Cassation court annuls first-instance conviction for illegal sentencing below statutory minimum under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore generale successfully appealed an unappealable conviction sentence, arguing the penalty was below the statutory minimum applicable at the time of the offense. The court found the lower sentence legally flawed due to a legislative change increasing the minimum penalty range. Consequently, the conviction was annulled regarding the penalty determination, with the case remanded for a new trial on sentencing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 593, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 608, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 623, cod. proc. pen.: The public prosecutor is fully entitled to appeal unappealable conviction sentences and obtain cassation review when the imposed penalty falls below the statutory minimum established by law at the time of the facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nei confronti di Faranda Claudio, nato a Catania il 28/12/1996 avverso la sentenza del 19/09/2022 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/09/2022, il Tribunale di Catania dichiarava Faranda Claudio responsabile del reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis I n. 401/1989 e lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania, articolando un unico motivo, con il quale deduce erronea applicazione dell'4, commi 1 e 4 bis I n. 401/1989, esponendo che il Tribunale di Catania aveva applicato una pena illegale perché inferiore al limite minimo vigente all'epoca dei fatti (3.7.2019); la pena originaria "della reclusione da sei mesi a tre anni", infatti, è stata modificata in quella della "reclusione da tre a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro dal d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26, entrato in vigore il 30.03.2019. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In premessa, deve osservarsi che la sentenza oggetto di ricorso è una sentenza di condanna inappellabile per il pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 1, cod.proc.pen. Secondo la citata previsione, il pubblico ministero può appellare una sentenza di condanna in primo grado — salvo che la stessa sia pronunciata all'esito di giudizio abbreviato o in applicazione di pena richiesta dall'imputato sulla quale il pubblico ministero abbia dissentito, ovvero delle disposizioni della sentenza in materia di misure di sicurezza — solo quando essa modifichi il titolo del reato, escluda la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o disponga una pena di specie diversa da quella prevista per il reato contestato; casi nessuno dei quali ricorre nella specie.
Il ricorrente riceve, quindi, la sua diretta legittimazione a proporre il ricorso per cassazione dall'art. 608, comma 1, cod. proc. pen. Detta norma, infatti, attribuisce testualmente e inequivocabilmente al Procuratore generale la facoltà di proporre tale ricorso avverso ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello ovvero — come per l'appunto nel caso in esame — inappellabile. La norma si inserisce in un contesto normativo, con riguardo alla generale facoltà di impugnazione del pubblico ministero, indiscutibilmente orientato nel senso dell'attribuzione indifferenziata di tale facoltà, salvi casi diversamente disciplinati, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al Procuratore generale presso la Corte di appello.
L'art. 570, comma 1, cod. proc. pen., nel disporre che l'esercizio della predetta facoltà di impugnazione prescinde dalle conclusioni assunte dal rappresentante del pubblico ministero nell'udienza in esito alla quale è stato pronunciato il provvedimento impugnato, conferisce espressamente tale facoltà sia al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che al Procuratore generale presso la Corte di appello. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 22531 del 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056), la formulazione della norma indicata è onnicomprensiva, in quanto tale riferibile senza limitazioni ad entrambi gli uffici giudiziari;
è di conseguenza consentita al Procuratore generale l'impugnazione dei provvedimenti emessi da tutti i giudici del distretto. Limitazioni a questa facoltà sono escluse dalla norma con la espressa previsione della possibilità, per il Procuratore generale, di proporre l'impugnazione qualunque sia stata la posizione del Procuratore della Repubblica in proposito, sia che lo stesso abbia quindi a sua volta impugnato il provvedimento, sia che vi abbia prestato acquiescenza. Per quest'ultimo aspetto, la norma fa salva la deroga di cui all'art. 593-bis cod. proc. pen., successivamente introdotto dall'art. 3 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, per effetto della quale il Procuratore generale può appellare la sentenza di primo grado solo nei casi di avocazione o qualora vi sia stata acquiescenza del Procuratore della Repubblica.
Eccettuando tale fattispecie processuale, chiaramente riferita al solo appello, la previsione conferma tuttavia ulteriormente la piena legittimazione del Procuratore generale alla proposizione del ricorso per cassazione in tutti i casi in cui la stessa è consentita dalla legge al pubblico ministero (Sez.U, n.47502 del 29/09/2022, Rv.283754 - 01, non massimata sul punto).
2. Tanto premesso, il ricorso è fondato. La pena irrogata dal Tribunale per il reato di cui reato di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis I n. 401/1989, del quale è stato dichiarato responsabile Faranda Claudio, risulta illegale perché inferiore al minimo edittale vigente all'epoca dei fatti (3.7.2019); la pena originariamente prevista "della reclusione da sei mesi a tre anni", infatti, è stata modificata in quella della "reclusione da tre a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro dal d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni nella legge 28 marzo 2019 n. 26, entrato in vigore il 30.03.2019.
3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania ex art. 623 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale