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Ordinanza — n. 45169/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court corrects Cassation judgment sentence length due to clerical error regarding acquitted crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45169/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a clerical error in its own judgment regarding the total sentence length. The appellant argued the court incorrectly increased the penalty for crimes where he had already been acquitted, resulting in an inflated total. The court found a factual discrepancy between the role minutes and the judgment text and ordered the correction of the sentence from nine to eight years and eight months.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; The court may correct material errors in its own judgments or role minutes when such errors lead to a substantive discrepancy in the imposed penalty, even if the error concerns the calculation of sentences for crimes where the defendant was acquitted.

Parole chiave

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clerical error correction material error in judgment sentence length calculation acquitted crimes penalty Cassation self-correction Italian criminal procedure role minutes discrepancy errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 130 cod. proc. pen.
o la seguente ORDINANZA Su ricorso ex art. 130 cod.proc.pen.
art. 130 cod.proc.pen
o la seguente ORDINANZA Su ricorso ex art. 130 cod.proc.pen.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA Su ricorso ex art. 130 cod.proc.pen. proposto da di Sirignano Antonio, nato ad Atripalda il 29/11/1988 nel proc. n. 40502/2022 R.G.N. definito con sentenza n. 11775/2023 depositata in data 21.03.2023; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Attilio Panagrosso, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Sirignano Antonio, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso ex art. 130 cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 11775/2023 pronunciata da questa Corte in data 02/02/2023 2. Il ricorrente espone che la Corte dì Cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza di appello, per intervenuta prescrizione per i reati contestati a Sirignano Antonio ai capi 8-10-13-14-15, erroneamente aumentava di 18 mesi il reato più grave attribuendo 6 mesi di reclusione per i rimanenti reati satelliti contestati ai capi 4, 6 e 17, ritenendolo per errore condannato nei precedenti capi di giudizio anche per il capo 4), mentre, a pag 31 della sentenza di appello, si dava atto della assoluzione del Sirignano per il reato contestati al capo 4) dell'imputazione.

Chiede, pertanto, emendarsi l'errore materiale decurtando i mesi sei di reclusione attribuiti per il reato per il quale il Sìrignano era stato assolto. Il Pg ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; la difesa del Sirignano ha depositato memoria di replica nella quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che, per mero errore materiale nel dispositivo del ruolo di udienza nonchè della sentenza della Corte di Cassazione del 02/02/2023 n. 11775/2023 Racc. Gen., depositata in data 21/03/2023, relativamente al procedimento RGN 40502 del 2022, ric. Manzi ed altri, si disponeva "la pena inflitta a Sirignano Antonio in anni nove di reclusione" in luogo della espressione corretta "la pena inflitta a Sirignano Antonio in anni otto e mesi otto di reclusione"; Rilevato, infatti, che, al Sirignano erano stati contestati nove reati satelliti, che per due di tali reati (capo 11 e capo 4) era intervenuta pronuncia di assoluzione in primo grado(pag 33 della sentenza di appello e pag 125 della sentenza di primo grado) e che per cinque di essi (capi 8-10-13-14-15) la Corte di Cassazione rilevava l'estinzione per intervenuta prescrizione, la pena andava rideterminata in anni otto e mesi otto di reclusione (pb anni 12 di reclusione + 12 mesi di reclusione per i due reati satelliti residui=anni 13 di reclusione -1/3= anni otto e mesi otto di reclusione).

Ritenuto che occorre procedere alla correzione dell'errore materiale nel senso di cui sopra. letto l'art. 130 cod.proc.pen

P.Q.M.

A correzione del relativo errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza nonchè di sentenza della Corte di Cassazione del 02/02/2023 n. 11775/2023 Racc. Gen. relativamente al procedimento RGN 40502 del 2022, ric. Manzi ed altri, ordina chein luogo di "la pena inflitta a Sirignano Antonio in anni nove di reclusione"debba leggersi "la pena inflitta a Sirignano Antonio in anni otto e mesi otto di reclusione". Manda la Cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale