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Sentenza — n. 42258/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error regarding evidence interpretation and premeditation aggravation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 42258/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared Giovanni Lo Duca's extraordinary appeal inadmissible under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the Court of Cassation committed a factual error by misinterpreting witness statements and failing to evaluate the aggravating circumstance of premeditation. The court ruled that the alleged issues constituted errors of judgment and legal evaluation rather than mere perceptual mistakes or factual slips. Consequently, the appeal was rejected as it merely reiterated arguments already dismissed in the prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure applies only to factual errors of perception caused by judicial slips, excluding errors of legal evaluation or judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error of perception error of judgment Article 625-bis Code of Criminal Procedure premature aggravation inadmissibility declaration sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.
Lo Duca Giovanni, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.
va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen.
art. 625-bis cod.proc.pen
Lo Duca Giovanni, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen.
art. 625 cod.proc.pen
La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen.
art. 130 cod.proc.pen
va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013
Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002
Sez. 6 n.12893 del 20/03/2003
221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv.
Sez.2, n.45654 del 24/09/2003
224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.U, n.37505 del 14/07/2011
224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.6, n.35239 del 21/05/2013
224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.U,n.18651 del 26/03/2015
224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Sez.5, n.37725 del 05/04/2005
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Lo Duca Giovanni, nato a Messina il 23/07/1970 avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Lo Duca Giovanni, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 634/2022 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 27/04/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza n. 126/2019 della Corte di appello di Messina.

2. Il ricorrente articola con i motivi di ricorso due doglianze. Espone che la Corte di Cassazione, nel disattendere il primo motivo ricorso proposto, aveva ritenuto che la doglianza fosse la mera reiterazione della impugnazione di merito, cui aveva già risposto la sentenza impugnata alle pp.185- 185, spiegando che le fonti dichiarative avevano appreso i fatti direttamente dalla vittima o dall'imputato ed escludendo che potessero essersi messi d'accordo; trattavasi di errore di fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione atteso che il ragionamento esternato non teneva conto della circostanza che gli elementi fattuali enucleabili dai contributi dichiarativi offerti dai singoli propalanti erano inconciliabili gli uni con gli altri e si poneva in contrasto con la ricostruzione del fatto offerta dalla teste oculare escussa; la mancata esatta percezione dei dati fattuali offerti dalle fonti dichiarative integrava errore emendabile con il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod.proc.pen Ulteriore errore di fatto si era determinato nella parte della motivazione con cui la Corte di cassazione aveva disatteso la questione posta alle pp. 9-10 del ricorso con il terzo motivo in relazione all'insussistenza della contestata aggravante della premeditazione (mancata valutazione della causale e del momento di insorgenza della determinazione omicidiaria); nessuna delle fonti dichiarative, così come nessuna emergenza intercettativa aveva offerto la possibilità di individuare la sussistenza degli elementi strutturali dell'aggravante ad effetto speciale della premeditazione; l'adesione acritica al percorso argomentativo esternato dalla Corte di merito identificava una fuorviata rappresentazione percettiva in cui era incorsa la Corte di legittimità.

Chiede, pertanto, annullarsi l'impugnata sentenza adottando ogni conseguenziale determinazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va dato atto della tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 625 bis, comma 2, cod.proc.pen.2. Va, poi, ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto. La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.

L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).3.

Tanto premesso, le doglianze mosse dal ricorrente costituiscono, in sostanza, la mera riproposizione degli stessi motivi di ricorso, motivatamente disattesi dalla Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata. Essi, quindi, rappresentano un errore di giudizio, che, come tale, involgerebbe l'aspetto valutativo della decisione e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto. Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod.proc.pen.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somm