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Sentenza — n. 40497/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40497/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40497/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 febbraio 2021 è stata confermata la decisione dei Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2019 che aveva condannato Nocenti Fabio e Bincli Maria Grazia alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno relativamente al reato di cui al capo B dell'imputazione (art. 110 cod. pen. e 5, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2007, reato commesso il 21 ottobre 2008.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 40497/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 5, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2007, reato commesso il 21 ottobre 2008.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta disposizioni fiscali omissione del contribuente differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
art. 157 cod. pen
Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NOCENTI FABIO nato a PIOMBINO il 26/10/1951 BINDI MARIA GRAZIA nato a GROSSETO il 06/07/1956 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione; L'Avv. Alessandro D'Amato, per i due imputati, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 febbraio 2021 è stata confermata la decisione dei Tribunale di Grosseto del 7 maggio 2019 che aveva condannato Nocenti Fabio e Bincli Maria Grazia alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno relativamente al reato di cui al capo B dell'imputazione (art. 110 cod. pen. e 5, d. Igs. 74 del 2000, anno di imposta 2007, reato commesso il 21 ottobre 2008.

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 cod. pen.); omessa dichiarazione della prescrizione. Anche il reato contestato al capo B deve ritenersi prescritto (il reato di cui al capo A è stato dichiarato già prescritto dal Tribunale) per decorso del termine massimo di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. La Corte di appello ha omesso comunque di motivare sulla richiesta specifica di estinzione del reato per prescrizione presentata dagli imputati nelle conclusioni scritte. Ex art. 23, d. I. 149/2000. Anche considerando i periodi di sospensione della prescrizione (di 581 giorni oltre al periodo di sospensione per il Covid) il reato era già prescritto al momento della pronuncia della sentenza, impugnata con il ricorso in cassazione.

Hanno chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO :IEN DIRITTO 3. Il ricorso è fondato e la sentenza deve annullarsi senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione. La pena prevista per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74 del 2000 è quella più favorevole dell'epoca del commesso reato (da 1 a 3 anni di reclusione) e, conseguentemente, anche considerando la recidiva (e le sospensioni della prescrizione) il termine massimo di prescrizione risulta decorso già alla data della pronuncia della sentenza della Corte di appello (anni 7 e mesi 6; "In tema di prescrizione, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen" Sez. 6 - , Sentenza n. 16581 del 28/03/2019 Ud. (dep. 16/04/2019 ) Rv. 275724 - 01).

P.Q.N11. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato è estinto