515 - 01 Tali principi sono stati ribaditi da Sez. 3, n.30626 del 13/10/2020, Mancini, non massimata, proprio con riferimento al rapporto tra processo penale nei confronti del legale rappresentante e sanzioni amministrative nei confronti di s.a.s.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del