Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 36197/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding defective criminal decree notification to one of two defense lawyers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36197/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the underlying request for time extension was already rejected by the execution judge. The defense argued that the criminal decree was void due to improper notification to only one of the two appointed lawyers, yet the execution judge had previously accepted the case as a standard appeal rather than an execution incident. The court ruled that since the execution judge had definitively classified the matter as a standard appeal, the remedy of time extension no longer applies, and the request cannot be converted into an execution incident.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 461 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.: The remedy of time extension does not apply to defective or omitted notification of a criminal decree, and once an execution judge has definitively classified a request as a standard appeal, it cannot be converted into an execution incident.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal decree notification defective notification time extension remedy execution incident defense lawyers inadmissible appeal procedural classification notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 461 cod. proc. pen.
4499,-.4.4 che i vincolo temporale di cui all'art. 461 cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
863; sulla esclusione della natura di impugnazione riferita all'incidente di esecuzione e sulla inapplicabilità, pertanto, ad esso del rimedio della conversione ex art. 568, comma 5, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per !e ragioni che precedono il ricorso proposto nell'interesse di 1:,erardi Vincenzo deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 461 cod. proc. pen
4499,-.4.4 che i vincolo temporale di cui all'art. 461 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per !e ragioni che precedono il ricorso proposto nell'interesse di 1:,erardi Vincenzo deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 dicembre 2019, n. 59571
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 4 novembre 2011, n. 39766
Corte di cassazione, Sezione IV penale, 10 dicembre 2019, n. 50571
Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2023, n. 25556
Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2023, n. 25556).
Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2022, n. 33647
Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2022, n. 33647; idem Sezione IV penale, 13 gennaio 2022, n.
Corte di cassazione, Sezione I penale, 18 agosto 2017, n. 39321
Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 23 aprile 2021, n. 15498
pen., si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 23 aprile 2021, n. 15498; nonché, idem Sezione I penale, 18 agosto 2017, n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

:19 dicembre 2022; letti gli atti di causa, !a ordinanza impugnata e i! ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; infl-n in requ isitoria erriffn rnni DM in ."... sona del CnMfifMtn D enrM r ni-nr n nnnnruinn Ferdinando LIGNOLA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 19 dicembre 2022 il Gip del Tribunale di Trani ha rigettato la istanza di restituzione in termini onde presentare opposizione a decreto penale di condanna, presentata dall'avv. Micheile Ippedico, nell'interesse del suo assistito Berardi Vincenzo, motivata sulla base della riferita circostanza che il decreto penale in questione, emesso nei confronti del predetto Berardi, era stato notificato ad uno solo dei due difensori fiduciari del condannato.

Nel rigettare la richiesta, il Gip ha rilevato che, essendo stato notificato il decreto di cui sopra in data 24 novembre 2017 al Berardi, questi avrebbe dovuto presentare lui la opposizione, in tale modo sanando l'omessa nni-ifirn-rinnca Ani 1 ni ceen 4 W..1 44,14 41 44,-, 411411441 difensore enn-rn 1144111/4.4,1411 , In cfncen fncen enrinn4-4-2 a 4,..11/-4 b...114 14 44.4444 14./..24,.. 4499,-.4.4 che i vincolo temporale di cui all'art. 461 cod. proc. pen. Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il citato difensore del Berardi, lamentando la manifesta illogicità della stessa, in quanto, stante l'omessa notificazione al difensore, il decreto penale era viziato irrimediabilmente e, pertanto, la sua esecutività era, da tale vizio, manifestamente vulnerata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, in quanto il motivo posto alla sua base è argomentato in termini che non consentono nella presente sede una compiuta valutazione delle ragioni ad esso sottese. Invero, per come incontestatamente riferito dal Giudice dell'esecuzione nella ordinanza oggetto di impugnazione, le vicende che hanno preceduto la presentazione da parte della difesa del Berardi della originaria istanza di rimessione in termini sono !e seguenti: in data 16 novembre 2017 il Gip del Tribunale di Trani ebbe ad emettere, su conforme richiesta del Pubblico ministero in sede, decreto penale in danno di Berardi Vincenzo; tale provvedimento, il successivo 17 novembre 2017 era stato notificato all'avv.ssa Marina Cagnetta, difensore fiduciario del Berardi; esso era stato notificato, in data 24 novembre 2017, a mezzo deposito presso la Casa comunale del relativo plico raccomandato, ove lo stesso era stato ritirato il successivo 27 novembre 2017, anche al Berardi;non risultava essere stata eseguita, tuttavia, !a notificazione dell'atto in questione anche nei confronti dell'avv.

Michele Ippedico, altro difensore fiduciario del Berardi, sebbene lo stesso avesse depositato già in data 23 ottobre 2017 l'atto con il quale egli era stato nominato codifensore e procuratore ncaria rl cs1 rearini-i-rs Così ricostruita la vicenda, e dato atto che avverso l'originario decreto penale di condanna non era stata proposta alcuna opposizione, emerge la erroneità del mezzo processuale proposto dalla dlifesa del ricorrente. Come, infatti, questa Corte ha osservato, e come, d'altra parte ha rilevato lo stesso Giudice dell'esecuzione di Trani, in caso di omessa notificazione del decreto penale al difensore del condannato, questi è legittimato a proporre opposizione avverso l'atto emesso nei suoi confronti senza l'obbligo del rispetto del termine, fisiologicamente perentorio, previsto per tale adempimento dall'art. 461, comma 1, cod. proc. pen., essendo in tale modo, per un verso, tutelato il suo diritto ad essere compiutamente difesa e, per altro verso, evitandosi, attraverso !a sanatoria del vizio di notificazione determinatasi per effetto della tardiva opposizione a decreto penale (cfr., infatti, fra le tante:

Corte di cassazione Sezione IV penale, 17 aprile 2019, n. 16611; idem Sezione III penale, 22 maggio 2018, n. 22768) un inutile appesantimento procedurale derivante dall'esperimento di un mezzo processuale, appunto !a richiesta di rimessione in termini, che la dispensa dal termine per impugnare rende del tutto inutile. Si, osserva, infatti, che risulta del tutto ultronea la richiesta formulata dal ricorrente di essere rimesso nei termini, posto che, quanto meno al momento in cui la difesa del Berardi ha formulato la sua originaria istanza, d termine per la impugnazione del decreto penale emesso nei suoi confronti, per le ragioni dianzi esposte, ancora non era decorso.

Va, infatti, ribadita la giurisprudenza di questa Corte, la quale, in diverse occasioni, avuto modo di precisare che il rimedio della rìmessione in termini non opera in caso di notificazione viziata o, addirittura, omessa, ma lo stesso per la sua esperibilità presuppone che si sia in pr1a di una ipotesi di esecuzione di notificazione (ovvero di altro atto da cui deriva la decorrenza di un termine) sostanzialmente rituale (si veda, al riguardo: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 16 dicembre 2019, n. 59571; idem Sezione IV penale, 4 novembre 2011, n. 39766) Né, ritiene questo Giudice che, con riferimento al caso di specie, possa darsi seguito all'indirizzo interpretativo fatto proprio in altra occasione da questa Corte, secondo il quale, essendo stata posta, di fatto, in discussione l'avvenuta regolare formazione del titolo esecutivo giudiziale derivante dal vizio di notificazione del decreto penale ad uno dei difensori fiduciari del condannato, l'istanza di questo dovrebbe essere qualificata come incidente di esecuzione e, pertanto, gli atti andrebbero restituiti al Tribunale di Trani affinché giudichi sull'originario ricorso qualificato, appunto, in guisa di incidente di esecuzione (si veda, infatti, Corte di cassazione, Sezione IV penale, 10 dicembre 2019, n. 50571, ord.; nonché:

Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 giugno 2023, n. 25556). Infatti, il Tribunale di Trani, in qualità di Giudice della esecuzione, già adito dal Berardi con l'istanza di rimessione in termini, ha espressamente qualificato l'originario ricorso come, appunto, volto a rimettere il ricorrente nel termine per impugnare il decreto penale emesso nei suoi confronti; ora, su tale inequivocabile qualificazione, l'attuale ricorrente non ha assolutamente interloquito, accettandone, pertanto, gli effetti oramai definitivi. Ciò posto/si osserva come non sia, a questo punto, possibile operare la conversione della domanda di restituzione nel termine per iimpugnare in incidente di opposizione, atteso che una siffatta possibilità, espressione della regola generale di conservazione degli effetti dell'atto processuale stabilito in via di principio dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non Rientra né la restituzione nel termine né l'incidente di esecuzione (nel senso ora esposto:

Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 settembre 2022, n. 33647; idem Sezione IV penale, 13 gennaio 2022, n. 863; sulla esclusione della natura di impugnazione riferita all'incidente di esecuzione e sulla inapplicabilità, pertanto, ad esso del rimedio della conversione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 23 aprile 2021, n. 15498; nonché, idem Sezione I penale, 18 agosto 2017, n. 39321). Per !e ragioni che precedono il ricorso proposto nell'interesse di 1:,erardi Vincenzo deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va, di conseguenza, condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inarnmissibfle il ricorso e condanna i! ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle