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Sentenza — n. 35859/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding administrative license suspension duration for negligent traffic offenses versus intentional crimes.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Roberto Grassi's cassation appeal challenging a two-year driver's license suspension imposed for negligent traffic offenses. Grassi argued that the law violated constitutional principles by failing to reduce the suspension duration by one-third when the case was defined under specific procedural rules, claiming an unconstitutional rigidity in the penalty system. The court held that the distinction between negligent and intentional offenses justified different suspension periods and confirmed that judges retain discretion within statutory ranges, rendering the appeal unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 222, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 3 Cost.: The court establishes that administrative license suspension durations for negligent traffic offenses differ from intentional crimes without violating constitutional equality, as the legislative distinction is rational and judicial discretion remains within statutory bounds.

Parole chiave

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administrative license suspension negligent traffic offenses constitutional equality principle procedural definition rules judicial discretion in sentencing guida nonostante revoca della patente infrazione privilegiata violazione grave delle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 222, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285
Propone ricorso per cassazione Grassi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 222, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; vizio di motivazione con riguardo al delitto di cui all'art.
Art. 3 Cost.
Art. 444 cod. proc. pen.
222, il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni.
Art. 590 cod. pen.
285; vizio di motivazione con riguardo al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. Il Tribunale avrebbe applicato la sanzione amministrativa con riferimento, innanzitutto, al reato di lesioni colpose, ma non ne avrebbe ridotto di 1/3 la durata, pur a fronte di un giudizio definito ai sensi dell'art.
Art. 189, commi 6 e 7, C.d.S.
Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto al secondo motivo, che solleva la medesima questione - anche in un'ottica di illegittimità costituzionale - con riguardo ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S. 7.1.
art. 590 cod. pen
285; vizio di motivazione con riguardo al delitto di cui all'art. 590 cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
222, il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni.
artt. 590 cod. pen
il giudizio che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen., 189, commi 6 e 7, C.d.S.
art. 589-bis cod. pen
Così richiamato il dato normativo, il Collegio non vi ravvisa alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., nell'ottica della richiamata riduzione della sanzione amministrativa e per il caso di definizione ex art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 7984 dell'11/2/2021
Sentenza n. 88 del 2019 della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Grassi Roberto, nato a Trieste 1'11/3/1959 avverso la sentenza del 19/11/2021 del Tribunale di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Maria Genovese, che — anche con memoria - ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/11/2021, il Tribunale di Trieste, pronunciandosi in sede di rinvio, applicava a Roberto Grassi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni, sei mesi e quindici giorni.

2. Propone ricorso per cassazione Grassi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione dell'art. 222, comma 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285; vizio di motivazione con riguardo al delitto di cui all'art. 590 cod. pen. Il Tribunale avrebbe applicato la sanzione amministrativa con riferimento, innanzitutto, al reato di lesioni colpose, ma non ne avrebbe ridotto di 1/3 la durata, pur a fronte di un giudizio definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; ebbene, sul punto la giurisprudenza di legittimità sarebbe, invero, divisa, riscontrandosi un indirizzo di segno contrario che ammetterebbe la riduzione anche a fronte di reati diversi dall'omicidio colposo; - la stessa censura, poi, è mossa in relazione alla fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, d.

Igs. n. 285 del 1992; illegittimità costituzionale della norma. Le sentenze di legittimità che non ammetterebbero la riduzione di 1/3 della durata della sanzione, in caso di definizione ex art. 444 cod. proc. pen., con riguardo a queste ipotesi di reato non potrebbero essere condivise, pena l'illegittimità costituzionale della previsione; l'automatismo della risposta sanzionatoria, non graduabile in ragione della peculiarità del caso, non sarebbe compatibile con "il volto costituzionale" del sistema penale, specie considerando che ipotesi di reato più grave, come l'omicidio colposo, vedrebbero una previsione di durata (della stessa sanzione accessoria) più lieve di quella prevista per l'ipotesi di fuga o di omissione di soccorso, che potrebbero atteggiarsi in modo molto diverso, doloso o colposo.

La difesa ha depositato memoria a data 8/5/2023, ribadendo i propri argomenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta infondato.

