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Sentenza — n. 37831/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37831/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 13 giugno 2022 è stata confermata la condanna dell'imputato Clivio Andrea alla pena di anni 4 e giorni 20 dì reclusione ed euro 18.000,00 dì multa per il reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (la Corte dì appello applicava anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici).

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37831/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Clivio Andrea ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza precedenti penali rilevanti consumo di canapa trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CLIVIO ANDREA nato a PESCARA il 03/02/1986 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 13 giugno 2022 è stata confermata la condanna dell'imputato Clivio Andrea alla pena di anni 4 e giorni 20 dì reclusione ed euro 18.000,00 dì multa per il reato di cui all'art. 73, T.U. stup. (la Corte dì appello applicava anche la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici).

2. Clivio Andrea ha proposto ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge per un uso personale dello stupefacente; 2.

2. Violazione di legge per mancata qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. 2.

3. Violazione di legge relativamente alla recidiva applicata e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso (dichiarazione, sottoscritta personalmente dal ricorrente, di rinuncia, trasmessa dalla direzione della Casa circondariale di Pescara); il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera D, del cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.