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Sentenza — n. 40500/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls demolition order when criminal charge is extinguished by prescription, requiring a conviction sentence for demolition.

Numero d'incarto Sentenza — n. 40500/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's demolition order against two defendants while upholding the acquittal on criminal charges. The defendants argued that demolition requires a criminal conviction, which was absent due to the statute of limitations extinguishing the offense. The court ruled that demolition is an administrative sanction accessory to a criminal conviction, thus invalid without one.

Regesto Legislator

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Art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001; Art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001: A demolition order for an illegal building presupposes a criminal conviction sentence; if the criminal charge is extinguished by prescription, the demolition order must be revoked as it lacks the necessary legal foundation.

Parole chiave

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illegal building demolition criminal prescription extinction accessory administrative sanction conviction sentence requirement statute of limitations seizure revocation Cassation direct revocation ordine di demolizione

Disposizioni normative citate

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Art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380 del 2001
La Corte di appello di Ancona con la sentenza del 20 dicembre 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Falaschetti Barbara e di Merlini Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti (art. 44, d.P.R.
Art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001
Violazione di legge (art. 31 d.P.R.
Art. 240 cod. pen.
Art. 620, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 620, comma 1, cod. proc. pen. alla revoca della demolizione può provvedere direttamente la Cassazione, senza necessità di rinvio (Sez.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001 e 157 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, no 756 del 02.1.2010 - dep. 14/01/2011, Sicignano
Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto
Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv.
Sez. 3, 19 maggio 2016 n. 55092
25715501; sez. 3, 19 maggio 2016 n. 55092; Sez.
Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 - dep. 23/12/2015, Franchi
55092; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 - dep. 23/12/2015, Franchi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FALASCHETTI BARBARA nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 02/06/1974 MERLINI GIUSEPPE nato il 05/10/1978 avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla demolizione.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona con la sentenza del 20 dicembre 2022 ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Falaschetti Barbara e di Merlini Giuseppe in ordine ai reati loro ascritti (art. 44, d.P.R. 380/2001) in quanto estinti per prescrizione, confermava le altre statuizioni della sentenza di primo grado (demolizione delle opere abusive).

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 31 d.P.R. 380/2001 e 157 cod. pen.) in relazione alla mancata revoca della demolizione delle opere edilizie. Per la demolizione il presupposto, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 380/20001, è una sentenza di condanna; senza l'accertamento della responsabilità, per la dichiarata estinzione del reato per prescrizione non può ordinarsi la demolizione. Hanno chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. 2.

2. La Procura Generale, Sost. Proc. Gen. Stefano TOCCI, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, limitatamente all'ordine di demolizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Risulta fondato il ricorso sulla demolizione dell'opera abusiva nelle ipotesi di prescrizione del reato di cui all'art. 44 d. P.R. 380 del 2001. CA.$3./giA(4;Pfié2t_ In materia edilizia, la sentenza di proscioglimento che dichiari l'estinzione del reato di costruzione abusiva, previsto dall'art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, per intervenuta prescrizione, comporta il dissequestro e la restituzione dell'immobile già sottoposto a sequestro preventivo, non potendosi disporre la confisca obbligatoria, applicabile esclusivamente nel caso di lottizzazione abusiva, né quella di cui all'art.240 cod. pen., per assenza dei presupposti; l'ordine di: demolizione di opera edilizia abusiva infatti presuppone comunque la pronuncia di una sentenza di condanna (o ad essa equiparata) non risultando sufficiente l'avvenuto accertamento della commissione dell'abuso come nel caso della sentenza di appello che rileva l'avvenuta prescrizione del reato; ciò in quanto l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa di tipo ablatorio che trova la propria giustificazione nella accessorietà alla sentenza di condanna (Vedi Sez. 3, no 756 del 02/1.2/2010 - dep. 14/01/2011, Sicignano, Rv. 249154;

Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501; sez. 3, 19 maggio 2016 n. 55092; Sez. 3, n. 50441 del 27/10/2015 - dep. 23/12/2015, Franchi, Rv. 26561601; ). Ai sensi dell'art. 620, comma 1, cod. proc. pen. alla revoca della demolizione può provvedere direttamente la Cassazione, senza necessità di rinvio (Sez. 6, n. 44638 del 31/10/2013 - dep. 05/11/2013, Tosto, Rv. 25715501).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente l'ordine di demolizione