Sentenza — n. 45734/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorse dei Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di Giordano Andrea, nato a Sarno il 01/05/1956 e Giordano Michelangelo, nato a Scafati il 22/10/1987, avverso la sentenza in data 06/12/2022 del Tribunale di Salerno, visti gH atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta da: consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria de: Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Pasouale Firniani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen, art. 162 cod. pen, art. 162-bis cod. pen; Sentenza — n. 45734/2023 — snpen · Corte di Cassazione: li ricorso è fondato. Le violazioni contestate prevedono entrambe la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, per cui, ai fini clell'oblazione, deve applicarsi l'art. 162-bis e non l'art. 162 cod. pen. La giurisprudenza ha chiarito che l'obiazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod. peri., concernente le contravvenzioni puniblii originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla„ dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma.
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la seguente SENTENZA sul ricorse dei Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di Giordano Andrea, nato a Sarno il 01/05/1956 e Giordano Michelangelo, nato a Scafati il 22/10/1987, avverso la sentenza in data 06/12/2022 del Tribunale di Salerno, visti gH atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta da: consigliere Ubalda Macrì; letta la memoria de: Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale, Pasouale Firniani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 dicembre 2022 il Tribunale di Salerno ha dchiarato di non doversi procedere nei confronti di Andrea e Michelangelo Giordane in relazione a: reati degli art. 110 cod. pen. e 1216 cod. nav. (capo 1) e degl; art. 110 cod. per. e 1231 cod. nav. (capo 2) perché i reati erano estinti per ntervenuto pagamento dell'oblazione. 2. 11 Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno contesta tale decisione perché il Giudice non aveva verificato l'eliminazione delle conseguenze dannose e/o pericoose dei reati commessi, requisito indispensabile, unitamente al pagamento dell'obiezione, per ottenere l'estinzione dei reati ai sensi dell'art. 162-bis, terzo comma, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. li ricorso è fondato. Le violazioni contestate prevedono entrambe la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, per cui, ai fini clell'oblazione, deve applicarsi l'art. 162-bis e non l'art. 162 cod. pen. La giurisprudenza ha chiarito che l'obiazione "processuale" prevista dall'art. 162 cod. peri., concernente le contravvenzioni puniblii originariamente con la sola pena dell'ammenda, a differenza di quella facoltativa ex art. 162-bis cod. pen., costituisce un diritto soggettivo dell'imputato, sicché il giudice ha esclusivamente il potere di verificare le condizioni "formali" che ne legittimano l'ammissione ed è obbligato a consentirla„ dichiarando estinto il reato dopo l'avvenuto pagamento della somma.
Al contrario, quella "facoltativa" ex art. 162- bis cod. peri., concernente le contravvenzioni per !e quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, oltre a non essere consentita nei casi previsti dal comma terzo dell'anzidette disposizione, è subordinata all'esercizio favorevole del potere discrezionale del giudice, ii quale può respingerla avuto riguardo alla gravità del fatto (Sez. 4; n. 5811 dei 01/12/2004, dep. 2005, Cascio, Rv. 231204-01). Nello specifico, i! Giudice ha dichiarato l'estinzione dei reati, nonostante non ne fossero state eliminate le conseguenze dannose o pericolose, fatto che avrebbe dovuto accertare anche d'ufficio (Sez. 1, n. 4992 del 20/07/2017, dep. 2018, Salvati, Rv. 272287-01).
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale ricorrente, infatti, gli imputati non disponevano delle attestazioni delle autorità marittime competenti sulle verifiche dei requisiti medesimi, ossia del Registro navale per i requisiti di navigabilità e della Guardia costiera per il rilascio del certificato di sicurezza. Erroneamente, quindi, è stata dichiarata l'estinzione in violazione del terzo comma dell'art. 162-bis cod. pen. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salérnc, in diversa persona fisica, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annuha la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica. Così deciso,