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Ordinanza — n. 39896/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects Cassation ruling from rejection to inadmissibility due to clerical error in drafting.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39896/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction to a previous ruling that incorrectly rejected a legal appeal. The error stemmed from a clerical mistake where the system selected the wrong pre-defined formula during the drafting of the court record. Consequently, the decision was amended to declare the appeal inadmissible while maintaining the order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.; The court may correct material errors in the written decision to align the formal expression with the substantive ruling adopted in private session, without altering the original decision's content.

Parole chiave

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clerical error correction material defect remedy procedural amendment inadmissibility declaration court record drafting substantive vs formal Italian criminal procedure risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen.
5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore materiale mediante la procedura a tal fine prevista dall'art. 625-bis, comma 3, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543
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Testo completo

guente CEm ORDINANZA sul procedimento di correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza del 18/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMApronunciata nel procedimento a carico di FIORINO FABIO nato a BENEVENTO il 05/04/1985; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; Ricorso DE PLANO.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe indicata questa Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, ha definito il ricorso proposto da Fiorino Fabio avverso la sentenza del 18/02/2022 della Corte di appello di Bologna. 2.11 dispositivo riportato nel ruolo d'udienza così recita: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali». 3.Tale dispositivo non rispecchia la (e non è conforme alla) decisione assunta in camera di consiglio di dichiarare la inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. 4.Ed invero, con nota del 22/05/2023 il Presidente del collegio ha segnalato che in fase di stesura materiale del ruolo di udienza ha erroneamente selezionato, tra quelle predefinite dal sistema informativo della Corte di cassazione (SIC), la formula del rigetto del ricorso invece di quella relativa alla inammissibilità. 5.0ccorre, dunque, rimediare all'errore materiale mediante la procedura a tal fine prevista dall'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., essendo evidente che l'intervento correttivo è imposto soltanto dalla necessità di armonizzare l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile contenuto, senza alcuna possibilità di incidere sulla decisione già assunta (Sez.

U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). 6.Pertanto il ruolo di udienza deve essere corretto nel senso che, in luogo di: «Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali», deve leggersi e scriversi «Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende».

P.Q.M.

Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 18/05/2023, sul ricorso n. 2244/2023 di Fiorino Fabio, nel senso che, ove è scritto "Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", deve leggersi "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende". Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma, il 23/05/20