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Sentenza — n. 44931/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 44931/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 44931/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte di Cassazione l'appello (riqualificato ricorso in cassazione) proposto da Bonanno Fabio avverso il rigetto, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 26 gennaio 2023, della richiesta di revoca o di modifica del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal Questore di Reggio Calabria con il provvedimento del 7 dicembre 2022. L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 44931/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Gli scontri, comunque, non potevano ricondursi all'azione del ricorrente che aggrediva una singola persona, non identificata. Anche i disordini successivi non interessavano il ricorrente. La Federazione Italiana Gioco Calcio con comunicato ufficiale n. 65 del 22 novembre 2022 accoglieva il reclamo della Polisportiva Bavese Onlus, avverso il deliberato del giudice sportivo (che aveva disposto la squalifica di Bonanno fino al 31 dicembre 2002) riducendo la squalifica del ricorrente fino al 5 dicembre 2022. Il Giudice per le indagini preliminari si è limitato ad affermare che permanevano le condizioni che "hanno condotto all'applicazione della misura", senza ulteriore motivazione sulla specifica e dettagliata richiesta di revoca o di modifica delle misure.

Parole chiave

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diritto dello sport imbarcazioni da diporto divieto di condurre calciatore professionista sanzione disciplinare misura di contenzione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BONANNO FABIO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 13/12/1983 avverso l'ordinanza del 27/04/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consighere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG , Gianluigi Pratola: Annullamento con rinvio. DEPOVTATA IN CANCRI -8 NOV 2023 Ihke IL FU 17.1A R10 Ltifiria

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso a questa Corte di Cassazione l'appello (riqualificato ricorso in cassazione) proposto da Bonanno Fabio avverso il rigetto, del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 26 gennaio 2023, della richiesta di revoca o di modifica del provvedimento del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal Questore di Reggio Calabria con il provvedimento del 7 dicembre 2022. L'appello è stato proposto per i seguenti motivi.

2. Il ricorrente è sottoposto al divieto di accesso e all'obbligo di presentazione alla PG in occasione delle manifestazioni sportive della Polisportiva Bavese Onlus, per anni 10. Con istanza del 17 gennaio 23 era stata richiesta la revoca o la modifica del provvedimento, essendo l'atto dispositivo viziato da evidenti lacune e da assenza di idonea motivazione. Il giudice della convalida aveva trascurato elementi che escludevano la diretta responsabilità del ricorrente per gli scontri tra tifosi delle due squadre in gioco. Il ricorrente avrebbe aggredito un soggetto non meglio identificato; gli scontri si concludevano con un accordo e la partita veniva ripresa regolarmente.

Gli scontri, comunque, non potevano ricondursi all'azione del ricorrente che aggrediva una singola persona, non identificata. Anche i disordini successivi non interessavano il ricorrente. La Federazione Italiana Gioco Calcio con comunicato ufficiale n. 65 del 22 novembre 2022 accoglieva il reclamo della Polisportiva Bavese Onlus, avverso il deliberato del giudice sportivo (che aveva disposto la squalifica di Bonanno fino al 31 dicembre 2002) riducendo la squalifica del ricorrente fino al 5 dicembre 2022. Il Giudice per le indagini preliminari si è limitato ad affermare che permanevano le condizioni che "hanno condotto all'applicazione della misura", senza ulteriore motivazione sulla specifica e dettagliata richiesta di revoca o di modifica delle misure.

Il provvedimento genetico del Questore, convalidato dal GIP, richiamava i precedenti penat'e amministrativi del ricorrente (risalenti, di oltre dieci anni), non valutando l'attualità e concretezza del pericolo per il sereno svolgimento delle manifestazioni. La misura è stata disposta nel suo massimo, senza adeguati criteri e senza specifica motivazione. Indeterminati risultano finanche gli obblighi da osservare da parte del ricorrente. Ha chiesto) pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con la revoca del provvedimento del Questore (del 7 dicembre 2022 notificato il 12 dicembre 2022) di applicazione degli obblighi per anni 10, in subordine la modifica della durata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente ha proposto appello che, in quanto impugnazione di merito, non contiene reali motivi di legittimità. Il ricorrente ritiene revocabile il provvedimento del Questore, convalidato dal GIP (e senza altre impugnazioni) in quanto la FIGC avrebbe accolto (in parte) il reclamo della squadra calcio riducendo la sanzione al Bonanno. A tale proposito deve rilevarsi che non può richiedersi la modifica di un provvedimento applicativo degli obblighi di presentazione solo per una diversa e parziale rivalutazione di un organo amministrativo della Giustizia sportiva.

Per l'art. 6, quinto comma, I. 401 del 1989 (vedi anche art. 11, d. Igs. 159 del 2011) "gli obblighi sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità f giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che hanno giustificato l'emissione". Il ricorrente ritiene che il provvedimento amministrativo della giustizia sportiva (FIGC) sia sufficiente per la revoca o la modifica. Così non è in quanto la norma espressamente richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria. In sostanza il ricorrente, che non ha proposto ricorso in cassazione avverso il provvedimento di convalida del provvedimento del Questore, con l'istanza di revoca o di modifica - allegando quale unica novità il citato provvedimento amministrativo della FIGC - rimette in discussione l'ordinanza del GIP di convalida del provvedimento del Questore (del 7 dicembre 2022 notificato il 12 dicembre 2022).

Tutte le argomentazioni del ricorso sono dirette a criticare il percorso motivazionale della convalida (non impugnata con il ricorso in cassazione). Il ricorrente non prospetta, infatti, elementi di novità che avrebbero fatto venire meno o mutare le condizioni di applicazione delle misure disposte dal Questore. All'inammissibilità segue la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e cond