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Sentenza — n. 41871/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 41871/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 41871/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 25 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato Brunetto Salvatore, Brunetto Andrea e Brunetto Natale alla pena di mesi 8 di reclusione, e alle pene accessorie, relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000, perché, Damaschin Marius Ionut in veste di amministratore unico della "Aurora s.r.l." dal 20 settembre 2011 ad oggi, società di diritto rumeno a far data dal 26 settembre 2011 e Salvatore Brunetto, Natale Brunetto e Andrea Brunetto soci e co- amministratori della suddetta società dalla costituzione e sino al 20 settembre 2011, pur essendo obbligati, omettevano la presentazione della dichiarazione annuale IVA, in relazione all'anno di imposta 2010, così da evitare VIVA per un importo di euro 170.454,00. Accertato il 30 settembre 2011 data di presentazione della dichiarazione IVA.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 20 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen, art. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 41871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza è nulla anche in quanto manca qualsiasi calcolo e motivazione del trattamento sanzionatorio (violazione dell'art.125 del cod. proc. pen.). Nella sentenza di primo grado si determina solo la pena senza alcuna motivazione del trattamento sanzionatorio. 2.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva fatture fittizie veridicità della ditta società fittizia comunicazione fiscale trasmissione per incompetenza

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen.
art. 20 cod. proc. pen
Violazione di legge (art. 20 cod. proc. pen.); carenza di giurisdizione del giudice italiano.
art. 180 cod. proc. pen
art. 521 cod. proc. pen
Nessuna violazione del principio della correlazione della contestazione con la sentenza di condanna risulta violato (art. 521 cod. proc. pen.) in quanto l'imputato è stato condannato per i fatti a lui contestati nell'imputazione (omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2010).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BRUNETTO SALVATORE nato a ROSSANO il 02/01/1966 BRUNETTO NATALE nato a ROSSANO il 28/06/1964 BRUNETTO ANDREA nato a ROSSANO il 15/05/1953 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Lette le conclusioni dell'Avv.Francesco Bianco che chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza del 25 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari che aveva condannato Brunetto Salvatore, Brunetto Andrea e Brunetto Natale alla pena di mesi 8 di reclusione, e alle pene accessorie, relativamente al reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000, perché, Damaschin Marius Ionut in veste di amministratore unico della "Aurora s.r.l." dal 20 settembre 2011 ad oggi, società di diritto rumeno a far data dal 26 settembre 2011 e Salvatore Brunetto, Natale Brunetto e Andrea Brunetto soci e co- amministratori della suddetta società dalla costituzione e sino al 20 settembre 2011, pur essendo obbligati, omettevano la presentazione della dichiarazione annuale IVA, in relazione all'anno di imposta 2010, così da evitare VIVA per un importo di euro 170.454,00. Accertato il 30 settembre 2011 data di presentazione della dichiarazione IVA.

2. I tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, commal, disp. att., c.p.p. 2.

1. Brunetto Salvatore. Violazione di legge (art. 192, 494 cod. proc. pen. e 5 d. Igs. 74 del 2000); mancanza e manifesta illogicità della motivazione, relativamente all'accertamento di responsabilità. Il processo era celebrato in maniera cartolare e questo ha inciso sulla possibilità dell'imputato di partecipare al processo e rendere dichiarazioni spontanee a sua difesa. 2.

2. All'udienza del 25 ottobre il processo è stato trattato in maniera cartolare nonostante la Corte di appello di Catanzaro avesse emanato il provvedimento di revoca delle trattazioni scritte. 2.

3. La condanna dell'imputato si fonda su un'errata valutazione degli indizi; per il reato contestato doveva essere accertato al di là di ogni ragionevole dubbio il dolo specifico di evasione. Salvatore Brunetto non ha mai ricoperto cariche sociali nella società Aurora s.r.l. La vendita della ditta Brunetto s.r.l. è stata effettuata davanti ad un Notaio, in maniera trasparente, e dal momento della cessione il ricorrente non ha mai svolto alcuna attività per la nuova società. L'acquirente, Damaschin, era un soggetto da tempo residente in Italia. Nessun passaggio di denaro è emerso nel processo tra Damaschin e il ricorrente. 2.

