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Sentenza — n. 45168/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 45168/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 45168/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541;

Regesto Legislator

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art 127 cod. proc.pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 150 cod.pen; Sentenza — n. 45168/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Va revocata anche la disposta confisca dell'area in sequestro. Costituisce principio consolidato che non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. (Sez.3, n. 16436 del 21/01/2020, Rv. 279273 - 01; Sez.3, n. 37548 del 27/06/2013, Rv.257687 - 01). Tale principio va ribadito con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il reato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod.pen.

Parole chiave

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revoca dell'esecutore testamentario revoca della moratoria concordataria donazione a causa di morte rinuncia all'eredità revoca dell'annullamento impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art 127 cod. proc.pen
E' stata di conseguenza fissata udienza ex art 127 cod. proc.pen.
art. 130 cod. proc. pen
La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod.
art. 150 cod.pen
Tale principio va ribadito con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il reato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod.pen.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA Sul ricorso di Marras Maria Raimonda, nata a Monteleone il 29/06/1955 in relazione al proc. n. 35122/2022 R.G, instaurato su ricorso proposto da Doneddu Bernardo avverso la sentenza del 26/01/2022 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari e definito all'udienza del 19.01.2023 con sentenza di questa Corte n. n. 4214 del 2023; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha concluso chiedendo che venga revocata la sentenza del 19/01/2023 di questa Corte, con annullamento senza rinvio della sentenza 26/01/2022 della Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari per essere il reato estinto per morte dell'imputato e revoca della confisca.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 4214 del 2023 emessa all'udienza pubblica del 19/01/2023, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Doneddu Bernardo avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari del 26/01/2022 (confermativa della sentenza del 16/12/2019 del Tribunale di Sassari, con la quale il predetto era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 3. d.lgs 152/2006 e condannato alla pena di un anno di arresto ed euro 6.000,00 di ammenda con la confisca dell'area). Con ricorso del 6/6/2023 Marras Maria Raimonda ha esposto di essere erede di Doneddu Bernardo e che lo stesso era deceduto in data 7/8/2022, come da certificato di morte allegato; il decesso dell'imputato, quindi, era avvenuto prima che venisse pronunciata la predetta sentenza del 19.01.2023; ha chiesto, pertanto, la correzione dell'errore di fatto in cui era incorsa questa Corte, con conseguente revoca della predetta sentenza, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 256, comma 3, d.lgs 152/2006.

E' stata di conseguenza fissata udienza ex art 127 cod. proc.pen. per la correzione di errore materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541;

Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636). La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (Sez.5, n.5210 del 13/01/2006, Rv.233636;

Sez.2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372; Sez.3, n. 25995 del 06/03/2019, Rv.276013 - 01; Sez.4, n. 35960 del 17/04/2019, Rv. 276860 - 01).

2. Nella specie, risulta l'avvenuto decesso del Doneddu prima che la sentenza n. 4214/ 2023 di questa Corte venisse deliberata. Il decesso dell'imputato, pertanto, rende inesistente la sentenza in questione, che va revocata, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, che era stata impugnata dal Doneddu, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

3. Va revocata anche la disposta confisca dell'area in sequestro. Costituisce principio consolidato che non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva, in caso di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), né a norma dell'art. 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, né a norma dell'art. 240, comma secondo, cod. pen. (Sez.3, n. 16436 del 21/01/2020, Rv. 279273 - 01; Sez.3, n. 37548 del 27/06/2013, Rv.257687 - 01). Tale principio va ribadito con riferimento alla fattispecie in esame, nella quale il reato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 cod.pen.

P.Q.M.

Revoca la sentenza della Corte di cassazione in data 19/01/2023 nel ricorso RGN 35122/2022 nei confronti di Doneddu Bernardo e annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sez. distaccata di Sassari del 26/01/2022 perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Revoca la confisca dell'area in sequestro e ordina la restituzione della stessa all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai