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Sentenza — n. 40496/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 40496/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 40496/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC ROCHI nato a CHIOGGIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI/che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV. DANILLO TASCHIN, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO E

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 40496/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); 4.9.ne consegue che alcuno specifico e particolare onere motivazionale gravava sulla Corte di appello in sede di applicazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale; 4.10.né va sottaciuto che in sede di appello il ricorrente non aveva contestato l'entità della pena inflitta se non in maniera del tutto generica ed assertiva. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Parole chiave

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adeguamento della pena riduzione della pena gravità della pena revisione della sentenza penale attenuazione libera della pena riduzione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC ROCHI nato a CHIOGGIA il 23/10/1987 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale STEFANO TOCCI/che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV. DANILLO TASCHIN, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 sig. Lovacovic Rochi ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/10/2022 della Corte di appello di Venezia che, pronunciando in sede rescissoria, applicate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua circostanza aggravante di cui all'art. 525, n. 6), cod. pen., ha rideterminato la pena nella misura di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa, confermando nel resto. 1.1.Con unico motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena che, afferma, è stata irnmotivatamente ed illogicamente commisurata negli stessi termini indicati dal giudice di primo grado benché sia stata esclusa, in sede rescindente, la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto con destrezza di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen., e la Corte di appello abbia applicato, in sede rescissoria, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla residua ed unica circostanza aggravante. 3.11 ricorso è inammissibile. 4.0sserva il Collegio: 4.1.il Tribunale di Venezia, con sentenza pronunciata alla pubblica udienza del 09/10/204, aveva condannato l'odierno ricorrente alla pena di nove mesi di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma primo nn.

4) e 6), cod. pen.; 4.2.Ia pena era stata determinata applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e tenendo conto, altresì, del precedente specifico dal quale l'imputato è gravato; 4.3.1a sentenza del Tribunale era stata confermata dalla Conte di appello di Venezia con sentenza del 27/02/2020, annullata con sentenza d questa Corte, Sez. 4, n. 47004 del 26/10/2021, senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 4), cod. pen., e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio; 4.4.1a Corte di appello, giudicando in sede rescindente, ha preso atto del peso che aveva avuto la destrezza nel giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e circostanze aggravanti ed ha di conseguenza ritenuto che nulla più ostasse alla applicazione delle attenuanti con giudizio di prevalenza sulla residua aggravante; ha così ridotto di un terzo la pena applicata in primo grado; 4.5.al ricorrente è stata dunque applicata una pena pari al minimo edittale del reato di cui all'art. 624, cod. pen., tutt'affatto diversa da (e più mite di) quella applicata in primo grado; 4.6.il ragionamento che presiede a tale (ri)determinazione della pena è lineare e tutt'altro che manifestamente illogico (come invece sostiene il ricorrente); 4.7.quanto alla necessità di una motivazione specifica ed analitica (reclamata dal ricorrente), costituisce nozione ormai acquisita da tempo che è consentito il richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato, così come il ricorso a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464;

Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto); 4.8.è stato anzi precisato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specific:a e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 5, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); 4.9.ne consegue che alcuno specifico e particolare onere motivazionale gravava sulla Corte di appello in sede di applicazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale; 4.10.né va sottaciuto che in sede di appello il ricorrente non aveva contestato l'entità della pena inflitta se non in maniera del tutto generica ed assertiva. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Am