Sentenza — n. 36198/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Briani Antonella, nata a Mantova, il 28/11/1970 e Freddi Fabio, nato a Modena il 03/03/1963, avverso la sentenza in data 22/06/2021 del GIP del Tribunale di Mantova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Madri; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, letta per gli imputati la memoria dell'avv. Luigi Fiocchi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e in subordine l'annullamento con rinvio della sentenza con indicazione dei criteri da seguire per la confisca.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 110 cod. pen; Sentenza — n. 36198/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia perché il Giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto dei reati degli art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per gli anni d'imposta 2013 e 2014, cioè del denaro, dei beni mobili o immobili nella disponibilità degli imputati fino alla concorrenza delle imposte evase. La difesa degli imputati deposita una memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, in subordine, una relazione di parte in merito alla quantificazione del profitto confiscabile.
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la seguente SENTENZA sul ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Briani Antonella, nata a Mantova, il 28/11/1970 e Freddi Fabio, nato a Modena il 03/03/1963, avverso la sentenza in data 22/06/2021 del GIP del Tribunale di Mantova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Madri; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Domenico Seccia, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, letta per gli imputati la memoria dell'avv. Luigi Fiocchi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e in subordine l'annullamento con rinvio della sentenza con indicazione dei criteri da seguire per la confisca.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 giugno 2021 il GIP del Tribunale di Mantova ha applicato ad Antonella Briani e Fabio Freddi su concorde richiesta delle parti le pene di legge per le violazioni tributarie e in materia di accise.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia perché il Giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto dei reati degli art. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 per gli anni d'imposta 2013 e 2014, cioè del denaro, dei beni mobili o immobili nella disponibilità degli imputati fino alla concorrenza delle imposte evase. La difesa degli imputati deposita una memoria con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso presentato in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e, in subordine, una relazione di parte in merito alla quantificazione del profitto confiscabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato, perché i: Giudice ha omesso di disporre la confisca obbligatoria prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 per i reati tributari. A differenza di quanto sostenuto dal difensore degli imputati, l'omissione determina una illegalità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti alla realizzazione del reato per il quale detta confisca è prevista come obbligatoria, quindi, rientra nei vizi censurabili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019, Scarpulla, Rv. 275896-01). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per consentire al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, la quantificazione del profitto confiscabile tenuto conto anche delle deduzioni difensive.
P.Q.M.
Annulla !a sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova. Così deciso, il 28 mar