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Sentenza — n. 37110/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 37110/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 37110/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 14 dicembre 2020, il Tribunale di Palermo condannava Santo Carlo Di Giuseppe e Marcello La Cara alle pene, rispettivamente, di anni 2 e mesi 2 di reclusione il primo e di anni 2 di reclusione il secondo, in quanto ritenuti colpevoli, Di Giuseppe, dei reati di cui agli art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi B, C e D) e art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi G e H) e, La Cara, dei reati ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi I, L, M) e art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi N, O e P); fatti commessi in Palermo in un arco temporale compreso tra il 30 settembre 2011 e 30 settembre 2013. Con sentenza del 20 luglio 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di La Cara in ordine ai reati ascrittigli ai capi I, N e C), perché estinti per prescrizione, e, unificati i restanti reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena a carico dell'imputato in anni 1 e mesi 9 di reclusione, mentre la sentenza di primo grado veniva confermata rispetto a Di Giuseppe.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 161 comma 4 cod. proc. pen, art. 157 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 37110/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Iniziando dal ricorso di Di Giuseppe, deve escludersi che il trattamento sanzionatorio a lui riservato presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il primo giudice ha irrogato all'imputato la pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione, partendo dalla pena base di anni 1, mesi 8 di reclusione per il più grave delitto di cui al capo H (art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000) e apportando su di essa gli aumenti di tre mesi per l'ulteriore! episodio del medesimo reato di cui all'art. 8 ascritto al capo G e di un mese per ciascuno dei tre episodi del reato di cui all'art. 5 del d.

Parole chiave

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frode fiscale fatture fittizie contraffazione di merci indagine per frode iva errore contabile contabilità commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Di Giuseppe ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 133 cod.
art. 161 comma 4 cod. proc. pen
L'eccezione difensiva risulta dunque manifestamente infondata, tanto più ove si consideri che la notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen.
art. 157 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di Di Giuseppe e La Cara vanno dichiarati inammissibili, con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Di Giuseppe Santo Carlo, nato a Palermo il 13-10-1973, La Cara Marcello, nato a Palermo il 02-05-1973, avverso la sentenza del 20-07-2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato Marco Martorana, difensore di fiducia dell'imputato La Cara, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 dicembre 2020, il Tribunale di Palermo condannava Santo Carlo Di Giuseppe e Marcello La Cara alle pene, rispettivamente, di anni 2 e mesi 2 di reclusione il primo e di anni 2 di reclusione il secondo, in quanto ritenuti colpevoli, Di Giuseppe, dei reati di cui agli art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi B, C e D) e art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi G e H) e, La Cara, dei reati ex art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi I, L, M) e art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000 (capi N, O e P); fatti commessi in Palermo in un arco temporale compreso tra il 30 settembre 2011 e 30 settembre 2013. Con sentenza del 20 luglio 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di La Cara in ordine ai reati ascrittigli ai capi I, N e C), perché estinti per prescrizione, e, unificati i restanti reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminava la pena a carico dell'imputato in anni 1 e mesi 9 di reclusione, mentre la sentenza di primo grado veniva confermata rispetto a Di Giuseppe.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, Di Giuseppe e La Cara, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione. 2.1. Di Giuseppe ha sollevato un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione dell'art. 133 cod. pen., osservando che i giudici di secondo grado non hanno dato effettiva contezza del percorso logico-argomentativo seguito per confermare la pena irrogata all'imputato, non considerando gli elementi addotti dalla difesa per giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, ovvero le disagiate condizioni economiche del ricorrente e il non particolare disvalore della condotta da lui posta in essere. 2.2.

La Cara ha sollevato due motivi. Con il primo, è stata eccepita l'inosservanza degli art. 179, 161 comma 4, 420 bis e 420 quater cod. proc. pen., rilevandosi che l'imputato non ha mai avuto conoscenza del giudizio di appello celebrato a suo carico, essendo avvenuta la notifica del decreto di citazione a norma dell'art. 161 comma 4, cod. proc. pen., senza che fosse stato eseguito il dovuto tentativo di notifica presso il suo domicilio eletto, per cui il processo andava sospeso ex 420 quater cod. proc. pen., dovendo essere notificato un nuovo avviso all'imputato personalmente.