4. Con sentenza n. 7984 dell'11/2/2021, questa Corte suprema ha annullato con rinvio - limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - la pronuncia emessa dal Tribunale di Trieste il 5/6/2020; con tale decisione, Roberto Grassi aveva definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giudizio che lo vedeva imputato dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen., 189, commi 6 e 7, C.d.S.

5. Nell'applicare la sanzione accessoria, il Giudice del rinvio non ne ha disposto la riduzione di 1/3, conseguente al rito prescelto,, in tal modo, ha dunque aderito all'indirizzo - qui da ribadire - secondo cui la diminuzione (fino alla stessa misura) della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, C.d.S., deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose (tra le altre, Sez. 4, n. 14504 del 22/3/2016, P.G./Rama, Rv. 266468; Sez. 4, n. 34222 dell'11/7/2012, PG/Giandusio, Rv. 253533; successivamente, tra le molte non massimate, Sez. 4, n. 47210 del 25/11/2022, Roverato; Sez. 4, n. 44594 del 17/11/2022, Scilletta; Sez. 4, n. 31815 del 17/3/2022, Oliverio; Sez. 3, n. 26992 del 24/5/2022, Livi; Sez. 4, n. 17612 del 20/4/2022, Mucig; Sez. 4, n. 854 del 14/10/2021, Furiosi).

6. La riduzione premiale, dunque, non può trovare applicazione - come invece affermato in alcune occasioni (Sez. 5, n. 36352 del 13/07/2011, Lafiandra, Rv. 251204), con indirizzo ormai da tempo superato - al caso di patteggiamento per il reato di lesioni personali colpose commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, qui contestato. L'originario testo dell'art. 222, comma 2, in esame, infatti, prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente di guida da due mesi ad un anno; la legge 21 febbraio 2006, n. 102, ha poi modificato la durata della sanzione accessoria per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni.

La citata legge ha inoltre introdotto, nell'art. 222, il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni. Il testo normativo, dunque, appare chiaro nell'indicare che la novella non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione: pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso introdurre, per l'ipotesi di "patteggiamento", una previsione di diminuzione limitatamente alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa, vale a dire quella riferibile, appunto, al solo reato di omicidio colposo (Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, Larocca, Rv. 252390).

Il primo motivo di ricorso, dunque, non può essere accolto.

7. Alle stesse conclusioni, poi, il Collegio giunge anche quanto al secondo motivo, che solleva la medesima questione - anche in un'ottica di illegittimità costituzionale - con riguardo ai reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S. 7.1. Premesso che, a norma del comma 1, l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona; tanto premesso, i successivi commi e 7 prevedono, rispettivamente, per quel che qui rileva, che:

a) chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI;

b) chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non otternpera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

8. Così richiamato il dato normativo, il Collegio non vi ravvisa alcuna ingiustificata disparità di trattamento rispetto al reato di omicidio stradale di cui all'art. 589-bis cod. pen., nell'ottica della richiamata riduzione della sanzione amministrativa e per il caso di definizione ex art. 444 cod. proc. pen. Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che le fattispecie ex commi 6 e 7 in esame costituiscono ipotesi delittuose, non colpose come quella di omicidio stradale, così che appare giustificata e priva di irrazionalità - dunque, non contraria all'art.3 Cost. - una maggior durata della sospensione della patente rispetto a quella prevista per il caso di cui all'art. 589-bis cod. pen. (fino a quattro anni, come da art. 222, comma 2, C.d.S.), sebbene punito con pena edittalmente più severa.

Ne consegue, allora, che appare legittimo - e giustificato - anche escludere i reati in oggetto dall'applicazione dell'art. 222, comma 2-bis, C.d.S., come affermato dal Tribunale in fase rescissoria. L'eccezione di incostituzionalità che viene prospettata, dunque, risulta manifestamente infondata.

9. Sotto altro profilo, poi, non può essere accolta la tesi secondo cui il legislatore, nel caso dei commi 6 e 7 in oggetto, avrebbe individuato "una risposta sanzionatoria automatica e rigida", non conforme a precetti costituzionali (e già sanzionata dalla Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 88 del 2019); sul punto, basti osservare che non si scorge davvero ove risiederebbe una tale rigidità, dato che entrambe le previsioni prevedono sì l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, ma nell'ambito di una cornice edittale non modesta (specie nel comma 7), così da consentire al giudice di irrogarla nella misura ritenuta congrua con riguardo alla specificità del caso concreto.

10. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P