4. Non sono emersi contratti a firma del ricorrente, né risultano sequestri di altri documenti. Non sono stati escussi i fornitori della società, per accertare con chi avevano avuto i rapporti commerciali. Nessuna indagine è stata svolta all'estero presso la sede della società Aurora s.r.l. La figura del co-amministratore risulta estranea all'ordinamento italiano. 2.

5. Il decreto di citazione a giudizio non informava l'imputato della possibilità di chiedere la messa alla prova, prevista per legge. Conseguentemente la sentenza di primo grado è da ritenersi nulla. 2.

6. Il processo era iniziato presso il Tribunale di Rossano ed è proseguito nella sede di Castrovillari (per soppressione del Tribunale di Rossano), senza nessun avviso all'imputato. 2.

7. La condanna è stata disposta senza la gravità e concordanza degli indizi. Quelle dei giudici di merito sono delle mere congetture e le scarne risultanze probatorie risultano insufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. 2.

8. L'imputato è stato condannato per fatti diversi da quelli contestati nell'imputazione. La sentenza di condanna fa riferimento a utenze telefoniche e a prestanomi, ma l'imputato non risulta mai ky4,,, 004 processato per truffa o per vendita fittizia di quote sociali della società. Tutta la documentazione della società è stata consegnata all'acquirente, Damaschin, alla presenza del Notaio. Il nuovo amministratore era il solo obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, omessa. 2.

9. La stessa Guardia di Finanza ha basato le sue valutazioni su una comunicazione dei dati dell'IVA, che non ha alcun valore di certificazione, ma un valore puramente statistico. Nel corso dell'intera vita (oltre 25 anni di attività) della Brunello s.r.l. nessun reato fiscale risulta commesso. Solo dalla dichiarazione IVA potrebbe determinarsi l'imposta evasa. Dal documento considerato dai giudici di merito ((dichiarazione dati dell'IVA) emerge un credito di 30.000,00 euro che esclude il superamento della soglia di punibilità del reato in contestazione. 2.

10. All'imputato sono stati sequestrati beni di sua proprietà del 1982, prima del commesso reato; a fronte di una presunta evasione per soli euro 170.000,00 il compendio sequestrato risulta di 1.000.000,00 di euro (su alcuni beni esisteva l'ipoteca della Banca, e non avrebbero potuto sequestrarsi). Il sequestro e la confisca dovevano essere limitati alla particella di terreno n. 564, intestata a tutti i soci della società, del valore di circa 400.000,00 euro. 2.

11. La sentenza è nulla anche in quanto manca qualsiasi calcolo e motivazione del trattamento sanzionatorio (violazione dell'art.125 del cod. proc. pen.). Nella sentenza di primo grado si determina solo la pena senza alcuna motivazione del trattamento sanzionatorio. 2.

12. Il reato è, comunque, prescritto per decorso del termine massimo di prescrizione.

3. Brunetto Natale. 3.

1. Violazione di legge (art. 129 cod. proc. pen. e 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione del reato. Il reato risulta commesso il 30 settembre 2011, data di presentazione della dichiarazione IVA, e risultava prescritto alla data della decisione della Corte di appello, pur considerando l'aumento dei termini di prescrizione ex art. 17, comma 1 bis. D. Igs. 74 del 2000. 3.

2. Violazione di legge (art. 173, 178 cod. proc. pen. e 23, comma 2, d. I. 149 del 2000. Non risultano comunicate alla difesa le conclusioni della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro; con P.E.C. si richiedeva un rinvio dell'udienza per l'omessa comunicazione delle conclusioni del P.M., ma l'istanza non era accolta. Le conclusioni della Procura erano acquisite dalla Corte di appello il 14 ottobre 2021, ma non sono state mai comunicate alla difesa. Inoltre, il decreto di citazione a giudizio, nei confronti di Natale Brunetto era stato rinotificato tramite la P.G. (come da provvedimenti delle udienze del 14 novembre 2019 e 27 settembre 2019). La citazione è stata notificata mediante consegna direttamente all'imputato, ma la stessa era riferita ad un diverso nominativo (Brunetto Salvatore). Si eccepisce solo ora tale nullità in quanto è la prima occasione. 3.

3. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull'accertamento di responsabilità. La condanna dell'imputato è stata pronunciata in difetto di prove della responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Risultano insufficienti le scarne dichiarazioni testimoniali di Turtora, della Guardia di Finanza. Le sentenze di merito utilizzano per la condanna le presunzioni tributarie, senza autonomamente accertare la sussistenza del reato oggettivamente e soggettivamente. La semplice conservazione della e-mail, della vecchia società Brunetto s.r.I., da parte della nuova società Aurora s.r.l. è stata ritenuta prova sufficiente della sussistenza di un collegamento e di una frode al fisco, con l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA anche da parte del ricorrente che al 30 settembre non era amministratore della società. Manca la prova di una sede effettiva della società in Italia e del compimento di atti concreti da parte dell'imputato nell'amministrazione della società.

4. Brunetto Andrea. 4.

1. Violazione di legge (art. 20 cod. proc. pen.); carenza di giurisdizione del giudice italiano. La società "Aurora s.r.l." deriva dal cambio di denominazione e di assetto societario della "Brunetto s.r.l.", a far data dal 14 luglio 2011, con trasferimento delle quote sociali a Damaschin Marius Ionut (nuovo amministratore della "Aurora s.r.l."). La sede sociale della nuova società, dal 20 settembre 2011, è stata trasferita in Romania; la società, quindi, è un soggetto di diritto rumeno, non italiano. Per la Corte di appello il trasferimento della sede in Romania risulterebbe fittizio, e il nuovo amministratore risulterebbe solo un prestanome.

L'attività della società sarebbe, comunque, rimasta in Italia. Per tale affermazione la sentenza impugnata ha utilizzato quali indizi un numero di telefono e un indirizzo e-mail che sarebbero rimasti identici per la nuova società. La Corte di appello ha ritenuto tardiva l'eccezione del ricorrente di carenza della giurisdizione del giudice italiano, ,e sbrigativamente ha rilevato la sede di fatto della società in Italia. La verifica della giurisdizione dovrebbe essere compiuta anche d'ufficio (art. 20, primo comma, cod. proc. pen.). L'imputato ha prontamente dedotto la carenza di giurisdizione con puntuale richiamo agli elementi di fatto (il trasferimento in Romania della sede e la nazionalità dell'amministratore); la Corte di appello avrebbe dovuto accertare la stabile e definitiva collocazione della nuova società in Romania e pronunciare in conseguenza per la carenza di giurisdizione del giudice italiano. 4.

2. Violazione di legge (art. 8, comma 1, d.P.R. n. 322 del 1998). La dichiarazione IVA andava presentata entro il 30 settembre 2011, ma in data 14 settembre 2011 i soci della Brunetto s.r.l. cedevano l'intero capitale, con atto notarile, al cittadino rumeno Damaschin, che diventava l'amministratore unico della società, dal 26 settembre 2011. La società "Aurora s.r.l." al momento della dichiarazione IVA - 30 settembre 2011 - era soggetto di diritto estero, e non aveva alcun obbligo di dichiarazione IVA in Italia. Per la tesi dell'esterovestizione della società dovrebbe essere provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza di interessi in Italia (l'oggetto principale dei suoi affari o la sede sociale); prova che non sussiste. 4.

3. Violazione di legge (art. 5, d. Igs. 74 del 2000); assoluta mancanza di motivazione sulla eccepita assenza in capo al ricorrente della qualifica di amministratore della società tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA e al superamento della soglia di punibilità. Solo con presunzioni tributarie e con le prospettazioni del teste M.Ilo Turtora Massimo la sentenza impugnata ritiene provata la penale responsabilità del ricorrente. In materia penale l'ipotesi di esterovestizione richiede la prova della residenza in Italia della società formalmente trasferita all'estero o, in alternativa, che esista in Italia una stabile organizzazione. Non può trovare applicazione sul punto nessuna presunzione. Anche relativamente al superamento della soglia di punibilità la motivazione della sentenza è carente. In materia VIVA a credito risulta sempre detraibile, anche senza la presentazione della dichiarazione IVA (Cassazione S.U. n. 17757/2016). Invece la sentenza impugnata afferma il contrario e si richiama a presunzioni non utilizzabili nel processo penale. 4.

4. Assoluta mancanza di motivazione e violazione di legge (art. 27 costituzione), in relazione all'assoluta estraneità ai fatti del ricorrente. La Corte di appello non avrebbe dovuto ritenere tutti gli imputati responsabili del reato di omessa dichiarazione IVA, irrogando, peraltro, la stessa pena, ma avrebbe dovuto, invece, individuare chi era tenuto alla presentazione della dichiarazione. Il ricorrente mai ha rivestito la carica di amministratore o di rappresentante legale; cariche ricoperte da Brunetto Natale, fino al 27 dicembre 2009, da Brunetto Salvatore, fino al 29 luglio 2011 e da Damaschin dal 29 luglio 2011 in poi. Anche il M.Ilo Turtora aveva riferito di questa situazione delle cariche nella società. Solo il rappresentante legale è tenuto a presentare la dichiarazione IVA. 4.

5. Assoluta mancanza della motivazione sull'accertamento di responsabilità, per insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. La soglia di punibilità è un elemento costitutivo del reato (vedi S.U. n. 35 del 2001) e il superamento della soglia deve essere previsto e voluto dall'imputato. Il ricorrente mai si è rappresentato l'evento e in particolare il superamento della soglia di punibilità, in quanto non aveva cariche sociali. Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 4.

6. La Procura generale della Corte di Cassazione, sostituto procuratore generale Luigi Giordano ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 4.

7. Brunetto Natale ha depositato memoria difensiva nella quale si richiama ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento, in via principale per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso di Brunetto Natale deve accogliersi e la sentenza deve annullarsi senza rinvio, per essere il reato a lui contestato estinto per intervenuta prescrizione. Il secondo motivo di ricorso di Brunetto Natale non può ritenersi manifestamente infondato in quanto sul punto ,24444 dell'omessa comunicazione delle conclusioni scritte della Procura generale presso la Corte di appello sussiste un contrasto di giurisprudenza ("Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa comunicazione al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile con ricorso per cassazione, ex art. 180 cod. proc. pen., anche dal difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire, trattandosi di nullità al cui verificarsi la parte non ha assistito, non soggetta ai limiti temporali di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen" Sez. 5 - , Sentenza n. 34790 del 16/09/2022 Ud. (dep. 20/09/2022 ) Rv. 283901 - 01; in senso difforme vedi Sez. 6 - , Sentenza n. 10216 del 03/03/2022 Ud. (dep. 23/03/2022 ) Rv. 283048 - 02: "In tema di disciplina emergenziale da COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, svolto ai sensi dell'art. 23-bis comma 2 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. che attiene all'assistenza dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo. (In motivazione, la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione proposta con il ricorso per cassazione laddove il difensore abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello").

Conseguentemente, alla data odierna, valutata anche la modifica con aumento dei termini di prescrizione ex art. 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000, il reato risulta prescritto (reato commesso il 30 settembre 2013.

4. I ricorsi di Brunetto Salvatore e Brunetto Andrea risultano inammissibili in quanto generici ed in fatto, richiedono alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 4.

1. In considerazione dell'inammissibilità dei ricorsi il reato non risulta prescritto. L'aumento dei termini di prescrizione di cui all'art. 17, comma 1 bis, d. Igs. 74 del 2000 comporta una prescrizione di anni 10, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione di 164 giorni. La norma è entrata in vigore il 17 settembre 2011 e, pertanto, si applica al reato in accertamento. Il reato, infatti, risulta commesso il 30 settembre 2011, termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta del 2010. L'inammissibilità del riscorso esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.

L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

5. La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, ha accertato che la società è stata operativa in Italia e, conseguentemente, infondata risulta l'eccezione di difetto di giurisdizione. Inoltre, la sede in Romania è stata ritenuta, con accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivato, solo fittizia e che l'attività della società continuava in capo ai Brunetto in Italia. Il trasferimento della sede legale all'estero è stata una evidente manovra diretta a sollevare i Brunetto dagli obblighi di legge.

Anche dopo lo spostamento di sede in Romania (peraltro, solo il 26 settembre 2011) la società Aurora s.r.l. conservava la e-mail e la PEC della Brunetto s.r.l. come da visura alla Camera di Commercio, con la conseguenza logica della riferibilità della società ai fratelli Brunetto, che continuavano nella sua gestione, quantomeno fino al 29 luglio 2011. I ricorsi sul punto sono in fatto e reiterativi degli appelli, senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

6. Infondato è anche il motivo sulla violazione della regola della condanna solo al di là di ogni ragionevole dubbio, in quanto, come visto, la ricostruzione del reddito e dell'imposta evasa, da parte dell'Agenzia delle entrate, e nel processo penale, non ha trovato elementi contrari, né prospettati e neanche allegati dai ricorrenti, in sede di merito e nel ricorso per cassazione. Infatti, il reddito è stato accertato in relazione alla comunicazione di cui all'art. 8 bis del d.P.R. 322 del 1998 effettuata dalla stessa società Brunetto in data 23 febbraio 2011.

7. La decisione impugnata, unitamente alla sentenza di primo grado, rileva, con accertamenti di fatto adeguatamente motivati e, quindi, insindacabili in sede di legittimità come entrambi i ricorrenti amministravano la società "in posizione di parità per la loro qualità di amministratori".

8. Manifestamente infondato anche il motivo proposto da Brunetto Salvatore sul trattamento sanzionatorio. La pena irrogata è al di sotto della media edittale e conseguentemente non risulta necessaria una specifica motivazione, considerato anche che nell'appello non c'erano critiche specifiche al trattamento sanzionatorio («In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401).

9. Generici e manifestamente infondati i motivi processuali proposti da Brunetto Salvatore (ai punti 2.5, 2.6. e 2.8). Gli stessi sono in palese contrasto con la normativa e la giurisprudenza consolidata. Nessuna nullità del decreto di citazione sussiste per l'omesso avviso della possibilità di richiedere la messa alla prova ("È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 552, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità del decreto di citazione a giudizio, che sia dato avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, non essendo tale disposizione funzionale all'esercizio del diritto di difesa o all'attuazione del principio del giusto processo né sussistendo una diversità di disciplina manifestamente irragionevole rispetto a situazioni analoghe ed, in particolare, agli altri avvisi previsti dalla medesima norma" Sez. 3 - , Sentenza n. 35995 del 23/10/2020 Ud. (dep. 16/12/2020 ) Rv. 280775 - 01).

Per la soppressione del Tribunale di Rossano e il prosieguo del processo a Castrovillari nessun avviso era dovuto all'imputato ("Non è necessario che sia comunicato personalmente all'imputato dichiarato contumace (nè a quello oggi dichiarato assente) l'avviso del trasferimento del luogo di celebrazione del processo dalla "sede distaccata" soppressa ad altra sede distaccata, essendo egli rappresentato dal difensore ed essendo previsto solo in specifiche ipotesi che egli debba essere avvisato personalmente di un fatto processuale" Sez. 6, Sentenza n. 33261 del 03/06/2016 Ud. (dep. 29/07/2016) Rv. 267669 - 01).

Nessuna violazione del principio della correlazione della contestazione con la sentenza di condanna risulta violato (art. 521 cod. proc. pen.) in quanto l'imputato è stato condannato per i fatti a lui contestati nell'imputazione (omessa dichiarazione per l'anno di imposta 2010). Le prove utilizzate per l'affermazione della responsabilità, oggettiva e soggettiva, non possono ritenersi una violazione dell'art.521 cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen., per ciascun imputato.

P.Q.M.