Con il secondo motivo, la difesa censura la conferma del giudizio di responsabilità dell'imputato, evidenziando che la Corte di appello si è limitata a indicare gli elementi presuntivi da cui ha desunto la colpevolezza dell'imputato, senza considerare che gli accertamenti sulla struttura di impresa di La Cara furono incompleti, posto che, come emerge dalla testimonianza del dipendente dell'Agenzia delle Entrate Carmelo Mele, la sede operativa della ditta One Pallets di Vado Ligure non fu mai ispezionata, per cui è illogico e contraddittorio desumere dal fatto di non aver rinvenuto mezzi strumentali l'assenza dell'attività, se non li si è mai cercati; peraltro, quella di Palermo era la sede legale dell'impresa, presso la quale i mezzi non avevano rag ione di trovarsi, tanto più che La Cara metteva in contatto i produttori di pallets e gli eventuali acquirenti, essendo la sua un'attività di intermediazione e non di produzione. 2.2.1.

Con memoria trasmessa il 30 maggio 2023, il difensore di fiducia di La Cara, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.

1. Iniziando dal ricorso di Di Giuseppe, deve escludersi che il trattamento sanzionatorio a lui riservato presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero il primo giudice ha irrogato all'imputato la pena finale di anni 2 e mesi 2 di reclusione, partendo dalla pena base di anni 1, mesi 8 di reclusione per il più grave delitto di cui al capo H (art. 8 del d. Igs. n. 74 del 2000) e apportando su di essa gli aumenti di tre mesi per l'ulteriore! episodio del medesimo reato di cui all'art. 8 ascritto al capo G e di un mese per ciascuno dei tre episodi del reato di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000, oggetto dei capi B, C e D. La Corte di appello ha ritenuto congrua la pena inflitta a Di Giuseppe, rilevando 3".‹ che la pena base n discosta di soli due mesi rispetto al minimo edittale all'epoca vigente e che gli aumenti per la continuazione sono stati molto contenuti, pur a fronte della rilevanza del fenomeno fraudolento evasivo delineato dalle non poche condotte illecite ascritte all'imputato e da questi non contestate, per cui, tenendo conto anche dei precedenti penali a carico del ricorrente, deve concludersi che la motivazione sulla determinazione della pena irrogata all'imputato non presta il fianco alle obiezioni difensive, invero non adeguatamente specifiche.

Di qui l'inammissilbilità del ricorso di Di Giuseppe.

2. Passando al ricorso di La Cara e iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, come risulta dalla disamina del fascicolo processuale, consentita dal tenore dell'eccezione sollevata, il 14 marzo 2022, è stato emesso dalla Corte di appello il decreto di fissazione dell'udienza del processo di secondo grado. La notifica di tale decreto all'imputato nel domicilio da questi eletto (Palermo, via Alessandro Volta n.

11) non andava tuttavia a buon fine, risultando dalla relata redatta dall'agente notificatore dell'Unep di Palermo che La Cara si era "trasferito, come dichiaratomi in loco, in assenza a di targhetta a lui relativa". Il decreto di fissazione dell'udienza veniva pertanto notificato a messo p.e.c. al difensore di fiducia di La Cara ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen., stante l'impossibilità della notifica nel domicilio eletto dall'imputato.Tanto premesso, deve osservarsi che alcun vizio è ravvisabile rispetto alla instaurazione del rapporto giuridico processuale relativo al giudizio di appello, essendo legittimamente avvenuta la notifica al difensore di fiducia dell'imputato, non essendo andata a buon fine la notifica presso il domicilio eletto di La Cara.

Sul punto deve infatti richiamarsi l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772), secondo cui l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletl:o, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen.

L'eccezione difensiva risulta dunque manifestamente infondata, tanto più ove si consideri che la notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. è avvenuta presso il difensore non d'ufficio ma di fiducia dell'imputato, il quale ha ritualmente rassegnato le proprie conclusioni nel giudizio di secondo grado, dovendosi ritenere la notifica al difensore di fiducia idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione della natura fiduciaria dell'incarico, comportante un rapporto particolarmente stretto tra imputato e difensore (cfr. in termini Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, Rv. 266613). 2.1.

Anche il secondo motivo del ricorso di La Cara, riguardante la conferma del giudizio di colpevolezza, è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno compiuto un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, in tal senso richiamando gli accertamenti compiuti dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo e della Tenenza di Bagheria, oltre che dal personale della Direzione dell'Agenzia delle Entrate di Palermo, accertamenti da cui è emerso che la ditta "One Pallets di La Cara Marcello", asseritamerte impegnata nella attività di commercio all'ingrosso di bancali di legno per merci (cd. pallets) che la società acquistava usati per rivenderli a terzi una volta riaclattati, aveva come unico fornitore la ditta individuale di Santo Carlo Di Giuseppe, ditta quest'ultima risultata essere una mera cartiera, non essendo stato il suo titolare in grado di esibire alcuna documentazione fiscale rispetto all'attività asseritamente svolta.

Ora, a parte il fatto di avere avuto come unico fornitore un'impresa del tutto inconsistente (circostanza questa pacifica), la ditta di La Cara era a sua volta non operativa, atteso che non è stata rinvenuta alcuna traccia dell'attività aziendale presso la sede di Palermo della ditta, mentre, solo dopo approfondite ricerche, si è risaliti a un'altra sede, ubicata in Provincia di Savona (ovvero a Vado Ligure).Rintracciato telefonicamente mentre era in Liguria, La Cara si presentò presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria di Palermo, salvo poi interrompere ogni interlocuzione con gli uffici ispettivi, omettendo in ogni caso di produrre, oltre ai documenti volti a comprovare l'effettiva esistenza dell'attività svolta, il contratto di affitto dei locali adibiti a sede ligure dell'impresa, con l'esatta individuazione dell'immobile, il che ha impedito al personale della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate di svolgere gli adeguati controlli ispettivi in loco, non essendo noto il luogo in cui gli operanti avrebbero dovuto accedere.

Del resto, la presentazione personale di La Cara negli uffici finanziari di Palermo non ha sortito alcun effetto pratico al fine della ricostruzione dei movimenti contabili della sua impresa, stante la mancata produzione delle scritture utili a tal fine, essendo risultato invece significativo, nell'ottica accusatoria, che non è stato mai dimostrato, in sede di merito, da quale fornitore reale (atteso che l'impresa di Di Giuseppe non può definirsi tale) la One Pallet reperisse le pedane rivendute ai propri clienti e come pagasse le forniture acquisite a tale scopo, come pure non è stato mai accertato per il tramite di quali vettori e/o spedizionieri La Cara ricevesse (non importa se in Sicilia o in Liguria) i pallets destinati alla vendita, dove li stoccasse e come li recapitasse ai vari clienti.

Quanto alle fatture attive emesse dalla ditta gestita dall'imputato, sono emerse numerose incongruenze, come l'emissione nel 2010 di ben 275 fatture per forniture di bancali in favore della Effegi s.p.a., riportanti tutte il medesimo errore nell'indicazione della partita iva dell'acquirente, senza che, pur essendoci il tempo, si sia mai posto rimedio a tale anomalia, per cui evidentemente la compilazione errata delle fatture tradiva l'esistenza di operazioni false, tanto più ove si consideri che, nel medesimo anno, la Effegi risulta aver acquistato, senza alcuna logica commerciale, bancali oltre che da One Pallets, anche dall'unico fornitore di costei, ossia la ditta di Di Giuseppe, in tal caso a prezzi più elevati.

Orbene, in quanto preceduto da una disamina razionale delle fonti dimostrative disponibili (correttamente intese nel loro reale significato) e sorretto da considerazioni non illogiche, il giudizio sull'ascrivibilità all'imputato delle condotte illecite a lui contestate resiste alle censure! difensive, che si articolano nella sostanziale proposta di una lettura alternativa (e invero frammentaria) del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601) che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.3.

In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, i ricorsi di Di Giuseppe e La Cara vanno dichiarati inammissibili, con onere per i ricorrenti, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi