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Sentenza — n. 35431/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and failure to address specific sentencing arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35431/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness and genericity. The appellant argued he lacked specific intent for tax crimes because he only formally represented the company while his friend managed operations, citing a Milan court decision. The court rejected this, noting the appellant failed to address the appellate court's reasoning regarding the friend's role or the scale of the alleged illegal activities, which inherently proves intent.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it is generic, lacks correlation with the lower court's reasoning, or proposes reasons not permitted by law, such as requesting a different evaluation of evidence without engaging with the existing arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection specific intent tax crimes failure to address arguments apparent good faith responsabilità civile del consulente fiscale inchiesta per frode fiscale omissione della contabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conse gue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 616 cod. proc. pen
186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conse gue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, Marini
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

ENTENZA sul ricorso proposto da Lapalombella Paolo, nato a Grumo Appula il 28/06/1975 avverso la sentenza del 24/06/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. DEPO.?7A17, iN 0,•:?.\!CELL:7:73A 1

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 giugno 2022, la Corte d'appello di Bari, dichiarando la prescrizione del reato di cui capo D) e riducendo conseguentemente la pena, ha confermato la penale responsabilità di Paolo Lapalombella per i residui reati fiscali di cui ai capi A) e C), vale a dire, rispettivamente, i reati previsti dagli artt. 4 e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, commessi quale amministratore unico della Levante Sri.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto elemento soggettivo del reato, essendo emerso nel processo che egli aveva ricoperto il ruolo di legale rappresentante soltanto sotto il profilo formale, per fare un favore all'amico Francesco Giordano, il quale aveva mantenuto ogni potere gestorio della società. La conferma di tale allegazione si rinveniva nella lettura di una sentenza, allegata agli atti, resa dal Tribunale di Milano.

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata aveva offerto un'errata lettura del materiale probatorio rendendo una motivazione apparente con cui non si dava risposta alle censure proposte con l'atto di impugnazione circa l'insussistenza del necessario dolo specifico. Dalle risultanze processuali - si allega - emergeva che le dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione non erano state sottoscritte dall'imputato ma dal consulente della società rag. Noviello, che nel richiamato procedimento milanese risultava imputato in concorso con il gestore di fatto Francesco Giordano.

Risultava, inoltre, che l'imputato non aveva contezza delle criticità contabili a lui addebitate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, genericità e perché proposto per ragioni non consentite, omettendo di confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto.

2. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso sussiste non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

3. Il ricorrente lamenta un'errata valutazione delle prove - di cui non deduce il travisamento - e si limita, in questa sede come nel giudizio di appello, ad allegare la propria presunta inconsapevolezza circa la gestione contabile della società, allegando, ciò che dalla sentenza non risulta, di non aver neppure sottoscritto le due dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione. Egli non si confronta, peraltro, con l'attestazione secondo cui il generico contratto di "consulenza commerciale" per un totale imponibile di quasi tre milioni di euro - che ha dato origine alla fattura per prestazione inesistente contestata al capo C), sul piano oggettivo in ricorso neppure contestata - era stato da lui sottoscritto, sicché non poteva ovviamente ignorarne l'esistenza o addurre inconsapevolezza di sorta.

Né si confronta con la valutazione che la Corte territoriale ha dato della richiamata sentenza del Tribunale di Milano, osservando come - al di là dell'estraneità a quel processo della società Levante Srl - dalla lettura della stessa non poteva certo arguirsi la buona fede del ricorrente, in quel processo imputato di partecipazione ad un'associazione per delinquere capeggiata anche dal suo "amico" Giordano, finalizzata alla commissione di reati tributari, contestati anche, come reati fine, al Lapalombella in qualità di legale rappresentante di ben cinque società coinvolte nella commissione dei reati.

4. Lungi, dunque, dal confermare l'assenza di dolo specifico, la pronuncia di primo grado richiamata - secondo gli elementi posti in evidenza dal giudice di merito - conforta la correttezza della decisione qui impugnata alla luce del principio, valido anche per i reati di cui a gli artt. 2 e 4 del d.lgs n. 74 del 2000, per cui la prova del dolo specifico in capo all'amministratore di diritto di una società, che funge da mero prestanome, può essere desunta dal complesso dei rapporti tra questi e l'amministratore di fatto, nell'ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell'attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità (Sez. 3, n. 2570 del 28/09/2018, dep. 2019, Marini, Rv. 275830).

Quanto, del resto, alla macroscopicità delle violazioni contestate, oltre a quanto già riferito con riguardo al capo C), basta leggere l'elevatissimo importo dei costi indeducibili non documentati inseriti nella dichiarazione fiscale della società e dei ricavi conseguiti e non dichiarati per rendersi conto, anche in ordine al reato contestato al capo A), della genericità della doglianza di inconsapevolezza e buona fede allegata dall'amministratore unico e, secondo l'accertamento del giudice di merito, sfornita di supporto probatorio.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, conse gue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro