Sentenza — n. 37302/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Milano, con sentenza del 08/03/2022, a seguito di rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Ceesay Mahamadou per i seguenti reati: il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, perchè cedeva a Boccosi Giulio sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,26 lordi, acquistata per il corrispettivo di euro 100,00, nonchè deteneva addosso euro 120,00 in parte provento della vendita appena effettuata e all'interno di un armadio posto all'ingresso della sua abitazione di via via Ripamonti n.29 la somma di euro 11.900,00 provento dell'attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti (capo 1). Il Ceesay è inoltre chiamato a rispondere, in concorso con Sesay, del seguente ulteriore reato: delitto di cui gli artt. 110 cod. pen. e 73, comma quarto, d.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, all'interno di un altro appartamento locato da Cesay e ubicato in viale Montenero n. 29, detenevano in una stanza da letto e all'interno di una valigia, 8 involucri di sostanza del tipo marijuana del peso di oltre 6 Kg suddivisa in varie dosi e un bilancino elettronico di precisione, nonché la somma di danaro di euro 16.420,00, provento dell'attività illecita di cessione di stupefacenti (capo 2).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 599 bis cod. proc. pen, articolo 323 cod. proc. pen, art. 240 bis cod. pen, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 37302/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce la illegalità del sequestro, posto che la maggior somma sequestrata, pari a euro 11.900,00 non costituisce il corrispettivo per la cessione di stupefacente ceduto al Boccosi, per la quale sono stati corrisposti soltanto 100,00 euro. Rappresenta che tale più ingente somma costituisce provento di lecita attività lavorativa, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito. Inoltre, evidenzia che la somma di euro 11.900,00 sequestrata è relativa al reato contestato nel capo di imputazione sub 2), di cui all'art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con il Sesay, reato tuttavia sottratto alla cognizione del giudice a quo e per il quale si procede separatamente.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CEESAY MAHAMADOU C.U.I. 0302QR8 nato il 11/09/1986 SESAY LALO C.U.I. 02JDUDZ nato il 01/03/1984 avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. rilevato che la richiesta di trattazione orale non è rinunciabile secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte e la richiesta di differimento dell'udienza non è documentata, conclude, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso di SESAY LALO e per il rigetto del ricorso di CEESAY MAHAMADOU come da requisitoria depositata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 08/03/2022, a seguito di rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Ceesay Mahamadou per i seguenti reati:
1) il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990, perchè cedeva a Boccosi Giulio sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di grammi 1,26 lordi, acquistata per il corrispettivo di euro 100,00, nonchè deteneva addosso euro 120,00 in parte provento della vendita appena effettuata e all'interno di un armadio posto all'ingresso della sua abitazione di via via Ripamonti n.29 la somma di euro 11.900,00 provento dell'attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti (capo 1). Il Ceesay è inoltre chiamato a rispondere, in concorso con Sesay, del seguente ulteriore reato: delitto di cui gli artt. 110 cod. pen. e 73, comma quarto, d.P.R. 309/1990 perché, in concorso tra loro, all'interno di un altro appartamento locato da Cesay e ubicato in viale Montenero n. 29, detenevano in una stanza da letto e all'interno di una valigia, 8 involucri di sostanza del tipo marijuana del peso di oltre 6 Kg suddivisa in varie dosi e un bilancino elettronico di precisione, nonché la somma di danaro di euro 16.420,00, provento dell'attività illecita di cessione di stupefacenti (capo 2).
Nell'ambito del suddetto procedimento, per il capo di imputazione sub 2), sebbene contestato ad entrambi gli imputati, si è proceduto a carico del solo coimputato Sesay Lalo, posto che il reato veniva contestato al Ceesay nel corso dell'udienza, e che l'imputato non aveva prestato consenso alla trattazione in rito direttissimo anche di tale contestazione, per la quale si è proceduto separatamente. Con sentenza del 09/09/2022, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna di Ceesay Mahamadou per il reato sub 1) di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 contestato nel capo di imputazione sub 1) e, in accoglimento dei soli motivi di appello concernenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena di Sesay Lalo relativamente al reato contestato nel capo sub 2).
2. Avverso la suddetta sentenza, ricorrono per cassazione, con distinti ricorsi, Sesay Lalo e Ceesay Mahamadou.
3. Sesay Lalo deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge per errato calcolo della pen pecuniaria, posto che il giudice si è limitato a recepire l'accordo ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., senza adeguatamente vagliare le condizioni economiche del ricorrente né considerare che egli, avendo rinunciato alla traduzione della sentenza e all'assistenza di un interprete, non ha avuto piena cognizione della condanna. 3.1. Ceesay Mahamadou deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al sequestro della somma di euro 11.900,00, trovata nella sua abitazione, quale provento della cessione di sostanze stupefacenti, in relazione al capo di imputazione sub 1), relativo alla cessione a tale Boccosi Giulio, di grammi 1,26 di cocaina, dietro la corresponsione di euro 100,00, somma questa sottoposta a confisca.
Deduce la illegalità del sequestro, posto che la maggior somma sequestrata, pari a euro 11.900,00 non costituisce il corrispettivo per la cessione di stupefacente ceduto al Boccosi, per la quale sono stati corrisposti soltanto 100,00 euro. Rappresenta che tale più ingente somma costituisce provento di lecita attività lavorativa, come risulta dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito. Inoltre, evidenzia che la somma di euro 11.900,00 sequestrata è relativa al reato contestato nel capo di imputazione sub 2), di cui all'art. 73, comma quarto, d.P.R. 309/1990, commesso in concorso con il Sesay, reato tuttavia sottratto alla cognizione del giudice a quo e per il quale si procede separatamente.
Precisa, quindi, che il procedimento in oggetto concerne esclusivamente il capo di imputazione sub 1) in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990, posto che il ricorrente Ceesay non ha prestato alcun consenso alla trattazione in rito direttissimo della contestazione di cui al capo 2). 3.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente Ceesay deduce violazione di legge e vizio della motivazione, posto che la Corte territoriale ha ritenuto di condividere la decisione del giudice di primo grado che, senza disporre il dissequestro e, pur affermando che il reato in contestazione non era stato devoluto alla sua cognizione, ha trasmesso gli atti alla competente Procura.
In particolare la Corte territoriale, nel confermare la decisione del primo giudice ha argomentato erroneamente, ritenendo che, nel caso in esame, ricorra una lacuna iuris che può essere colmata mediante applicazione analogica dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., disponendo il rinvio al giudice penale. L'ordinamento processuale non consente al giudice di disporre o di mantenere una misura cautelare patrimoniale ablativa, nonostante sia esaurita la sua cognizione per quel fatto di reato e, pertanto, deduce la illegittimità del procedimento analogico in malam partem cui ha fatto ricorso la Corte territoriale al fine di individuare una disciplina concretamente applicabile nel caso concreto.
Deduce che unica fattispecie applicabile è l'articolo 323 cod. proc. pen., sulla base del quale il giudice avrebbe dovuto disporre immediatamente il dissequestro della somma sequestrata per un titolo di reato non devoluto alla sua cognizione. Erronea è l'applicazione analogica dell'ad 263, comma terzo, cod. proc. pen., dettata in materia di sequestro probatorio e quindi non applicabile nel sequestro preventivo, evidenziando che il richiamo è improprio, posto che non vi è controversia sulla proprietà della res; non sussiste nessuna eadem ratio e pertanto la decisione della Corte d'appello è censurabile sotto ogni profilo, sia con riferimento alla illegittima applicazione della analogia in malam partem sia in ordine alla riferibilità della norma di cui all'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen., alla questione concreta.
Deduce quindi l'abnormità del provvedimento impugnato del quale chiede l'annullamento.
4. Il Procuratore Generale presso questa Corte chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di Sesay Lalo e il rigetto del ricorso di Ceesay Mahamadou.\\,) 4. Con memoria di replica, il ricorrente Ceesay Mahamadou ha ulteriormente articolato e sviluppato i motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con riferimento al ricorso di Sesay Lalo, si osserva che la Corte territoriale, in relazione ai motivi di appello riguardanti il trattamento sanzionatorio, ha accolto la richiesta delle parti, applicando la pena della reclusione di anni tre, mesi quattro, e 57.142 euro di multa, ritenendola congrua ed adeguata alla gravità del fatto, desumibile dal numero di dosi che possono trarsi dalla sostanza, oltre 39.000, come si evince dalla relazione tecnica alle analisi chimiche, nonché dalla centralità dell'area urbana in cui il ricorrente operava, nota per i divertimenti serali, nonché dalla somma in contante reperita presso la sua abitazione, superiore a 16.000,00 euro, che comprova una florida attività con cospicui flussi di cassa.
Con specifico riferimento alla doglianza concernente l'ammontare della pena pecuniaria, si osserva che il ricorrente si è limitato assertivamente ad indicare una limitata capacità economica, senza nulla specificare in ordine alle sue condizioni economiche, sicché deve affermarsi che la doglianza è infondata. 1.1. Il ricorso di Sesay Lalo deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. Con riferimento al ricorso di Ceesay Mahamadou, si precisa che l'imputato è stato tratto in arresto per il solo reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/1990 (capo 1), relativo ad un episodio di cessione di sostanza stupefacente cui hanno assistito gli operanti. Successivamente, il pubblico ministero ha contestato anche al Ceesay il reato di cui al capo 2), posto in essere in concorso con il Sesay, relativo alla detenzione, all'interno della abitazione locata al Ceesay Mahamadou ma ove era domiciliato Sesay Lalo, di kg 6,566 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in varie dosi.
In ordine alla contestazione del capo di imputazione sub 2), avvenuta in udienza, tuttavia il Ceesay non ha prestato il consenso alla trattazione per rito direttissimo. Pertanto, l'imputazione è stata stralciata. La doglianza concerne l'illegittimità del sequestro della somma di euro 11.900,00 detenuta nella abitazione del ricorrente di via Ripamonti n.9, condotta contestata nel capo di imputazione sub 1) relativo alla cessione di grammi 1,26 lordi di cocaina. Al riguardo, si osserva che entrambi i giudici hanno ritenuto che detta ingente somma costituisca il provento dell'attività illecita di cessione di sostanze stupefacenti, non rilevando il fatto che materialmente il suo rinvenimento sia indicato nell'ambito del capo di imputazione sub 1), posto che tale sequestro è collegato alla codetenzione a fini di spaccio di oltre 6 kg di marijuana, e dunque al reato di cui all'art. 73, comma quarto, che ammette la confisca ex art. 240 bis cod. pen., contestato al ricorrente Ceesay in concorso con Sesay nel capo di imputazione sub 2).
Dunque non ha alcun rilievo che il Ceesay sia stato condannato esclusivamente per l'imputazione sub 1), che inerisce al reato di cui all'art. 73, comma quinto, delitto che ammette esclusivamente la confisca ex art. 240 cod. pen., e non anche la confisca ex art. 240 bis cod. pen. La confisca ex art. 240 cod. pen. è stata correttamente circoscritta dal giudice a quo alla somma di euro 100,00 che effettivamente costituisce il provento del reato di cessione di gr, 1,26 di cocaina a Boccosi Giulio. Il sequestro della somma di euro 11.900,00 è stato invece mantenuto funzionalmente alla confisca ex art. 240 bis cod.pen., in relazione all'imputazione sub 2).
Tanto affermato, la Corte territoriale ha anche ritenuto che non costituisca alcun ostacolo al sequestro il fatto che il giudizio relativo al capo di imputazione sub 2) si proceda separatamente innanzi ad altro giudice, dopo la trasmissione degli atti alla competente Procura. La Corte territoriale ha;F":irdrcondiviso quanto affermato sul punto dal primo giudice, che ha ritenuto di non poter provvedere sulla richiesta di dissequestro della suddetta somma, rinvenuta e sequestrata nell'ambito di un originario unico procedimento penale, che tuttavia si è scisso in due distinti procedimenti penali a carico del ricorrente Ceesay, uno relativo alla cessione di cocaina (capo 1) e l'altro concernente la detenzione di oltre kg.6 di marijuana, in concorso con Sesay (capo 2), in quanto perdurano le esigenze di impedire la dispersione e l'occultamento del bene sia per ragioni cautelari che per ragioni probatorie relativamente al reato sub 2) commesso dall'imputato; né la decisione pregiudica in alcun modo i diritti alla difesa dell'imputato che potrà formulare le proprie doglianze innanzi al giudice cui è attribuita la cognizione del reato di cui al capo 2). 2.1.
Il ricorso di Ceesay Mahamadou, dunque, deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament