Italian Supreme Court dismisses extraordinary appeal claiming factual error as it constitutes a judicial evaluation error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court committed a factual error. The appellant argued the court misinterpreted evidence and violated the principle of double jeopardy, but the court determined these were merely errors of judicial evaluation rather than perceptual mistakes. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The extraordinary appeal under Art. 625-bis c.p.p. admits only perceptual errors or mere mistakes by the Supreme Court, excluding errors of judicial evaluation or interpretation of facts and law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Trovato Franco, nato a Messina il 26/08/1971 avverso la sentenza del 27/04/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. Salvatore Silvestro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Trovato Franco, per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 634/2022 emessa dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 27/04/2022, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto nell'interesse del predetto avverso la sentenza n. 126/2019 della Corte di appello di Messina.
2. Il ricorrente articola con i motivi di ricorso tre doglianze. Espone che la Corte di Cassazione, nel disattendere il primo motivo di ricorso che poneva la questione del ritenuto canale di rifornimento calabrese dell'organismo associativo; trattavasi di un errore di valutazione del fatto in cui era incorsa la Corte di cassazione, atteso che esso afferiva alle modalità di utilizzazione delle trascrizioni delle intercettazioni disposte in altro procedimento e non dell'utilizzabilità dei risultati della relativa attività di intercettazione. Ulteriore errore di fatto si era determinato nella parte della motivazione con cui la Corte di cassazione aveva disatteso la questione posta con il secondo motivo in relazione alla dedotta violazione del divieto del bis in idem determinato dalla sentenza n. 434/06 emessa il 23.10.2006 dal Gup del Tribunale di Messina, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Messina con la sentenza n. 19/08 del 14.01.2008; trattavasi di errore di percezione in quanto con motivazione apparente la Corte di cassazione aveva ritenuto la prospettazione difensiva 61, meramente reiterativa dell'assunto adeguatamente confutato dalla Corte di appello.
Infine, ulteriore errore di fatto si era verificato nella mancata lettura del contenuto grafico testuale del sesto motivo di ricorso, disatteso dalla Corte di cassazione sul presupposto che "non spiega per quale ragione sarebbe erronea la valutazione giudiziale impugnata"; con il predetto motivo di lamentava che la Corte territoriale aveva ritenuto "motu proprio" e, quindi, in maniera illegittima, di escludere la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di imputazione e quelli accertati con la sentenza emessa nel procedimento cd.
Operazione Segugio. Chiede, pertanto, annullarsi l'impugnata sentenza adottando ogni conseguenziale determinazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare va dato atto della tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 625 bis, comma 2, cod.proc.pen.2. Va, poi, ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto. La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.
L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.
Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).3.
Tanto premesso, le doglianze mosse dal ricorrente costituiscono, in sostanza, la mera riproposizione degli stessi motivi di ricorso, motivatamente disattesi dalla Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata. Essi, quindi, rappresentano un errore di giudizio, che, come tale, involgerebbe l'aspetto valutativo della decisione e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto. Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen.
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so