Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35432/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of evidence and prescription due to alleged document destruction.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35432/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower courts' conviction for tax evasion based on clear investigative findings. The appellant argued that documents were destroyed due to personal depression rather than intentionally hidden, and that this act of destruction had expired under the statute of limitations. The court rejected these claims as mere factual conjectures unsuitable for review and confirmed that the permanent nature of the concealment prevented the statute of limitations from expiring.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 10 d. Igs. 74/2000; Art. 533 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review factual assessments regarding the nature of the defendant's conduct (concealment vs. destruction) or the application of the statute of limitations, and an appeal based on unsupported factual conjectures is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
statute of limitations tax evasion document concealment cassation inadmissibility factual conjecture specific intent prescription period omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74
Con sentenza del 1°/3/2022, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 5/2/2019 dal Tribunale di Ravenna, con la quale Salvatore Di Paola era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di nove mesi di reclusione.
Art. 533 cod. proc. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza; violazione dell'art. 533 cod.
Art. 157-161 cod. pen.
Art. 17 comma I-ter d. Igs. n. 74 del 2000
pen., alla luce dell'art. 17, comma I- ter, d.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 533 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Paola Salvatore, nato a Catania il 22/11/1972 avverso la sentenza del 1°/3/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 1°/3/2022, la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia emessa il 5/2/2019 dal Tribunale di Ravenna, con la quale Salvatore Di Paola era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 10, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannato alla pena di nove mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - nullità della sentenza; violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna pur in assenza di prova, e non considerando che il ricorrente avrebbe trascorso un grave periodo di depressione - per motivi familiari - che lo avrebbe indotto, per errore, a perdere o gettar via, distruggendoli, i documenti contestati. L'istruttoria, infatti, non avrebbe provato la sussistenza del reato in rubrica, ma soltanto un atteggiamento trascurato che avrebbe prodotto lo smarrimento di alcuni documenti o l'errore nella loro numerazione, il che non si tradurrebbe in un volontario occultamento ma, eventualmente, in una distruzione a seguito di smarrimento; - il vizio di motivazione è poi dedotto anche con riguardo al profilo soggettivo del reato, non emergendo dagli atti la prova del dolo specifico; - infine, si lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale con violazione delle norme in tema di prescrizione del reato.

Sebbene le sentenze abbiano ritenuto che il Di Paola avesse occultato la documentazione, pur in assenza di qualunque prova al riguardo, dovrebbe invece ritenersi che lo stesso avesse distrutto tali beni, a causa del loro smarrimento, con ogni effetto in punto di prescrizione del reato, ormai interamente decorsa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Dalla lettura congiunta delle due sentenze di merito - una doppia conforme i cui argomenti si integrano - emerge che la responsabilità del ricorrente è stata dichiarata alla luce delle risultanze istruttorie, con motivazione solida e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede. Già il primo Giudice, infatti, aveva sottolineato che nell'ambito di un'indagine condotta nei confronti della società "Mirabella", e riscontrando i dati bancari, erano emersi numerosi rapporti tra la stessa e la "S.R.A. Costruzioni di Di Paola Salvatore", della quale il ricorrente era legale rappresentante e che aveva emesso alcune fatture poi trovate presso la "Mirabella". 4.1.

Richiesto, allora, di esibire la documentazione contabile relativa alla propria impresa, il Di Paola non aveva però prodotto nulla; gli accertamenti bancari, comunque, avevano consentito di verificare i rapporti tra le due società. L'esistenza di una fatturazione emessa, sebbene non esibita, era stata inoltre desunta dal fatto che quella rinvenuta presentava numerosi salti di numerazione; nessun documento giustificativo, peraltro, era stato rinvenuto presso la società. Ancora - e con particolare rilievo al profilo soggettivo del reato di cui all'art. 10 in rubrica - entrambe le sentenze hanno evidenziato che il Di Paola aveva riferito che la documentazione sarebbe stata da lui consegnata alla CNA di Ravenna, I quel che, tuttavia, era stato poi riscontrato non essere vero.

Infine, e sempre nella medesima ottica del dolo specifico richiesto dalla norma, i Giudici di merito hanno evidenziato che per gli anni d'imposta in considerazione (2008, 2009 e 2012) il ricorrente non aveva presentato alcuna dichiarazione fiscale, così confermando che la condotta di occultamento della documentazione poteva ritenersi sostenuta da un evidente dolo di evasione.

5. In senso contrario, peraltro, non può valere l'argomento che sostiene i primi due motivi di ricorso, ossia che la documentazione non sarebbe stata occultata ma distrutta (anzi, smarrita), e che un simile comportamento sarebbe stato sostenuto soltanto da colpevole trascuratezza causata da traversie personali capitate al Di Paola. Si tratta, invero, di una considerazione di puro fatto, dunque propria della sola fase di merito e non ammissibile in questa sede, oltre che sprovvista di ogni riscontro e sostenuta da una mera congettura.

6. Il giudizio di responsabilità penale, pertanto, non può essere censurato da questa Corte, perché formulato sulla base di esiti istruttori chiari ed oggetto di una lettura congrua e priva di evidenti salti logici.

7. Con riguardo, infine, all'eccepita prescrizione del reato, da riferire alla sola condotta di distruzione della documentazione in esame, il ricorso risulta ancora manifestamente infondato. Nella stessa impugnazione, infatti, non si menziona neppure un elemento - eventualmente emerso dagli atti o comunque offerto al Giudice - dal quale ricavare che la documentazione in oggetto sarebbe stata distrutta, anziché occultata; la relativa eccezione, peraltro, si basa su un'indicazione meramente assertiva e priva di un qualunque riscontro, ossia che "qualora si voglia ritenere il sig.

Di Paola colpevole di un reato, lo si dovrà ritenere colpevole del reato di distruzione a causa dello smarrimento, dei documenti e non di occultamento e pertanto autore di un reato istantaneo che si è pertanto prescritto." 7.1. La Corte di appello, per contro, ha ritenuto accertata la sola condotta di occultamento, con carattere permanente, tale dunque da imporre il computo della prescrizione a far data dall'accertamento eseguito dalla Guardia di finanza, ossia dal 22/10/2014; ne consegue che il termine di prescrizione non è ancora maturato ai sensi degli artt. 157-161 cod. pen., alla luce dell'art. 17, comma I- ter, d.

Igs. n. 74 del 2000 che, con riguardo a numerosi reati di cui allo stesso decreto, compreso quello di cui all'art. 10, stabilisce l'aumento di 1/3 della durata dei termini di prescrizione.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila