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Sentenza — n. 42504/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against seizure order due to inadmissible new arguments and lack of legal violation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42504/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Levacovich and Stoiko inadmissible, ordering them to pay procedural costs. The appellants argued that the seizure violated procedural rules and that the vehicle's occasional use and third-party lease excluded criminal liability. The court rejected these claims as new arguments not raised during the preliminary review and insufficient to prove a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against seizure orders are inadmissible if they raise new arguments not contested in the preliminary review or fail to demonstrate a radical defect in the reasoning.

Parole chiave

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sequestro preventivo ricorso per cassazione inammissibilità motivi nuovi trasporto rifiuti comodato d'uso contraddittorietà motivazione spese processuali sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Con riguardo al primo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 321 cod. proc. pen.
a) (trasporto di rifiuti non pericolosi), all'art. 321 cod. proc. pen. e 263 ter comma quinto Dlgs.
Art. 263 ter comma quinto Dlgs. 152/2006
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Art. 256 comma 1 d.lgs. 152 del 2006
270627 - 01 Ciccarelli), dall'altra, essa è proposta in maniera inadeguata: va ribadito infatti che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs.
art. 321 cod. proc. pen
a) (trasporto di rifiuti non pericolosi), all'art. 321 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017
Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv.
Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008
269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv.
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999
228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017
su tale principio tra le altre Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud.
Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021
Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016
Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 , Revello, Rv.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Levacovich Maicol nato a Castelfranco Veneto il 14102/1990; Stoiko Angelica nata a Padova il 08/11/1988; avverso la ordinanza del 04/05/2023 del tribunale di Rovigo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr.ssa Costantini; lette le conclusioni del difensore degli imputati Taschin Danillo che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza, il tribunale di Rovigo, adito nell'interesse di Levacovich Maicol e Stoiko Angelica avverso il sequestro di autocarro, trasportante rame, disposto in relazione agli artt. 256 comma primo lett. a) (trasporto di rifiuti non pericolosi), all'art. 321 cod. proc. pen. e 263 ter comma quinto Dlgs. 152/2006, rigettava la richiesta di riesame così avanzata;

2. Avverso la predetta ordinanza Levacovich Maicol e Stoiko Angelica hanno proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando tre motivi di impugnazione.

3. Con riguardo al primo motivo deducono vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. nonché di contraddittorietà della motivazione, rappresentando che il tribunale si sarebbe solo limitato ad accennare alla sussistenza del fumus del reato pur a fronte dell'occasionalità del trasporto, che come tale escluderebbe il reato.

4. Con il secondo motivo deducono il vizio di erronea applicazione della legge in quanto il veicolo sequestrato sarebbe stato dato in comodato alla società pro Service s.c.s. che avrebbe trascritto il possesso del libretto di circolazione, e non risulterebbe che il mezzo usato abbia agevolato la commissione di reati posta la già citata occasionalità del trasporto. Si aggiunge che per il sequestro finalizzato alla confisca sarebbe necessario un vincolo strutturale tra quanto sequestrato ed il reato, insussistente nel caso in esame.

5. Con il terzo motivo hanno rappresentato il vizio di omessa motivazione circa la disposta confisca di un bene fornito in comodato ad un soggetto terzo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo è manifestamente infondato. E' inammissibile innanzitutto la deduzione, peraltro solo asserita nella rubrica del motivo e non spiegata, circa la ritenuta contraddittorietà della motivazione, posto che, come noto, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr.

Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Così da escludersi, nell'ambito in questione, la rilevanza del vizio di contraddittorietà. Quanto alla rappresentata violazione di legge, essa si regge su una deduzione critica assolutamente insufficiente, siccome generica e aspecifica, atteso che il ricorrente si è limitato a rappresentare una inadeguata affermazione della sussistenza del fumus del reato, senza sviluppare riguardo alla motivazione che così sarebbe stata elaborata dai giudici alcuna spiegazione illustrativa di una tale affermazione critica.

Sebbene, come pure noto, il requisito della specificità dei motivi del ricorso per Cassazione implichi non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3 - n. 12727 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275841 - 01;

Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Quanto all'unica tesi specifica elaborata, quale quella per cui vi sarebbe l'occasionalità del trasporto, tale da escludere di per sé il reato, si tratta di affermazione da una parte nuova e quindi inammissibile (atteso che non si cita tale critica nel riepilogo dei motivi di riesame contenuto nella ordinanza impugnata, senza che tale aspetto sia stato in alcun modo contestato (cfr. su tale principio tra le altre Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (dep. 28/06/2017 ) Rv. 270627 - 01 Ciccarelli), dall'altra, essa è proposta in maniera inadeguata: va ribadito infatti che il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, n. 152, integra un illecito istantaneo, per cui è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma (tra cui, per quanto qui di interesse, il trasporto), purché costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale (Sez. 3 - , n. 4770 del 26/01/2021 Rv. 280375 - 01;

Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 , Revello, Rv. 266305); circostanza, quest'ultima, che evidentemente, mirando ad escludere la fattispecie penale, deve essere dimostrata a cura dell'interessato. Nel caso in esame i ricorrenti si sono limitati solo ad affermare che si tratterebbe di un'unica volta: affermazione di per sé non dimostrativa del profilo dell'"occasionalità", proprio perché, come detto, il reato è istantaneo e può realizzarsi anche una sola volta. 2.Anche il secondo motivo è inammissibile, posto che il rappresentato comodato non esclude di per sé la condotta illecita di trasporto né si spiega perchè dovrebbe comportare tale effetto, laddove, per vero, portata alle estreme conseguenze tale considerazione, i ricorrenti risulterebbero come tali terzi e quindi non legittimati a rivendicare la revoca del sequestro, se non rappresentando adeguatamente il loro ruolo di terzo interessato di buona fede, che non emerge nel caso in esame né appare mai dedotto.

Quanto alla evidenziazione dell'assenza di un rapporto strutturale tra il reato e la res si tratta anche in tal caso di censura nuova, non dedotta in sede di riesame, e quindi inammissibile.3.Quanto al terzo motivo, inammissibile, è sufficiente richiamare quanto sopra osservato circa l'insufficienza argomentativa, di per sé e per come posta, del tema dell'intervenuto comodato, oltre che la novità anche in tal caso di ogni questione circa l'operatività della confisca.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d