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Ordinanza — n. 43814/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on smuggling conviction, rejecting depenalization claim and generic mitigating circumstances denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43814/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for smuggling 5 kg of TLE. The appellant argued the offense was depenalized for quantities under 10 kg and requested generic mitigating circumstances, but the court found the specific crime remains punishable. The decision relied on established jurisprudence that the depenalization law excludes this specific aggravated offense and affirmed that denying generic mitigation is valid when negative personality elements outweigh positive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8; Art. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: The specific crime of aggravated customs smuggling does not fall under the general depenalization provision, even if the underlying offenses were abolished, and the denial of generic mitigating circumstances is justified by the preponderance of negative personality elements.

Parole chiave

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customs smuggling depenalization law generic mitigating circumstances negative personality recidivism exclusion inadmissible appeal penal code traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
reato e la recidiva integra, in tal caso, un elemento costitutivo della fattispecie, essendo per essa prevista la pena detentiva, cosicché il reato, non rientrando nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non è stato depenalizzato.
Art. 296, comma 2, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
8/2016, essendo stata esclusa in sentenza la contestata recidiva e non essendo nè contestata nè sussistente l'aggravante di cui all'art. 296 del d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez.3, n. 32868 del 06/07/2022
8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez.3, n. 32868 del 06/07/2022, Rv.283645 - 01;
Sez.3, n. 4000 del 05/11/2020
Sez.3, n. 4000 del 05/11/2020,dep.02/02/2021, Rv.281300 - 01).E' stato chiarito che l'articolo 1, comma 2, d.lgs.
Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993
Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009
Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv.
Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014
245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610).
Sez.3, n.28535 del 19/03/2014
Sez.6, n.34364 del 16/06/2010
Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez.
Sez.2, n.3896 del 20/01/2016
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995
Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Ambrosio Ciro, nato a Napoli il 15/07/1956 avverso la senten za del 11/01/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 11/01/2022, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 08/06/2021 dal Tribunale di Napoli, con la quale D'Ambrosio Ciro era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 282 e 291-bis d.P.R. n 43/73- perché, senza autorizzazione e al fine di porlo in vendita, deteneva nel territorio dello Stato 5 Kg di TLE di contrabbando - e, esclusa la contestata recidiva infraquinquennale non in contrabbando, condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 25.000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D'Ambrosio Ciro, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità, argomentando che il ricorrente andava assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto aveva detenuto un quantitativo di TLE inferiore ai 10 Kg; trattavasi, pertanto, di fattispecie rientrante nel novero di quelle depenalizzate ai sensi dell'art. 1 del d.lgs n. 8/2016, essendo stata esclusa in sentenza la contestata recidiva e non essendo nè contestata nè sussistente l'aggravante di cui all'art. 296 del d.P.R. n. 43/73 Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle richieste di esclusione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche; lamenta, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche che la Corte territoriale aveva disatteso la relativa richiesta limitandosi a rappresentare la gravità della condotta, senza considerare tutte le argomentazioni esposte nei motivi di appello.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il delitto di contrabbando doganale aggravato dalla recidiva previsto dall'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, in quanto fattispecie di reato autonomo per cui è prevista la pena detentiva, non rientra nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, pur quando i delitti sui quali è fondata la contestazione della recidiva siano stati oggetto di "abolitio criminis" (Sez.3, n. 32868 del 06/07/2022, Rv.283645 - 01;

Sez.3, n. 4000 del 05/11/2020,dep.02/02/2021, Rv.281300 - 01).E' stato chiarito che l'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 8 del 2016, prevede espressamente una causa di esclusione della depenalizzazione per i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria e chiarisce che, in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato, con la conseguenza che detti reati, essendo puniti anche con pena detentiva, sono sottratti alla disciplina della depenalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, d.lgs. n. 8 del 2016, perché considerati ope legis titoli autonomi di reato.

Ne deriva che, ai fini dell'applicazione della legge n. 8 del 2016, il reato di contrabbando doganale, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva di cui al secondo comma dell'articolo 296 d.P.R. n. 43 del 1973, si atteggia come figura autonoma d. reato e la recidiva integra, in tal caso, un elemento costitutivo della fattispecie, essendo per essa prevista la pena detentiva, cosicché il reato, non rientrando nella previsione generale di depenalizzazione di cui all'art. 1, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non è stato depenalizzato. E sì è chiarito che qualora i reati su cui sia fondato il riconoscimento della recidiva siano successivamente fatti oggetto di "abolitio criminis" la contestazione conserva la sua giustificazione, dovendosi avere riguardo non alla fattispecie base ma alla rilevanza penale della fattispecie aggravata che, proprio perché costituente autonomo titolo di reato, resta insensibile ai fatto che il reato pregiudicante sia stato oggetto di "abolitio criminis", non venendo in rilievo i principi dettati dall'articolo 2 del codice penale.

A conferma di ciò, quanto ai fatti di reato ricondudbili alle ipotesi aggravate, occorre sottolineare come l'esplicita precisazione contenuta nell'art. 1, comma 2, ultima parte, d.lgs. n. 8 del 2016, sia coerente con la disposizione di cui all'art. art. 5 stesso decreto che, nel dettare, proprio in tema di recidiva, una disposizione di coordinamento volta a specificare che «quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato», espressamente conferma l'esclusione dalla depenalizzazione delle fattispecie originariamente configurate quali ipotesi aggravate che contengono ia previsione della pena detentiva.

Ne consegue che l'abolitio críminis è predicabile esclusivamente per le violazioni "per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda" (a rt.1, comma 11 d.lgs. n. 8 dei 2016), ipotesi nella quale non rientra la recidiva nel delitto di contrabbando doganale nella configurazione di cui al secondo comma dell'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973. Nella specie, la Corte di appello, nel disattendere la deduzione difensiva qui riproposta, ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando che il fatto contestato aveva rilevanza penale, in quanto correttamente era stata ritenuta sussistente dal primo giudice la recidiva di cui all'art. 296, comma 2, d.P R. 23 gennaio 1973, n. 43, contestata in fatto, essendo irrilevante l'intervenuta depenalizzazione dei reati per i quali il D'Ambrosio aveva riportato condanna e sulla base dei quali era stata ritenuta la recidiva in questione.

Rispetto a tale adeguato e corretto percorso argomentativo, il ricorrente ripropone le medesime censure disattese dai Giudici di appello, senza neppure confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.

2. Il secondo motivo di ricorso è Manifestamente infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339;

Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610). Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione , individuando, tra gli elementi di cui all'art.133 cod.pen., quelli di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa della personalità dell'imputato (Sez.3, n.28535 del 19/03/2014, Rv.259899;

Sez.6, n.34364 del 16/06/2010, Rv.248244; sez. 2, 11 ottobre 2004, n. 2285, Rv. 230691). L'obbligo della motivazione non è certamente disatteso quando non siano state prese in considerazione tutte le prospettazioni difensive, a condizione però che in una valutazione complessiva il giudice abbia dato la prevalenza a considerazioni dì maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre. E la motivazione, fondata sulle sole ragioni preponderanti della decisione non può, purchè congrua e non contraddittoria, essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato.

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche a cagione dei numerosi precedenti penali, aggiungendo anche non si rinvenivano altri elementi valorizzabili in senso positivo per l'imputato.Ha, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell'imputato, quale emergente dal certificato penale (efr in merito alla sufficienza dei precedenti penati dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alta concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826;

Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La censura afferente alla sussistenza della recidiva riproposta anche nel secondo motivo di ricorso è manifestamente infondata, sulla base delle argomentazioni già esposte al paragrafo che precede.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento