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Sentenza — n. 37120/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37120/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37120/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 luglio 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., all'imputato Chahid Salah Eddine la pena richiesta relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73, quinto comma, T. U. stup. (detenzione di un ovulo di cocaina del peso di 1 grammo), artt. 81 e 648 cod. pen. (di nove telefoni); è stata altresì disposta la confisca della somma in sequestro, in quanto ritenuta "provento" del reato.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 240 bis cod. pen; Sentenza — n. 37120/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato detenzione di stupefacenti beni sequestrati reati contro la sfera personale riservata traffico di cocaina reati contro il patrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 luglio 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., all'imputato Chahid Salah Eddine la pena richiesta relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art.
art. 240 cod. pen
La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen.
art. 240 bis cod. pen
che richiama l'art. 240 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHAHID SALAH EDDINE C.U.I. 01IK64N nato a OUED ZEM( MAROCCO) il 25/03/1980 avverso la sentenza del 12/07/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; lette le conclusioni del PG, Piergiorgio Morosini: "Rigetto del ricorso". DEPC, ‘TA IN C1.NICELE.:rdAi 12 SET 2023 IL uu:, 3.ARI(-)

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 12 luglio 2022 ha applicato, ex art. 444 cod. proc. pen., all'imputato Chahid Salah Eddine la pena richiesta relativamente ai reati unificati con la continuazione di cui agli art. 73, quinto comma, T. U. stup. (detenzione di un ovulo di cocaina del peso di 1 grammo), artt. 81 e 648 cod. pen. (di nove telefoni); è stata altresì disposta la confisca della somma in sequestro, in quanto ritenuta "provento" del reato.

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.); difetto di motivazione sulla confisca del denaro. Al ricorrente è stata contestata la detenzione di stupefacenti e il patteggiamento non ha riguardato la confisca del denaro. La confisca è stata disposta in violazione di legge (art. 240 cod. pen. e 73, comma 7 bis, T.0 stup.). Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla confisca della somma di euro 2.575,00. Risulta certamente applicabile la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato di cui all'art. 73, quinto comma, T.U. stup., ma ciò risulta possibile solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7 bis, T. U. stup., ovvero quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e .L.I.L. , non anche ai sensi dell'art. 85 bis, T.U. stup. che richiama l'art. 240 bis cod. pen. Infatti, l'art. 73, comma 7 bis, citato prevede tra le altre ipotesi quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione dello stesso (Sez.

U, Sentenza n. 9149 del 03/07/1996 Ud. (dep. 17/10/1996) Rv. 205707 - 01); conseguentemente è possibile la confisca del denaro che costituisca il provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti. Nel caso in giudizio, quindi, la somma di denaro oggetto della confisca non risulta motivata, avendo il Tribunale ritenuto la stessa "provento" del reato pur a fronte di una contestata condotta di sola detenzione dello stupefacente. Anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacente, non costituisce il profitto del reato contestato all'imputato nel presente giudizio (la detenzione, appunto, di grammi 1 di cocaina) - da ultimo vedi Sez. 4, Sentenza n. 20130 del 19/04/2022 Ud. (dep. 24/05/2022) Rv. 283248 - O Pertanto, venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro in sequestro, la stessa non può essere confiscata e la sentenza deve annullarsi disponendosi la restituzione all'avente diritto della somma di euro 2.575,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro in sequestro, confisca che elimina. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ar