Italian Supreme Court dismisses request to correct procedural costs allocation due to prior private agreement on compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court refused a request by the trial court to correct a procedural error regarding the allocation of litigation costs. Although the trial court argued that Article 340 of the Code of Criminal Procedure mandates the querelant bear all expenses, the Supreme Court found a valid private agreement between the parties explicitly stipulating cost compensation. Consequently, the court ruled that the statutory default rule was superseded by the parties' specific contractual arrangement, leaving no grounds to alter the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 340, comma 4, cod. proc. pen.; When parties to a criminal proceeding involving remission of complaint have privately agreed to compensate litigation costs, such agreement prevails over the statutory default rule allocating expenses to the querelant, rendering a request to correct the judgment based on the statutory text without effect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA nel procedimento nei confronti di Meconi Maddalena, nata a Civitanova Marche il 7/5/1947 definito con sentenza di questa Corte pronunciata in data 29/9/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29/9/2022, questa Corte Suprema ha annullato senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 7/2/2022 nei confronti di Maddalena Meconi, per essere il reato estinto per remissione di querela, disponendo la compensazione delle spese.
2. Il Tribunale di Macerata chiede la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo e nella motivazione della sentenza di legittimità, rilevando che l'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. non prevede tale compensazione; chiede, pertanto, che le spese processuali siano poste a carico del querelato.
3. Il Collegio ritiene che non vi sia luogo a provvedere.
4. L'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., in tema di remissione di querela, stabilisce che le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto. Ebbene, proprio questa ipotesi, di fatto, è stata riscontrata nel caso di specie, nel quale le parti - con scrittura privata del 10/5/2022, presupposto della remissione di querela del 23/5/2022, e dunque in essa implicitamente richiamata - avevano convenuto proprio la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023 Il